Gazzetta n. 34 del 9 febbraio 2002 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERAZIONE 16 gennaio 2002 |
Integrazioni alle disposizioni di contabilita' e di bilancio dei fondi pensione. |
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LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 16, comma 2, del citato decreto 21 aprile 1993, n. 124, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema della previdenza complementare; Visto il successivo art. 17, comma 2, lettera g), del medesimo decreto 21 aprile 1993, n. 124, il quale attribuisce alla Commissione di vigilanza la competenza ad indicare i criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditivita', a fornire disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo, tra l'altro, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione; Vista la propria delibera del 17 giugno 1998, relativa al bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilita'; Visti i decreti legislativi 18 febbraio 2000, n. 47, e 12 aprile 2001, n. 168, che hanno modificato, tra l'altro, la disciplina fiscale applicabile ai fondi pensione; Considerata la necessita', derivante dal nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, di fornire un'autonoma rappresentazione contabile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi; Delibera: E' approvato l'unito documento concernente integrazioni alle disposizioni di contabilita' e di bilancio dei fondi pensione. La presente delibera e l'unito documento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP. Roma, 16 gennaio 2002 Il presidente: Francario |
| Allegato Il bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilita': integrazioni. "Rappresentazione contabile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi". Le presenti disposizioni integrano e sostituiscono, laddove incompatibili, quelle precedentemente dettate nella delibera del 17 giugno 1998 "Il bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilita'" relative ai fondi operanti in regime di contribuzione definita istituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse si applicano a partire dalla redazione dei bilanci relativi all'esercizio 2001. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (1 gennaio 2001) la disciplina fiscale applicabile ai fondi pensione prevedeva che, a fronte di una tassazione dei redditi di capitale direttamente alla fonte, i fondi pensione fossero soggetti a tassazione a mezzo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di ammontare fisso (dieci milioni di lire, ridotti a cinque milioni di lire per i primi cinque periodi di imposta dalla data di costituzione). Poiche' la voce relativa all'imposta sostitutiva rivestiva rilevanza limitata, alla stessa non era stata attribuita autonoma evidenziazione prevedendone l'inserimento, nel conto economico, all'interno della sezione relativa alla gestione amministrativa per i fondi negoziali e nell'ambito degli oneri di gestione per i fondi aperti. Nel nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, introdotto dal citato decreto legislativo, le modifiche attribuiscono la qualifica al fondo pensione di soggetto cosiddetto "lordista": i fondi pensione non sono piu' sottoposti, in generale e salvo limitate eccezioni, al prelievo alla fonte sui redditi di capitale percepiti, ma sono soggetti all'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che viene ora commisurata all'11 per cento sul risultato netto maturato (a fini fiscali) in ciascun periodo di imposta. Nel caso in cui il risultato della gestione del fondo e' negativo la normativa prevede che tale risultato negativo possa essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale; inoltre il risultato negativo puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Le modificazioni del quadro normativo hanno reso necessario prevedere, anche al fine di garantire una migliore comparabilita' dei risultati, una rappresentazione autonoma e piu' puntuale della predetta imposta. In particolare: a) gli schemi dei rendiconti della fase di accumulo dei fondi pensione negoziali a contribuzione definita (sia quelli sintetici, sia quelli di dettaglio previsti nella nota integrativa) sono modificati nel seguente modo: nello stato patrimoniale, tra le attivita' si aggiunge la voce "50 - Crediti di imposta" e tra le passivita' la voce "50 - Debiti di imposta"; nel conto economico viene inserito il saldo intermedio "70 - Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60)"; la voce relativa all'imposta sostitutiva, che puo' assumere segno positivo o negativo, e che, precedentemente, era inclusa nel dettaglio del saldo della gestione amministrativa, trova autonoma evidenziazione con il numero "80"; la variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni e' calcolata come somma algebrica delle voci (70) e (80); b) gli schemi dei rendiconti della fase di accumulo dei fondi pensione aperti a contribuzione definita sono modificati nel seguente modo: nello stato patrimoniale, tra le attivita' si aggiunge la voce "30 - Crediti di imposta" e tra le passivita' la voce "40 - Debiti di imposta"; nel conto economico viene inserito il saldo intermedio "40 - Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30)"; la voce relativa all'imposta sostitutiva, che puo' assumere segno positivo o negativo, e che, precedentemente, era inclusa negli oneri di gestione, trova autonoma evidenziazione con il numero "50"; la variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni e' calcolata come somma algebrica delle voci (40) e (50); c) nella nota integrativa (sia dei fondi pensione negoziali che dei fondi pensione aperti) andra' descritto l'eventuale esercizio della facolta', previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti della stessa linea di investimento o di altre linee di investimento dello stesso fondo, nonche' di trasferire ad altre linee di investimento dello stesso fondo i risultati negativi dell'esercizio; d) nel prospetto della composizione e del valore del patrimonio (sia dei fondi pensione negoziali che dei fondi pensione aperti) vengono effettuate integrazioni e modificazioni coerenti con quelle previste per i summenzionati schemi. ----> Vedere modelli da pag. 21 a pag. 28 della G.U. <---- |
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