Gazzetta n. 33 del 8 febbraio 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TORINO
DECRETO RETTORALE 15 gennaio 2002
Modificazione dei titoli IV e V dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999 e con decreto rettorale n. 639 del 31 maggio 2000;
Considerata la necessita' di adeguare il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Torino al dettato normativo del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Viste le delibere del senato accademico n. 16/2001/IV/1 del 2 luglio 2001 e n. 1/2001/IV/1 del 15 ottobre 2001, con le quali sono state approvate le modifiche dei titoli IV e V dello statuto dell'Universita' di Torino, sentiti, per le loro competenze, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facolta' e dei dipartimenti interessati;
Vista la delibera del senato accademico n. 5/2002/III/1 del 14 gennaio 2002, che tiene conto delle osservazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca relative ai titoli IV e V dello statuto dell'Universita' di Torino;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
I titoli IV e V dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, dalla data di decorrenza del presente provvedimento.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il rettore: Bertolino
 
Allegato

TITOLO IV
Strutture e organi didattici

Art. 31.
Attivita' didattica

1. Nell'Universita' vengono svolti:
a) corsi per il conseguimento dei seguenti titoli: laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorati di ricerca;
b) corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria, tra i quali i master di primo e di secondo livello.
2. Vengono inoltre svolti corsi di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo dell'Universita'.
3. Sono previste attivita' didattiche e formative quali:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e a concorsi pubblici;
b) corsi di educazione, aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente e ricorrente;
c) corsi di perfezionamento;
d) corsi di formazione e aggiornamento professionale.
4. Sono altresi' previste le attivita' e i servizi didattici integrativi precisati al titolo V del presente statuto.
5. L'ordinamento degli studi e dei corsi e delle attivita' formative e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo; i criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita' formative sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate.
Art. 32.
Collaborazioni esterne
1. Per la realizzazione delle attivita' previste nel precedente art. 31, l'Universita', nel rispetto della propria autonomia, puo' stabilire rapporti di collaborazione con lo Stato, le regioni e con altri enti e istituzioni pubbliche e private; puo' partecipare alla progettazione e attuazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi; puo' svolgere attivita' di consulenza o avvalersi della stipulazione di appositi accordi, contratti, convenzioni o costituire associazioni, fondazioni, consorzi o altri enti o soggetti ammessi dalla legge.
Art. 33.
Contratti e convenzioni per attivita' didattiche
1. L'Universita', su proposta dei singoli consigli di facolta' o delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, puo' stipulare, con enti pubblici e privati, convenzioni per il finanziamento di posti di professore e ricercatore nonche' di supplenze e di affidamenti da attribuire nei limiti e con le modalita' previsti dall'ordinamento universitario. Le convenzioni per il finanziamento di posti di professori e di ricercatori prevedono la copertura parziale o totale della retribuzione del docente, comprensiva di oneri fiscali e parafiscali, e devono avere una durata minima di dieci anni.
2. Per tutte le attivita' didattiche previste dal precedente art. 31, possono essere stipulati contratti di durata non superiore all'anno per lo svolgimento di attivita' integrative o di corsi ufficiali che non possono essere altrimenti svolti. Tali contratti possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario esclusivamente di provenienza non statale e non sono rinnovabili per piu' di sei anni consecutivi a favore della stessa persona.
3. Le facolta' possono attivare - anche in seguito a convenzione con enti pubblici e privati - cicli di esercitazione, lettorati di lingua straniera, altre attivita' didattiche, borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini stranieri.
4. La procedura per la stipulazione delle convenzioni e dei contratti, di cui al presente articolo, viene disciplinata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 34.
Strutture didattiche dell'Universita'
Nell'Universita' l'attivita' didattica viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture didattiche:
a) facolta' e loro articolazioni;
b) corsi di laurea e di laurea specialistica interfacolta';
c) scuole di specializzazione;
d) corsi di dottorato di ricerca;
e) strutture didattiche speciali.
Art. 35.
Autonomia delle strutture didattiche
1. Le strutture didattiche hanno autonomia di organizzazione e possibilita' di delega e decentramento delle decisioni a propri organismi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto stabilito nei regolamenti di ciascuna.
2. Nei consigli delle strutture didattiche sono previste rappresentanze degli studenti, secondo norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 36.
Funzionamento delle strutture didattiche
1. L'Universita' assicura alle strutture didattiche personale docente e tecnico-amministrativo e risorse reali e finanziarie adeguate al funzionamento e alle finalita' di ciascuna struttura, secondo quanto e' definito in sede di programmazione.
