Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 novembre 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Pulisan, unita' di pulizia c/o Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., unita' di Matera. (Decreto n. 30519).

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche previdenziali

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza della societa' S.r.l La Pulisan, unita' di pulizia c/o Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. appaltatrice di pulizia presso l'azienda summenzionata, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 2 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 13 ottobre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore terziario applicato, a 31 ore m.sett.li nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di 286 unita'.
Visto il successivo verbale d'accordo del 29 giugno 2000, nel quale le parti hanno modificato le modalita' di attuazione del predetto contratto di solidarieta', stabilendo una maggiore riduzione dell'orario di lavoro a far data dal 1 luglio 2000;
Considerato altresi' che la societa' appaltante sopracitata, unita' di Matera, e' stata interessata da un programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, per riorganizzazione aziendale, decorrente dal 20 maggio 1999 al 19 maggio 2001, per cui i lavoratori sono stati posti in C.I.G.S.;
Considerato che il predetto contratto di solidarieta' e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 18 ottobre 1999 al 30 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di pulizia sottoindicata, limitatamente al periodo in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. La Pulisan, unita' di pulizia c/o Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., con sede in Bari, unita' di Matera, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unita' su un organico complessivo di 286 unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Pulisan, unita' di pulizia c/o Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di proprieta' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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