Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2001, n. 479 |
Regolamento recante modifiche al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al merito di Marina. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, recante riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di Marina, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, 9 maggio 1969, n. 397, e 16 luglio 1997, n. 361; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, le parole "sentito, ai sensi dell'articolo 13, il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Marina" sono soppresse.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1938, n. 201. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1951, n. 11. - Il regio decreto 16 luglio 1997, n. 361, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1997, n. 251. - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa). Nota all'art. 1: - Il comma 2 dell'art. 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. L'encomio al valore di Marina e le medaglio d'argento e di bronzo al merito di Marina sono concesse dal Ministro della difesa.".
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| Art. 2. 1. Il primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e' sostituito dal seguente: "Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e al merito di Marina e' espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attivita' riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o ufficiale superiore.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Ruggiero, Ministro degli affari esteri Scajola, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 259
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 13. - Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e al merito di Marina e' espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attivita' riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o ufficiale superiore. Qualora non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui al precedente art. 2, sempreche' si tratti di atti di coraggio, puo' proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valor civile.".
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