Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2002 (vai al sommario) |
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 31 gennaio 2002, n. 5 |
Contabilita' standardizzata di magazzino dei frantoi oleari (articoli 8 e 9 reg. CE n. 2366/98) a decorrere dalla campagna 2001/2002. Circolari AGEA n. 58 del 10 luglio 2001 e n. 80 del 17 ottobre 2001 e n. 85 del 26 ottobre 2001. |
|
|
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento politiche di mercato - Dir. gen. politiche agroalimentari Ufficio materie grasse vegetali Alle regioni - Assessorati agricoltura - Ispettorati provinciali All'Agecontrol S.p.a All'Associazione nazionale frantoiani d'Italia Alle unioni e associazioni di frantoiani Ai frantoiani non aderenti ad alcuna associazione di categoria Alle unioni ed associazioni di olivicoltori Ai produttori olivicoli non associati ad alcuna associazione di categoria
Ad integrazione di quanto gia' disposto, con le circolari in oggetto, in materia di contabilita' standardizzata di magazzino dei frantoi oleari al fine di superare eventuali difficolta' interpretative, si precisa quanto segue. Ai fini della tenuta della contabilita' standardizzata di magazzino di cui all'art. 9 del reg. (CE) n. 2366/98, risulta oltremodo opportuno l'utilizzo dei modelli distribuiti da AGEA (certificati di molitura, registro giornaliero dell'attivita' di molitura, registro oli di oliva, registro di scarico della sansa) che, essendo personalizzati per ciascun frantoio, consentono l'immediata identificazione del frantoio stesso ed una ordinata gestione dei dati di contabilita'. A conclusione di ciascun mese, entro il giorno 10 del mese successivo, deve essere compilato, a titolo di estratto mensile da trasmettere agli enti interessati unitamente agli altri documenti previsti (copie del "registro oli di oliva" e del "registro di scarico della sansa"), il "registro giornaliero dell'attivita' di molitura", contenente, per ciascuna giornata di attivita', i totali giornalieri delle quantita' ivi previste (desunte dai corrispondenti certificati di molitura), oltreche' il totale complessivo mensile delle medesime quantita'. Su tale registro, in corrispondenza del primo giorno di attivita' di ciascun mese, deve essere riportata anche la lettura del contatore elettrico; a fine mese, deve essere infine riportata la corrispondente lettura del contatore elettrico, oltreche' il totale mensile delle ore di attivita' lavorativa. La compilazione e la trasmissione, nei termini previsti, agli enti interessati del suddetto "registro giornaliero dell'attivita' di molitura" sono prioritariamente finalizzate a consentire l'orientamento dei controlli (di norma a campione) della contabilita' giornaliera di magazzino di cui all'art. 9 del reg. (CE) n. 2366/98, la cui tenuta irregolare e' sanzionabile ai sensi delle disposizioni vigenti. Roma, 31 gennaio 2002
Il direttore dell'area organismo pagatore Migliorini |
|
|
|