Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 febbraio 2002
Determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, di programmazione dei flussi per il 2001, che ha autorizzato l'ingresso di n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in particolare, ha disposto, all'art. 1, comma 2, di ammettere in Italia, "per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di 33.000 persone";
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente";
Considerato che vi e' la necessita' di autorizzare l'ingresso di cittadini stranieri non comunitari per lo svolgimento di attivita' lavorative stagionali per soddisfare le esigenze del settore turistico alberghiero e agricolo;
Ritenuto pertanto di stabilire, in conformita' alla quota massima prevista per i lavoratori stagionali dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, una quota di ingresso di 33.000 lavoratori stagionali per l'anno 2002, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286;

Decreta:
Art. 1.

1. E' stabilita per l'anno 2002, una quota massima di 33.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari, ripartita tra le regioni e province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
2. La quota di cui al comma 1, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi candidati all'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria) e di Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale.
Roma, 4 febbraio 2002
Il Ministro: Maroni
 
Allegato

Regione:
Piemonte ................. 1.300
Lombardia ................ 1.000
Trento ................... 7.000
Bolzano .................. 13.000
Veneto ................... 5.000
Friuli-Venezia Giulia .... 1.000
Liguria ................... 100
Emilia-Romagna ........... 3.000
Toscana .................. 1.000
Marche .................... 300
Lazio ..................... 300
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Totale . . . 33.000
 
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