Art. 37.
Facolta' e corsi di studio
1. Nell'Universita' sono istituite le facolta' elencate nella tabella B.
2. L'elenco dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e il relativo ordinamento sono contenuti nel regolamento didattico di Ateneo.
Art. 38.
F a c o l t a'
1. Le facolta' sono le strutture nelle quali, anche in collaborazione con altre strutture dell'Universita', si svolgono i corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, laurea specialistica, master di primo e secondo livello, nonche' altre attivita' didattiche e formative previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento didattico di Ateneo.
2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta';
c) i consigli di corso di studio;
d) il consiglio di gestione.
Art. 39.
Preside di facolta'
1. Il preside e' un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
2. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e il consiglio di gestione e ne attua le delibere. Vigila sulle attivita' didattiche, certificative ed amministrative della carriera degli studenti della facolta' ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
3. Il preside e' eletto dal consiglio di facolta' nella sua composizione piu' ampia. Per l'elezione occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora quest'ultima maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; e' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del preside sono convocate e presiedute dal decano della facolta'.
4. Il preside e' nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni accademici. Le funzioni di preside non possono essere assunte per piu' di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
5. Il preside puo' chiedere al rettore di essere parzialmente o totalmente esentato dallo svolgimento dell'attivita' didattica.
6. Al preside spetta un'indennita' di carica fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.
7. Il preside designa, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un vicepreside vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepreside vicario e' nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del preside. Il preside puo' delegare parte delle sue funzioni al vicepreside vicario o ad altri vicepresidi, nominati con proprio provvedimento e scelti fra i professori di ruolo della facolta'.
Art. 40.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facolta' e da rappresentanze dei ricercatori e degli studenti.
2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e' pari al 20% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo; le modalita' di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facolta'. Sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e la durata del mandato e' di tre anni accademici. La rielezione, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
3. I rappresentanti degli studenti sono sette nelle facolta' con un numero di iscritti inferiore a cinquemila; nove nelle facolta' con un numero di iscritti compreso tra cinquemila e otto mila; undici nelle facolta' con un numero di studenti superiore a ottomila e comunque in numero non superiore al 25% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo.
4. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle sedute del consiglio di facolta', si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti soltanto se vi intervengono.
5. Al consiglio di facolta', nel quadro degli indirizzi del senato accademico e sentite le altre strutture didattiche e scientifiche interessate, spettano i seguenti compiti:
a) il coordinamento delle attivita' didattiche e la programmazione dell'uso delle risorse;
b) l'approvazione del regolamento di facolta', da sottoporre all'approvazione del senato accademico, e dei regolamenti dei corsi di studio;
c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di studio;
d) la proposta di attivazione e di disattivazione di corsi di studio;
e) l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti e il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento;
f) l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di ruolo della facolta';
g) la valutazione dei risultati dell'attivita' didattica svolta nei vari corsi di studio della facolta' e l'approvazione della relazione annuale sull'attivita' didattica da trasmettere al nucleo di valutazione;
h) le proposte di facolta' per la programmazione triennale dell'Ateneo;
i) la proposta dell'entita' dei contributi richiesti agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi destinati ai singoli corsi di laurea.
6. Spettano altresi' al consiglio di facolta':
a) la proposta di modificazione al regolamento didattico di Ateneo;
b) l'approvazione delle relazioni periodiche dei professori e dei ricercatori;
c) ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
7. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. Gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori nonche' il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento.
8. Nelle facolta' comprendenti piu' corsi di studio possono essere istituiti i corrispondenti consigli, secondo la normativa del regolamento didattico di Ateneo.
9. Il consiglio di facolta' puo' delegare ai consigli di corso di studio e a commissioni specifiche compiti secondo norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di facolta'.
Art. 41.
Consigli di corsi di studio
1. I consigli di corso di studio sono composti da titolari di insegnamenti ufficiali e dai professori fuori ruolo che in essi svolgono attivita' didattica. L'afferenza a piu' consigli di corso di studio e' regolamentata dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti di facolta'.
2. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di ricercatori, di studenti iscritti al corso di studio e di personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta', nella misura prevista dal regolamento del corso di studio. In caso di assenza di studenti espressamente eletti per il consiglio di corso di studio, la rappresentanza e' svolta da studenti eletti per il consiglio di facolta'.
3. La durata del mandato dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo e' di tre anni accademici. Le modalita' di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facolta'. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide.
