Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 novembre 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.M. Pezzi meccanici per acquedotti, unita' di Salerno. (Decreto n. 30514).

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche previdenziali

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista la sentenza n. 56 del 7 giugno 2001 pronunciata dal tribunale di Salerno che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. P.M. Pezzi meccanici per acquedotti;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione salariale del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 giugno 2001;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.M. Pezzi meccanici per acquedotti, sede in Salerno, unita' di Salerno, per un massimo di 15 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 2001 al 14 giugno 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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