Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2002 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 478 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 1, comma 1, comma 2 e comma 4, e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999); Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 1269/ATM.44 del 12 aprile 2001, acquisita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Considerata la necessita' di emanare, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 4, della legge n. 526 del 1999, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati da questa e della normativa comunitaria applicabile, ed anche alla luce della predetta proposta, disposizioni integrative e correttive del menzionato decreto legislativo n. 395 del 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' sostituito dal seguente: "1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.". 2. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attivita' dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.". 3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attivita' dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.". 4. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "3-bis. E' impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi ente dipendente dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica o dipenda da un'autorita' avente personalita' giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempinienti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". - L'art. 1, commi 2 e 4 e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee" (legge comunitaria 1999), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Omissis. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.". "Allegato A (Articolo 1, comma 1) 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri. 98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. 98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 98/49/CE: direttiva del Consiglio del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunita' europea. 98/50/CE: direttiva del Consiglio del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. 98/52/CE: direttiva del Consiglio del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 98/56/CE: direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. 98/76/CE: direttiva del Consiglio del 1 ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. 98/83/CE: direttiva del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. 98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. 98/93/CE: direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. 99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. 99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. 1999/20/CE: direttiva del Consiglio del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. 1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni da prodotti difettosi. 1999/35/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea. 1999/38/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro estendendola ad agenti mutageni". - Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante: "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000. - L'art. 1, comma 4, lettera d), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1977, n. 303, cosi' recita: "4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti: a) - c) omissis; d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento della professionalita' conformemente alla normativa comunitaria;". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 1. (Oggetto e definizioni). - 1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone. 2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attivita' dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo. 3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attivita' dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'art. 83, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'art. 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo. 3-bis. E' impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi ente dipendente dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica o dipenda da un'autorita' avente personalita' giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3. 4. E' residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non e' richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale."
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| Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". 2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevita' del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di sei mesi.". 3. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' abrogato.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 2 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'art. 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'art. 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevita' del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'art. 21 puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di sei mesi. 3. (Abrogato.)"
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| Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita' di trasporto di una sola impresa.".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 3 (Direzione dell'attivita). - 1. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto. 2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente: a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone; c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare; d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite. 2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita' di trasporto di una sola impresa.".
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| Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attivita'.". 2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.". 3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attivita'.". 4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 4 (Requisiti). - 1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attivita'. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza. 3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attivita'. 4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, nell'ambito della previsione dell'art. 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza. 5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio della attivita' di cui all'art. 1, comma 3.
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| Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1: a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone; c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.". 2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, le parole "per il delitto di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;" sono soppresse. 3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente: "f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;". 4. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente: "g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;". 5. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.". 6. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituita dalla seguente: "c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato. "Art. 5 (Onorabilita). - 1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona di cui all'art. 3, comma 1: a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone; c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare. 2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilita' in capo alla persona che: a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale; c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu' condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi; d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'art. 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992; f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992; g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale; h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima. 4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. 5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 e' rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attivita' di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3. 6. La persona che esercita la direzione dell'attivita' perde comunque il requisito dell'onorabilita' anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attivita', qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a piu' precedenti violazioni. 7. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito. 8. La sussistenza del requisito dell'onorabilita' cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono. 9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato: a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, sempreche' non intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo codice; b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate; c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito".
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| Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie in misura non inferiore a: a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilita', a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada; b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.". 2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.". 3. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attivita' bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.". 4. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestata.".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 6 (Requisito della capacita' finanziaria). - 1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie in misura non inferiore a: a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilita', a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada; b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare. 2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio. 3. La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attivita' bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'art. 21. 4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestata".
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| Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e' posseduto dalla persona che dirige l'attivita'.". 2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attivita' nell'interesse di imprese che esercitano l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.". 3. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto sussistente il requisito della idoneita' professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o piu' imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.". 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacita' professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneita' professionale rilasciato dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attivita' di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.".
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 7 (Requisito dell'idoneita' professionale). - 1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e' posseduto dalla persona che dirige l'attivita'. 2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed e' accertato con il superamento dell'esame di cui all'art. 8. 3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attivita' nell'interesse di imprese che esercitano l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale. 4. In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto sussistente il requisito della idoneita' professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o piu' imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, ed aventi i requisiti di cui all'art. 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui all'art. 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e superi la prova d'esame di controllo di cui all'art. 8, comma 4. 5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata: a) si considera continuativa se la direzione dell'attivita' e' stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o piu' interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attivita' e' in corso di svolgimento ovvero e' cessata o interrotta da non piu' di sei mesi. 5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacita' professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneita' professionale rilasciato dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attivita' di trasporto ai sensi dell'art. 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare".
