Gazzetta n. 33 del 8 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 1 febbraio 2002 |
Adozione del bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a ricetta medica. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, nella legge 16 novembre 2001, n. 405; Decreta: Art. 1.
Il bollino di riconoscimento previsto all'art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, andra' posto, a cura del produttore del farmaco, su tutte le specialita' medicinali non soggette a prescrizione medica, cosi' come identificate dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539. Il bollino dovra' essere riportato, a stampa o mediante sistema adesivo non rimovibile, sulle confezioni immesse sul mercato a partire dal 1 marzo 2002. Da tale data non sara' piu' possibile commercializzare specialita' medicinali esenti dalla ricetta medica, prive del bollino di riconoscimento. Le confezioni gia' immesse nel circuito distributivo in data antecedente al 1 marzo 2002 potranno essere vendute, fino alla loro naturale scadenza, prive del bollino di riconoscimento. Il bollino dovra' essere posto in posizione visibile sulla confezione esterna, in modo tale da consentire l'integrale leggibilita' dell'etichetta esterna che dovra' rimanere immodificata in tutte le sue componenti costitutive. |
| Art. 2.
Le caratteristiche del bollino sono indicate nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto. La raffigurazione del bollino e' riportata nella figura 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Roma, 1 febbraio 2002 Il Ministro: Sirchia |
| Allegato A
Descrizione tecnica del bollino
Il bollino e' di forma circolare riportante al centro un simbolo costituito da una croce rossa al cui interno e' riportata una croce bianca; al centro del bollino/croce e' raffigurata una faccina sorridente (Smile) rossa in campo bianco. Il simbolo e' circondato dalla scritta nera "Farmaco senza obbligo di ricetta" con carattere Trade Gothic Condensed. Deve essere assicurato uno spazio libero bianco tra la scritta ed il limite esterno del bollino. Il bollino di riconoscimento deve possedere le seguenti dimensioni minime: diametro complessivo: 17 millimetri; spazio bianco libero tra la scritta ed il limite esterno del bollino: 1,00 millimetri; croce Rossa a bracci uguali posta al centro del bollino: larghezza braccio 3,00 millimetri; lunghezza braccio 9,5 millimetri; croce bianca a bracci uguali posta al centro della croce rossa: larghezza braccio 0,5 millimetri; lunghezza braccio 9,5 millimetri; faccina rossa in campo bianco inscritta al centro della croce rosso/bianca: diametro 4,00 millimetri; per il colore rosso si possono utilizzare i seguenti criteri: 100% magenta + 100% giallo (stampa in quadricromia), oppure pantone 185C; scritta circondante la croce "Farmaco senza obbligo di ricetta": in nero, carattere trade gothic condensed 7 pt. Sono ammesse dimensioni del bollino complessivamente piu' grandi di quelle minime obbligatorie, purche' siano rispettate le proporzioni tra le varie parti di esso, individuate con riferimento alle dimensioni minime obbligatorie. Fatti salvi gli elementi iconografici indispensabili per la distintivita' del simbolo (l'icona della croce, la scritta "farmaco senza obbligo di ricetta") potranno essere previste disposizioni grafiche ridotte per confezioni particolarmente piccole, laddove la dimensione del simbolo costituisse elemento di disturbo rispetto alle informazioni obbligatorie riportate.
Figura 1
----> Vedere bollino <----
Dimensioni bollino: diametro 17 mm; Dimensioni simbolo croce: 9,5 x 9,5 mm; Carattere: trade gothic condensed 7 pt. |
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