Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 30 gennaio 2002
Determinazione transitoria dei contributi relativi all'esercizio delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali in materia di telecomunicazioni ad uso privato.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982, 9 febbraio 1989, 4 agosto 1989 e 1 agosto 1991 riguardanti i canoni dovuti per le concessioni radioelettriche ad uso privato, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 356 del 30 dicembre 1981, n. 205 del 28 luglio 1982, n. 144 del 22 giugno 1989, n. 193 del 19 agosto 1989 e n. 270 del 18 novembre 1991;
Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1992 relativo ai canoni riguardanti le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 settembre 1992;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996 concernente l'adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1997;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare l'art. 20, commi 5, 6 e 7;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali nel settore delle attivita' di telecomunicazioni ad uso privato;
Considerato che la pubblicazione del predetto regolamento n. 447/2001 e' avvenuta allo scadere dell'anno 2001, non consentendo la tempestiva definizione del provvedimento concernente i contributi;
Considerata altresi' la complessita' della fissazione dei nuovi importi da definire utilizzando criteri completamente distinti da quelli che presiedevano alla individuazione dei canoni di concessione;
Considerato che i titolari delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per effetto dell'art. 15 del citato regolamento n. 447/2001, non sono in condizioni di effettuare i versamenti dei contributi anteriormente alla adozione del relativo regolamento;
Considerato che l'esercizio delle attivita' relative alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per effetto dell'art. 15 del ripetuto regolamento n. 447/2001, prosegue senza soluzione di continuita' e che si rende necessario assicurare, in via provvisoria, all'entrata del bilancio dello Stato le somme inerenti l'utilizzo delle risorse scarse;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 4 (indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilita) in materia di determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
Riconosciuta l'opportunita' di dettare disposizioni circa il versamento, in acconto, da parte degli anzidetti titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali entro il termine del 28 febbraio 2002, da conguagliare secondo le misure dei contributi in via di definizione;
Considerato che e' necessario consentire agli interessati, al momento della conoscenza degli importi dei contributi, di rinunciare alla licenza individuale o alla autorizzazione generale;

Decreta:
Art. 1.

1. I titolari di licenze individuali per i collegamenti radioelettrici ad uso privato, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per effetto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, sono tenuti entro il termine del 28 febbraio 2002 al versamento di una somma, in acconto, pari al 50% del canone di concessione dovuto al 31 dicembre 2001.
2. I titolari delle autorizzazioni generali per linee telefoniche ad uso privato, derivanti dalla trasformazione delle concessioni per effetto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, sono tenuti entro il 28 febbraio 2002 al versamento di una somma, in acconto, pari al 10% del canone di concessione dovuto al 31 dicembre 2001.
3. I conguagli di cui ai commi 1 e 2 sono versati su richiesta ed entro i termini fissati dal Ministero, dopo la definizione della misura dei contributi dovuti.
4. I richiedenti le licenze individuali temporanee sono tenuti al pagamento di una somma pari al 60% del canone di concessione in vigore al 31 dicembre 2001.
5. Gli eventuali versamenti effettuati per l'anno 2002, prima dell'efficacia del regolamento sui contributi, sono portati a detrazione della somma dovuta in base a detto regolamento.
 
Art. 2.

1. I titolari delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali, conseguite dal 1 gennaio 2002 secondo la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, sono tenuti a versare i contributi dopo l'adozione del relativo regolamento ed entro i termini fissati dal Ministero, salva la facolta' di rinuncia.
 
Art. 3.

1. I radioamatori e gli esercenti apparati radioelettrici di debole potenza di cui all'art. 334 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973, gia' operanti al 31 dicembre 2001, sono tenuti al pagamento, entro il 28 febbraio 2002, di un acconto pari a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 2001, salva la facolta' di rinuncia dopo l'adozione del regolamento inerente i contributi.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2002
Il Ministro: Gasparri

Registrato alla Corte dei conti il 1 febbraio 2002 Ufficio controllo comunicazioni, registro n. 1, foglio n. 149
 
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