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| Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in: a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative; b) una esercitazione su un caso pratico.". 2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.". 3. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.". 4. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 8 (Esame di idoneita' professionale). - 1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4, consistono in: a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative; b) una esercitazione su un caso pratico. 2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti. 3. Per gli effetti dell'art. 7, commi 2 e 3, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b),ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti. 4. Per gli effetti dell'art. 7, comma 4, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti. 5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b). 6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'eta', non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale".
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| Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attivita' ai sensi dell'articolo 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco e' consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 9 (Attestato di idoneita' professionale ed elenco degli idonei). - 1. L'autorita' di cui all'art. 8, comma 6, rilascia, alla persona che ha superato l'esame ai sensi dell'art. 8, commi 3 o 4, l'attestato di idoneita' professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto. Se il medesimo esame e' stato superato con la limitazione di cui all'art. 7, comma 3, l'attestato di idoneita' professionale e' rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di viaggiatori. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attivita' ai sensi dell'art. 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco e' consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse".
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| Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e' consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita' svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo.".
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 10 (Proseguimento provvisorio dell'attivita). - 1. In caso di decesso, scomparsa, incapacita' fisica, perdita o diminuzione della capacita' di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilita', della persona che svolge la direzione dell'attivita', ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneita' professionale che possa assumere tale funzione, e' consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attivita' anche in assenza del requisito dell'idoneita' professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilita', dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1. 2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e' consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita' svolta dall'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, l'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 medesimo. 3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. 4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge".
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| Art. 11 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita' l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro e' avvenuto.".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 11 (Perdita dell'onorabilita). - 1. Se il requisito di cui all'art. 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attivita', questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa. 2. L'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo. 3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, l'autorita' competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. 4. Se il requisito di cui all'art. 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita' l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'art. 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro e' avvenuto. 5. Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non e' stata data comunicazione all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'art. 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. 6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge".
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| Art. 12 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.". 2. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno.".
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 12 (Perdita della capacita' finanziaria). - 1. Se il requisito di cui all'art. 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1. 2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'art. 6 sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno. 3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'art. 6 non e' stato reintegrato, l'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. 4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge".
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| Art. 13 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita' non la esercita piu', l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 13 (Perdita dell'idoneita' professionale). - 1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita' non la esercita piu', l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1. 2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all'art. 7 non e' stato reintegrato, l'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. 3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge".
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| Art. 14 Partecipazione al procedimento
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "13-bis (Partecipazione al procedimento). - 1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, e' disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale.". |
| Art. 15 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'articolo 6, commi 1 e 2.".
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato. "Art. 15 (Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacita' finanziaria). - 1. Per gli effetti dell'art. 6 e' dato riconoscimento: a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione europea, o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacita' finanziaria deve sussistere e' stabilito; b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorita' amministrativa dello Stato di cui alla lettera a). 2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'art. 6, commi 1 e 2".
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| Art. 16 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtu' di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita', e a condizione che tali imprese siano delle societa' ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e' riconosciuto, come prova sufficiente di idoneita' professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere cessata da piu' di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima.".
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 16 (Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneita' professionale). - 1. Ai fini dell'art. 7, sono riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea, o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, a titolo di prova dell'idoneita' professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1 gennaio 1990 al 1 ottobre 1999. 2. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione europea, anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtu' di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita', e a condizione che tali imprese siano delle societa' ai sensi dell'art. 58 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e' riconosciuto, come prova sufficiente di idoneita' professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere cessata da piu' di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima".
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| Art. 17 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, com-ma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita' delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati.".
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 17 (Informazioni alle autorita' di altri Stati membri). - 1. Le sanzioni e le misure di cui all'art. 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita' delle imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo sono comunicati a tali Stati. 2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono stabilite le modalita' della comunicazione di cui al comma 1".
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| Art. 18 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalita' per la verifica di cui al com-ma 1 per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, nonche' le modalita' di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974.". 2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, gia' autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.".
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 18 (Verifiche ed adeguamenti). - 1. Le autorita' competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria ed idoneita' professionale. 2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono determinate le modalita' per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le modalita' di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del consiglio n. 561 del 12 novembre 1974. 3. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, gia' autorizzati alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensati dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto".
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| Art. 19 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974; b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84. |
| Art. 20 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. L'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1 aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative.". |
| Art. 21 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' aggiunto il seguente: "1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448.".
Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 22 (Disposizioni transitorie). - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e' prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 e comunque non oltre il 1 luglio 2001. 1-bis. A decorrere dalla data del 1 luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'. 1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448".
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| Art. 22 Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ruggiero, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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