Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2002
Rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per il secondo semestre dell'anno 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, che dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n. 504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 6 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001 nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, e' ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001;
Visto l'art. 1 del proprio decreto 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2001, con il quale e' stata rideterminata in L. 112.000 per mille litri di gasolio la misura della riduzione prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 356 del 2001, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 246 del 2001, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge, n. 356 del 2001 e dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze e' stabilita l'eventuale rideterminazione della riduzione di cui al comma 5 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero per le attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001 superi mediamente il 15 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione;
Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dal 2 luglio 2001 al 17 dicembre 2001;
Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali dal Ministero delle attivita' produttive nel periodo dal 18 al 31 dicembre 2001, e che pertanto si rende necessario individuare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, nelle due settimane comprese nel predetto periodo, ricorrendo ad un metodo di calcolo che ripartisca uniformemente, nel periodo suindicato, l'incidenza della variazione di prezzo, determinandolo in L. 1.622.328 per mille litri al 24 dicembre 2001 e in L. 1.622.655 per mille litri al 31 dicembre 2001;
Considerato che dalle rilevazioni settimanali cosi' ottenute deriva, nel semestre considerato, uno scostamento medio del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, al netto dell'I.V.A., ammontante a L. -45.000 per mille litri di prodotto e che tale scostamento supera, mediamente, il 15 per cento dell'ammontare della riduzione sopra menzionata;
Considerato di dover procedere per il semestre interessato alla rideterminazione della misura della riduzione della aliquota di accisa nei limiti in cui tale scostamento supera il 15 per cento dell'ammontare della riduzione di accisa fissata con riferimento al 30 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa

1. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, e successive modificazioni, e' stabilito in Euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.
 
Art. 2.

Regolazione contabile

1. I soggetti destinatari del beneficio previsto all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, nella dichiarazione di cui al comma 8 del medesimo art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, indicano se il predetto beneficio sara' fruito mediante compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso della relativa somma.
2. In relazione alla possibilita' che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1631, unita' revisionale di base 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001 e corrispondente capitolo e unita' revisionale di base del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2002, per la parte occorrente alla concessione del predetto beneficio, al netto dell'eventuale quota necessaria per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, devono affluire alla contabilita' speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.
 
Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 febbraio 2002
Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 104
 
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