Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 febbraio 2002
Determinazione per l'anno 2002 delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'esteroed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;
Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorita' concertante;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati istituiti il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2001 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2001;
Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2002 alla determinazione delle retribuzioni in questione;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341 del 1990, svoltasi il 26 novembre ed il 3 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2002 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, com-ma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Fasce di retribuzione
Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
 
Art. 3.
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
 
Art. 4.
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2002

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
----> Vedere Tabelle da pag. 33 a pag. 36 della G.U. <----
 
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