IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto in particolare, l'art. 2 della predetta legge, relativo ai compiti del C.I.P.E. in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con la politica comunitaria di concorrenza; Visto l'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C 320 del 13 dicembre 1988; Vista la decisione 91/500/CEE della Commissione delle Comunita' europee del 28 maggio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 262/29 del 19 settembre 1991, relativa a talune misure di aiuti adottate a beneficio delle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 329 del 30 dicembre 1993; Vista la decisione n. 341/94/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1994, recante applicazione della decisione n. 3632/93/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 49 del 19 febbraio 1994; Vista la raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996, relativa alla definizione di piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 107 del 30 aprile 1996; Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione europea il 20 maggio 1992, come modificata da quella adottata il 20 marzo 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 213/04 del 23 luglio 1996; Vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 218 del 18 luglio 1997; Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 279 del 15 settembre 1997; Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 74/16 del 10 marzo 1998; Vista la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 107 del 7 aprile 1998; Visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo alle nuove norme per gli aiuti alla costruzione navale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 202 del 18 luglio 1998; Vista la disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche (96/C 94/07) e la relativa proroga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 24 del 29 gennaio 1999; Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 288 del 9 ottobre 1999; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 28 del 1 febbraio 2000; Vista la propria deliberazione del 26 novembre 1991, e successive modifiche (7 giugno 1993 e 27 novembre 1996) con le quali si e' provveduto a coordinare la disciplina degli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia con gli indirizzi comunitari in materia di aiuti di Stato alle imprese, prevedendo una diversa intensita' degli aiuti, in funzione dei destinatari e delle zone di intervento; Vista la lettera del 27 settembre 2001, prot. n. D/53948 della Commissione europea - Direzione generale concorrenza, con la quale la Commissione "constata che le autorita' italiane hanno accettato la proposta di opportune misure ai sensi dell'art. 88, par. 1 del trattato relativa al regime in oggetto, rendendolo conforme ai citati orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale"; Vista la proposta del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze formulata con nota n. 356460 del 9 novembre 2001; Ritenuto necessario uniformare tali regimi agevolativi alla normativa comunitaria ed in particolare alle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato alle imprese;
Delibera:
1. Gli interventi del Fondo di rotazione per le iniziative economiche costituito con la legge n. 908/55 citata in premessa a favore degli investimenti delle imprese industriali localizzate nella regione Friuli-Venezia Giulia, non potranno superare l'intensita' del 7,5% in equivalente sovvenzione lordo per le medie imprese; tale beneficio e' elevabile al 15% in equivalente sovvenzione lordo per le piccole imprese. Ai fini della presente delibera, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nella raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996. Per le imprese ubicate nei territori della regione Friuli-Venezia Giulia ammessi ad usufruire della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, e' consentito elevare i massimali di aiuto entro i limiti fissati nella Carta degli aiuti a finalita' regionale 2000-2006 approvata dalla Commissione europea per ogni Stato membro. 2. Fermo restando l'utilizzo dei seguenti parametri concernenti la durata del finanziamento, il periodo di preammortamento, il massimale di spesa ammessa, il valore del tasso di interesse, gli organi competenti adottano il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione netto contenuto in allegato agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale citati in premessa. La durata del prestito non potra' superare dieci anni. Il periodo di preammortamento e' definito in massimo due anni. L'agevolazione puo' essere accordata per una somma non superiore al 70% della spesa. Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999), il tasso di interesse e' definito come segue: a) grandi imprese: tasso Euribor a sei mesi ridotto del 20% (zone in deroga all'art. 87, par. 3, lettera c), del trattato); b) medie imprese: tasso Euribor a sei mesi ridotto del 50%; c) piccole imprese: tasso Euribor a sei mesi ridotto del 65%. I predetti parametri devono essere applicati in modo da non superare mai il limite del 7,5% ESL per le medie imprese, del 15% ESL per le piccole imprese, nonche' i limiti fissati dalla citata Carta degli aiuti a finalita' regionale 2000-2006 per le imprese ubicate nei territori della regione Friuli-Venezia Giulia ammessi ad usufruire della deroga di cui all' art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Il comitato di gestione del F.R.I.E. garantisce il rispetto dei predetti limiti di intervento previsti dalla normativa comunitaria. 3. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali, aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere, per la costruzione di alloggi di tipo popolare e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nei limiti delle vigenti disposizioni comunitarie in materia e ferma restando l'applicazione delle speciali disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in settori specifici, citata in premessa. Gli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento devono essere notificati individualmente alla Commissione europea. 4. In conformita' agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', i soggetti beneficiari non devono essere sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata. 5. L'agevolazione ha ad oggetto l'investimento produttivo (investimento iniziale). Per investimento iniziale si intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attivita' che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento. L'agevolazione e' subordinata alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni. Il beneficiario deve partecipare al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, al 25 per cento almeno dell'ammontare dell'investimento stesso. Le domande di finanziamento devono essere presentate prima che inizi l'esecuzione dei progetti di investimento. 6. Gli aiuti previsti dal regime in oggetto possono essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con agevolazioni statali, regionali e/o comunitarie, o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fino al raggiungimento di un beneficio complessivo massimo entro i limiti di ESN - ESL fissati dalla normativa comunitaria. Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti massimi di intensita' di aiuto le imprese sono tenute a sottoscrivere una dichiarazione con la quale attestano il rispetto delle regole di cumulo. Il comitato di gestione del F.R.I.E. effettua verifiche a campione presso le imprese beneficiarie. 7. Il comitato di gestione del F.R.I.E., con propria deliberazione, garantisce l'osservanza della disposizione relativa al cumulo degli aiuti e il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta una relazione annuale alla Commissione europea sull'applicazione del regime di aiuto. Roma, 15 novembre 2001 Il Presidente delegato: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 5 |