4. Ogni consiglio elegge un presidente tra i professori di ruolo e fuori ruolo membri del consiglio stesso. Egli e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del presidente sono convocate e presiedute dal decano del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici; si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 39.
5. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovrintende alle attivita' del corso di studio. Puo' designare, fra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicepresidente che lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
6. Sono compiti del consiglio di corso di studio:
a) la programmazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle attivita' previste dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento di facolta' e da quello del corso di studio;
b) l'esame e l'approvazione dei carichi didattici degli studenti e di eventuali piani di studio;
c) la proposta al consiglio di facolta' di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
d) ogni altro compito delegato dalla facolta', secondo le norme contenute dal regolamento didattico di Ateneo.
7. Ai consigli di corso di studio si applica quanto previsto dal comma 7, dell'art. 40.
Art. 42.
Commissioni
1. Le facolta' possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel regolamento di facolta'.
2. In ciascun consiglio di facolta' e' istituita la commissione didattica paritetica permanente con funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sulle problematiche relative all'efficacia, alla funzionalita' e alla valutazione dei risultati dell'attivita' didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti.
3. La commissione didattica paritetica e' composta da un ugual numero di docenti e di studenti, nominati secondo quanto stabilito dal regolamento di facolta'. Le sue sedute possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della facolta'.
4. La commissione didattica paritetica:
a) riferisce, periodicamente e ogni volta che lo ritenga necessario, al consiglio di facolta';
b) svolge funzioni di collegamento con i corsi di studio e con i dipartimenti per i problemi che riguardano l'attivita' didattica;
c) prepara, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di facolta', la relazione annuale sulle attivita' ed i servizi didattici da trasmettere al consiglio di facolta' per la redazione della relazione prevista dall'art. 40, comma 5, lettera g);
d) propone eventuali attivita' didattiche.
5. In ciascun consiglio di facolta' sono istituite una o piu' commissioni per l'orientamento e il tutorato, con la partecipazione di rappresentanti degli studenti.
6. Quanto indicato nei commi precedenti si applica anche ai consigli di corso di laurea e di laurea specialistica interfacolta'.
Art. 43.
Autonomia gestionale delle facolta'
1. Le facolta' sono centri di gestione autonoma.
2. I contributi versati dagli studenti sono assegnati alle facolta' e da queste utilizzati a favore delle diverse strutture all'interno delle quali si svolgono le attivita' didattiche.
3. Sono organi del centro di gestione autonoma della facolta':
a) Il preside;
b) Il consiglio di gestione.
4. Il consiglio di gestione della facolta' e' l'organo che gestisce l'attivita' amministrativa e contabile della facolta' stessa. Ne fanno parte docenti e studenti eletti, nel proprio interno, dal consiglio di facolta' e inoltre il segretario amministrativo della facolta' e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta'. La composizione e le modalita' di funzionamento del consiglio di gestione sono stabilite nel regolamento di facolta'. Il consiglio di gestione dura in carica tre anni.
Art. 44.
Corsi di laurea e di laurea specialistica interfacolta'
1. I corsi di laurea e di laurea specialistica interfacolta' sono gestiti da uno specifico consiglio interfacolta' nominato in modo paritetico dai consigli delle facolta' partecipanti, con un numero di membri definito nel protocollo istitutivo del corso di studio interfacolta' e comunque compreso fra tre e cinque volte il numero delle facolta' partecipanti, cui si aggiungono tre rappresentanti degli studenti iscritti al corso di laurea o di laurea specialistica interfacolta'.
2. Al consiglio di corso interfacolta' spettano i compiti previsti per i consigli di facolta' dal precedente art. 40, comma 5, con esclusione delle lettere b), d), f) e h). Spetta inoltre al consiglio di corso interfacolta' la proposta ai consigli delle facolta' interessate di modificazione del regolamento didattico d'Ateneo.
3. E' istituito un consiglio di corso di studio regolamentato dall'art. 41.
4. I corsi di laurea e di laurea specialistica interfacolta' possono essere configurati nella forma di strutture didattiche speciali, secondo quanto previsto dall'art. 50. Qualora la struttura didattica speciale sia costituita quale centro di gestione autonoma, il consiglio interfacolta', di cui al comma 1, svolge anche le funzioni di consiglio di gestione.
Art. 45.
Scuole di specializzazione
1. Il diploma di specializzazione si consegue presso le scuole di specializzazione dopo un corso di studi successivo alla laurea o alla laurea specialistica ed e' finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
Art. 46.
