Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2002 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 31 gennaio 2002, n. 5
Contabilita' standardizzata di magazzino dei frantoi oleari (articoli 8 e 9 reg. CE n. 2366/98) a decorrere dalla campagna 2001/2002. Circolari AGEA n. 58 del 10 luglio 2001 e n. 80 del 17 ottobre 2001 e n. 85 del 26 ottobre 2001.

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Dipartimento
politiche di mercato - Dir. gen.
politiche agroalimentari Ufficio
materie grasse vegetali
Alle regioni - Assessorati
agricoltura - Ispettorati
provinciali
All'Agecontrol S.p.a
All'Associazione nazionale
frantoiani d'Italia
Alle unioni e associazioni di
frantoiani
Ai frantoiani non aderenti ad
alcuna associazione di categoria
Alle unioni ed associazioni di
olivicoltori
Ai produttori olivicoli non
associati ad alcuna associazione di
categoria

Ad integrazione di quanto gia' disposto, con le circolari in oggetto, in materia di contabilita' standardizzata di magazzino dei frantoi oleari al fine di superare eventuali difficolta' interpretative, si precisa quanto segue.
Ai fini della tenuta della contabilita' standardizzata di magazzino di cui all'art. 9 del reg. (CE) n. 2366/98, risulta oltremodo opportuno l'utilizzo dei modelli distribuiti da AGEA (certificati di molitura, registro giornaliero dell'attivita' di molitura, registro oli di oliva, registro di scarico della sansa) che, essendo personalizzati per ciascun frantoio, consentono l'immediata identificazione del frantoio stesso ed una ordinata gestione dei dati di contabilita'.
A conclusione di ciascun mese, entro il giorno 10 del mese successivo, deve essere compilato, a titolo di estratto mensile da trasmettere agli enti interessati unitamente agli altri documenti previsti (copie del "registro oli di oliva" e del "registro di scarico della sansa"), il "registro giornaliero dell'attivita' di molitura", contenente, per ciascuna giornata di attivita', i totali giornalieri delle quantita' ivi previste (desunte dai corrispondenti certificati di molitura), oltreche' il totale complessivo mensile delle medesime quantita'.
Su tale registro, in corrispondenza del primo giorno di attivita' di ciascun mese, deve essere riportata anche la lettura del contatore elettrico; a fine mese, deve essere infine riportata la corrispondente lettura del contatore elettrico, oltreche' il totale mensile delle ore di attivita' lavorativa.
La compilazione e la trasmissione, nei termini previsti, agli enti interessati del suddetto "registro giornaliero dell'attivita' di molitura" sono prioritariamente finalizzate a consentire l'orientamento dei controlli (di norma a campione) della contabilita' giornaliera di magazzino di cui all'art. 9 del reg. (CE) n. 2366/98, la cui tenuta irregolare e' sanzionabile ai sensi delle disposizioni vigenti.
Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore dell'area
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