IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2002 la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;
Decreta:
La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2002 nella misura dell'1 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2002 Il Ministro: Tremonti |