IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale 7 ottobre 1994, n. 6435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1994, con cui e' stato emanato lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Verona; Visto il decreto rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000 con cui sono state emanate alcune modifiche allo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Verona; Visto in particolare l'art. 19, comma 1, lettera g), del medesimo che individua nel senato accademico in composizione allargata l'organo preposto alla revisione dello statuto; Visti i provvedimenti in data 9 gennaio 2001 e del 20 novembre 2001 del senato accademico in composizione allargata di approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, di alcune modifiche dello statuto di autonomia; Vista la nota prot. n. 3312 del 13 dicembre 2001 con cui il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica che le proposte di modifica allo statuto di autonomia sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimita', autorizzando l'Ateneo a provvedere ai successivi adempimenti; Considerato che si e' utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche proposte; Decreta: Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Verona: Art. 7. Altre attivita' formative e culturali L'art. 7 e' sostituito come segue: "L'Universita' di Verona, anche in collaborazione con altre Universita', con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, puo': a) istituire strutture per attivita' didattiche di interesse comune; b) organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e c orsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni; c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali; d) promuovere attivita' di orientamento e di assistenza agli studenti avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.". Art. 15. Elezione del rettore Al comma 7 e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Il rettore percepisce un'indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione.". Art. 16. Pro-rettore e delegati Al comma 2 e' aggiunta la seguente nuova frase: "Il pro-rettore percepisce un'indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione". Al comma 3 e' aggiunto il seguente nuovo periodo: "Ai delegati del rettore puo' essere riconosciuta un'indennita' fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.". Art. 27. Le facolta' Il comma 2 e' sostituito come segue: "Sono organi delle facolta': a) il preside; b) il consiglio di facolta'; c) il consiglio di presidenza; d) i consigli di corso di laurea; e) i consigli di corso di diploma.". Art. 28. Il preside Al comma 6 e' aggiunto il nuovo seguente comma: "Al preside e' riconosciuta un'indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione.". Art. 31. I consigli di corso di laurea e i consigli di corso di diploma universitario L'art. 31 e' sostituito come segue: "Nelle facolta' che comprendono piu' corsi di laurea o che comprendono uno o piu' corsi di diploma universitario sono istituiti i consigli di corso di laurea e i consigli di corso di diploma. Il consiglio di corso di laurea deve essere istituito anche nelle facolta' con un solo corso di laurea, ad eccezione di quelle di nuova istituzione e fino al completamento del primo ciclo degli studi. I consigli di corso di laurea e i consigli di corso di diploma hanno competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attivita' didattica, in conformita' alle norme sulla legislazione universitaria e ai compiti ad essi delegati dal consiglio di facolta'. I consigli possono organizzare i corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici previsti dalle norme della legislazione universitaria. I consigli di corso di laurea e i consigli di corso di diploma sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai professori a contratto, dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento in misura pari ad un quinto dei professori di ruolo afferenti ai consigli stessi, da tre rappresentanti degli studenti elevabili a cinque quando il numero degli iscritti al corso di laurea o di diploma supera duemila unita', da un rappresentante dei tecnici laureati e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Ai fini della determinazione del numero legale della seduta gli aventi diritto non strutturati nella facolta', cui afferisce il consiglio di corso di laurea o di diploma, si computano solo se intervengono alla seduta stessa. I consigli di corso di laurea e i consigli di corso di diploma eleggono i rispettivi presidenti fra i professori ordinari di ruolo secondo le stesse norme previste per l'elezione del preside di facolta'. I presidenti dei consigli sono nominati con decreto del rettore. I presidenti durano in carica tre anni e non possono essere rieletti piu' di una volta consecutiva. I presidenti convocano e presiedono i consigli, ne rendono esecutive le delibere e sovraintendono alle attivita' didattiche che fanno capo ai consigli medesimi. Le facolta' stabiliscono il regolamento dei consigli di corso di laurea e dei consigli di corso di diploma universitario. Il regolamento prevede: a) le procedure di convocazione e le norme di funzionamento dei consigli di corso di laurea e dei consigli di corso di diploma; b) le modalita' di attribuzione delle deleghe e il loro esercizio; c) le norme che disciplinano le competenze comuni dei consigli di corso di laurea e dei consigli di corso di diploma; d) l'istituzione di commissioni composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche. Il regolamento di cui al precedente comma 5) prevede forme di raccordo funzionale o strutturale, ivi comprese riunioni congiunte, fra consigli di corso di laurea appartenenti alla facolta'.". Art. 34. Il direttore Al comma 7 e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Al direttore di dipartimento e al direttore di un centro di responsabilita', gestito secondo le norme gius-contabili cui sono assoggettati i dipartimenti, nel caso sia un docente, e' riconosciuta un'indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione.". Art. 48. Strutture attivate L'art. 48 e' sostituito come segue: "Le strutture didattiche del vecchio ordinamento sono indicate nella tabella A; Le strutture di ricerca sono elencate nella tabella B; Le strutture didattiche istituite dall'anno accademico 2000/2001 sono indicate negli allegati al nuovo regolamento didattico di Ateneo.".