Istituzione e attivazione delle scuole di specializzazione
1. Per l'istituzione di una scuola di specializzazione devono essere definiti:
a) l'ordinamento e la durata degli studi (incluse le forme e i modi di tirocinio pratico previsti);
b) i requisiti e le procedure di ammissione;
c) il numero massimo degli studenti ammissibili;
d) le fonti di finanziamento.
2. Una scuola di specializzazione puo' essere attivata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facolta' interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie per l'efficace svolgimento dei corsi, e in particolare della disponibilita' di:
a) personale docente e tecnico-amministrativo in numero e tipo di qualificazione necessari;
b) risorse finanziarie adeguate;
c) locali ed attrezzature idonee;
d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;
e) servizi generali delle strutture in cui si svolge la formazione.
3. Le risorse, di cui al comma precedente, possono essere acquisite anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati.
4. Per lo svolgimento delle attivita' didattiche nelle scuole di specializzazione si applica quanto previsto dall'art. 33 del presente statuto.
Art. 47.
Organi e gestione delle scuole di specializzazione
1. In assenza di specifiche disposizioni di legge o di norme europee, si applicano le successive disposizioni di questo articolo.
2. Sono organi della scuola:
a) Il direttore;
b) Il consiglio della scuola.
3. Il direttore e' un docente di una delle facolta' interessate che tenga un corso nella scuola stessa. E' eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della scuola, nella prima votazione. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del direttore sono convocate dal decano del consiglio. Il direttore dura in carica tre anni accademici e non puo' essere eletto consecutivamente per piu' di tre volte. La nomina dopo tre mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Puo' designare, fra i docenti, un vicedirettore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.
4. Il direttore:
a) rappresenta la scuola;
b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede;
c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di studio;
d) propone ai consigli di facolta' competenti la stipulazione delle convenzioni.
5. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e inoltre da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dagli statuti di ciascuna scuola.
6. I docenti della scuola sono designati annualmente dai consigli delle facolta' interessate.
7. Il consiglio della scuola ha competenze analoghe al consiglio di corso di studio, per quanto riguarda il coordinamento delle attivita' didattiche; fa inoltre proposte al consiglio o ai consigli di facolta' competenti in merito all'attivazione e disattivazione di insegnamenti e all'eventuale stipulazione di contratti.
8. La deliberazione che dispone l'attivazione di ciascuna scuola di specializzazione stabilisce a quale centro di gestione autonoma la stessa afferisce dal punto di vista gestionale.
Art. 48.
Corsi di dottorato di ricerca
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue tramite la partecipazione ad apposite attivita' didattiche e di ricerca. Tali attivita' vengono di regola svolte presso uno o piu' dipartimenti e/o presso una struttura didattica speciale dell'Universita' e/o presso altre strutture di ricerca italiane o straniere.
2. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento del corso di dottorato e' affidata ad una delle strutture dotate di autonomia gestionale ove viene svolta l'attivita' scientifica del dottorato.
Art. 49.
Master e corsi di perfezionamento
1. I corsi di master di primo e di secondo livello e i corsi di perfezionamento sono istituiti, anche a seguito di convenzioni, con enti pubblici e privati e con universita' nazionali ed estere, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.
2. Tali corsi sono regolati dalla normativa vigente e dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Il direttore del corso e' un docente di una delle facolta' interessate che tenga un insegnamento nel corso stesso.
4. La deliberazione di istituzione di ciascun corso di master o di corso di perfezionamento indica a quale centro di gestione autonoma lo stesso afferisce dal punto di vista amministrativo.
Art. 50.
Strutture didattiche speciali
1. Per la realizzazione di attivita' didattiche proprie di singole facolta' o comuni a piu' facolta' appartenenti anche ad altre universita', nonche' per le attivita' culturali e formative previste dall'art. 31 del presente statuto, possono essere costituite, anche a seguito di convenzioni o mediante la costituzione di consorzi con enti pubblici e privati, apposite strutture didattiche.
2. Tali strutture possono assumere denominazioni diverse corrispondenti alle finalita' che si propongono (centri, scuole, seminari ecc.), sono fornite di autonomia didattica e possono essere costituite in centri di gestione autonoma.
3. Le deliberazioni istitutive, le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi indicano la composizione degli organi gestionali della struttura, ai quali partecipano rappresentanti della facolta' o delle facolta' promotrici e possono partecipare anche rappresentanti degli enti esterni convenzionati o consorziati.
