Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2002 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8
Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il differimento di termini relativi ai medici a tempo definito, ai farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio universitario nazionale ed agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Differimento del termine dei contratti di
lavoro a tempo definito dei medici

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' differito al 31 agosto 2002.
 
Art. 2. Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo
dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento.

1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
 
Art. 3
Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 16 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia.".
2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
Art. 4
Disposizioni in materia di Universita'

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
2. Gli statuti delle Universita' disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' estesa ai professori di seconda fascia.
3. In deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i componenti del Consiglio universitario nazionale, nominato con decreto ministeriale 10 dicembre 1997, restano in carica fino al 31 ottobre 2002.
 
Art. 5. Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della
Croce Rossa

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonche' il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.
 
Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Moratti, Ministro dell'istru-zione,
dell'universita' e della ricerca
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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