Tabella A STRUTTURE DIDATTICHE La tabella A e' sostituita come segue: "Facolta' di economia: laurea in economia e commercio; laurea in economia bancaria; diploma universitario in gestione delle imprese alimentari; diploma universitario in commercio estero. Facolta' di giurisprudenza: laurea in giurisprudenza. Facolta' di lettere e filosofia: laurea in filosofia; laurea in lettere. Facolta' scienze della formazione: laurea in scienze dell'educazione; diploma universitario in servizio sociale; laurea e diploma universitario in scienze motorie (interfacolta). Facolta' di lingue e letterature straniere: laurea in lingue e letterature straniere. Facolta' di medicina e chirurgia: laurea in medicina e chirurgia; laurea in odontoiatria e protesi dentaria; laurea e diploma universitario in scienze motorie (interfacolta); diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; diploma universitario di fisioterapista; diploma universitario di infermiere; diploma universitario di igienista dentale; diploma universitario di ostetrico/a; diploma universitario di tecnico audioprotesista; diploma universitario di tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale; scuola diretta a fini speciali di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico); scuola di specializzazione in anatomia patologica; scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione; scuola di specializzazione in biochimica clinica; scuola di specializzazione in cardiochirurgia; scuola di specializzazione in cardiologia; scuola di specializzazione in chirurgia generale I scuola (indirizzo chirurgia generale); scuola di specializzazione in chirurgia generale II scuola (indirizzo chirurgia d'urgenza); scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale; scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica; scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva; scuola di specializzazione in chirurgia toracica; scuola di specializzazione in chirurgia vascolare; scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia; scuola di specializzazione in ematologia; scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio; scuola di specializzazione in fisiopatologia e terapia del dolore; scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva; scuola di specializzazione in genetica medica; scuola di specializzazione in geriatria; scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia; scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva; scuola di specializzazione in malattie infettive; scuola di specializzazione in medicina del lavoro; scuola di specializzazione in medicina dello sport; scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione; scuola di specializzazione in medicina interna; scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; scuola di specializzazione in microbiologia e virologia; scuola di specializzazione in nefrologia; scuola di specializzazione in neurochirurgia; scuola di specializzazione in neurologia; scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile; scuola di specializzazione in oftalmologia; scuola di specializzazione in oncologia; scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia; scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria; scuola di specializzazione in pediatria; scuola di specializzazione in psichiatria; scuola di specializzazione in radiologia; scuola di specializzazione in urologia. Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: laurea in biotecnologie agro-industriali; laurea in informatica; diploma universitario in informatica; diploma universitario in viticoltura ed enologia (interateneo con l'Universita' di Padova).".
Tabella B STRUTTURE DI RICERCA La tabella B e' sostituita come segue: "dipartimento di anglistica; dipartimento diritto dell'economia; dipartimento di discipline storiche, artistiche e geografiche; dipartimento di economie, societa' ed istituzioni: dipartimento di filosofia; dipartimento di germanistica e slavistica; dipartimento di linguistica, letteratura e scienze della comunicazione; dipartimento materno infantile e di biologiagenetica; dipartimento di medicina clinica e sperimentale; dipartimento di medicina e sanita' pubblica; dipartimento di patologia; dipartimento di psicologia e antropologia culturale; dipartimento di romanistica; dipartimento scientifico e tecnologico; dipartimento di scienze anestesiologiche e chirurgie specialistiche; dipartimento di scienze biomediche e chirurgiche; dipartimento di scienze chirurgiche e gastroenterologiche; dipartimento di scienze dell'educazione; dipartimento di scienze economiche; dipartimento di scienze morfologico biomediche; dipartimento di scienze neurologiche e della visione; dipartimento di studi finanziari, industriali e tecnologici; dipartimento di studi giuridici.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Verona, 8 gennaio 2002 Il rettore: Mosele |