4. La proposta di costituzione delle suddette strutture o di riconoscimento come tali di strutture gia' esistenti, promossa dalla facolta' o dalle facolta' interessate, e' approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per la parte di rispettiva competenza.
5. Le strutture didattiche speciali istituite nell'Universita' sono elencate nella tabella C.
TITOLO V
Diritto allo studio e servizi per gli studenti
Art. 51.
Servizi di informazione e orientamento per gli studenti
1. Nell'Universita' e' istituito un centro di informazione e documentazione, il cui scopo e' fornire tutte le informazioni necessarie per la partecipazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo. Il centro raccoglie e rende pubblici i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
2. Le singole strutture didattiche debbono curare la pubblicazione di guide contenenti i regolamenti e i programmi dei corsi di studio nonche' ogni notizia utile ad informare gli studenti.
3. L'Universita', in collaborazione con le facolta', organizza lo svolgimento di attivita' di orientamento e di informazione per l'iscrizione agli studi universitari. Le facolta' organizzano le attivita' di orientamento e di informazione specifiche riguardanti i corsi di studio di loro pertinenza.
Art. 52.
Servizi didattici
1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Universita' promuove:
a) iniziative volte a favorire la frequenza degli studenti;
b) altre iniziative volte a sviluppare la didattica nelle varie forme dell'insegnamento a distanza;
c) l'istituzione di corsi intensivi;
d) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti;
e) l'interscambio di studenti, anche a livello internazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del presente statuto;
f) l'istituzione di borse di studio per giovani con laurea, laurea specialistica e titolo di dottore di ricerca nonche' di sussidi agli studenti per tirocini di formazione anche all'estero;
g) attivita' formative autogestite dagli studenti consentite dalla legge;
h) premi d'incentivazione per servizi di orientamento agli studenti.
Art. 53.
Collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo
1. L'Universita', anche in accordo con altri enti pubblici e privati, puo' avvalersi della collaborazione di singoli studenti nelle attivita' di orientamento e di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilita' amministrative e didattiche.
2. L'Universita' puo' avvalersi altresi', per le attivita' previste dalla legge, di servizi resi da associazioni o da cooperative studentesche costituite e operanti nell'Universita' stessa.
3. L'Universita' favorisce le iniziative delle associazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attivita', anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria.
Art. 54.
T u t o r a t o
1. E' istituito il servizio di tutorato affidato alla responsabilita' dei consigli delle strutture didattiche.
2. Le norme generali, che riguardano i servizi di tutorato, sono indicate in apposito regolamento, deliberato dal senato accademico, sentito il senato degli studenti.
Art. 55.
Spazi a disposizione degli studenti
1. Nelle strutture edilizie universitarie devono essere previsti luoghi di studio, d'incontro e di ristoro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche.
Art. 56.
Collaborazione Universita-mondo del lavoro
1. L'Universita' provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento, nel mondo del lavoro, di laureandi e neolaureati di qualsiasi livello. A tale scopo sono organizzati seminari informativi, banche dati, tirocini e ogni attivita' che contribuisca al miglioramento dei rapporti tra l'Universita' e il mondo del lavoro onde facilitare la transizione dalla prima al secondo.
Art. 57.
Comitato universitario per lo sport
1. E' istituito il comitato universitario per lo sport. Esso:
a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva a livello amatoriale e agonistico destinata agli studenti universitari, individualmente o associati;
b) esprime pareri sulle convenzioni che l'Universita', su conforme deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, ciascuno per le proprie competenze stipula, con enti esterni, per la realizzazione dei programmi di attivita' e per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e sovrintende alla loro attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte degli studenti che non svolgono attivita' agonistica;
d) propone al senato accademico e al consiglio di amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, i programmi e gli interventi di edilizia sportiva;
e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio e provvede alla diffusione dell'informazione;
f) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta, da trasmettere al senato accademico e al consiglio di amministrazione.
2. Il comitato e' composto dal rettore, o suo delegato, che assume le funzioni di presidente, da due membri designati dal CUSI, da quattro dipendenti di ruolo dell'Ateneo, di cui due designati dal senato accademico e due dal consiglio di amministrazione dell'Universita', da quattro rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalita' previste dal competente regolamento elettorale, dal direttore amministrativo, o suo delegato, dal presidente del circolo ricreativo dell'Universita' (C.U.T.), o suo delegato.
3. Il comitato e' costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio. I membri del comitato non possono essere riconfermati consecutivamente per piu' di due volte. La nomina dopo tre mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
4. Alle attivita', di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.
 
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