Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2002 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Societa' italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Societa' italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), in Roma. |
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Con provvedimento n. 2032 del 4 febbraio 2002, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Societa' italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 4 dicembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 4 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 20.000.000, in luogo del precedente ammontare espresso in L. 35.000.000.000 - diviso in n. 20.000.000 di azioni ordinarie, in luogo della precedente suddivisione del capitale in azioni ordinarie e privilegiate del valore nominale di euro 1 cadauna. Soppressione dell'ex comma finale in materia di azioni privilegiate [non piu' previste in quanto trasformate, quelle esistenti, in azioni ordinarie]); art. 9 (Soppressione dell'ex secondo comma in materia di disciplina delle assemblee speciali, fatta eccezione per il periodo finale relativo all'intervento degli azionisti in assemblea, quale regolato dalla legge, rimasto invariato al pari del resto dell'articolo); art. 11 (Eliminazione dell'inciso "... alla lettera c) ..." in relazione al richiamo dell'art. 33 dello statuto riferito alla determinazione del compenso agli amministratori, a cura dell'Assemblea ordinaria, commisurato agli utili di bilancio. Invariato il resto dell'articolo); art. 23 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina del segretario, a cura del consiglio di amministrazione: "Nomina inoltre il segretario che puo' anche essere nominato amministratore", in luogo della precedente previsione statutaria: "Nomina inoltre il segretario che puo' anche non essere amministratore". Eliminazione dell'inciso "... punto 3) ..." in relazione al richiamo dell'art. 11 dello statuto riferito alla remunerazione degli amministratori. Invariato il resto dell'articolo); art. 33 (In materia di destinazione degli utili di bilancio, a cura dell'Assemblea, soppressione dell'ex lett. a) riferita alle azioni privilegiate [ora non piu' in essere in quanto trasformate in azioni ordinarie] e riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: "Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, dopo l'assegnazione alla riserva legale nella misura di legge, saranno allocati dall'Assemblea stessa come segue: a) alla costituzione di riserve speciali; b) per eventuali emolumenti agli amministratori, come previsto al punto 1) del secondo comma dell'art. 11 dello Statuto, e per l'assegnazione dei dividendi"). |
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