Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE «G. FERRARIS» DI TORINO
DECRETO 18 gennaio 2002
Modificazioni al decreto commissariale n. 102 del 2 marzo 1992, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto;
Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo statuto dell'Istituto approvato con decreto commissariale n. 102 del 2 marzo 1992;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (istitutivo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), e di esso, in particolare, l'art. 10;
Vista la deliberazione consiliare n. 46/4/2001 del 30 ottobre 2001, con cui e' stato approvato il nuovo ordinamento dell'Istituto, che recepisce le disposizioni della normativa citata;
Vista la nota dell'Istituto n. 8639/01 del 19 novembre 2001, con la quale l'anzidetta deliberazione n. 46/4/2001 e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - MIUR;
Vista la nota del MIUR n. 73 del 16 gennaio 2002, con la quale viene approvato il nuovo testo dell'ordinamento dell'Istituto;
Udito il parere del direttore generale;

Decreta

1) di emanare il nuovo ordinamento dell'Istituto e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 18 gennaio 2002
Il presidente: Leschiutta
 
Allegato

Modificazioni al decreto commissariale 2 marzo 1992, n. 102, concernente l'ordinamento dell'Istituto, ai sensi dei decreti
legislativi n. 19/999 e n. 381/1999

Art. 1.
Natura, attivita' e finalita' dell'Istituto

1. L'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - (IEN), ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato nel rispetto delle sue finalita' istituzionali e con esclusione di qualsiasi scopo di lucro.
2. Attivita' e finalita' dell'IEN sono indicate nel regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, e nella legge 25 luglio 1956, n. 925.
3. L'IEN, inoltre, svolge, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273, le funzioni di istituto metrologico primario per i campioni riguardanti le unita' di misura del tempo e delle frequenze e per le unita' di misura impiegate nel campo dell'elettricita', della fotometria, dell'optometria e dell'acustica.
4. In conformita' all'art. 10 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'IEN svolge le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

Art. 2.
Autonomia

1. L'IEN:
a) ha autonomia scientifica nel quadro della programmazione nazionale in coerenza con le sue funzioni istituzionali;
b) ha autonomia organizzativa e puo' istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione di universita' e di enti pubblici e privati;
c) ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che si esercita nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

br;
Art. 3.
Modalita' di espletamento delle funzioni

1. L'IEN opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza sia con il Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sia con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende, altresi', la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per i settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, nonche' della cadenza temporale delle relative procedure selettive. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per quanto riguarda le modalita' procedurali, valgono le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 19/1999.
2. Le risorse per l'esecuzione delle attivita' sono costituite:
a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 204/1998, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano di cui al comma 1, ove approvato;
b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 204/1998;
c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 4.
O r g a n i

Sono organi dell'IEN:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
Presidente: nomina

1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 204/1998 ed e' scelto tra persone in possesso di alta qualificazione scientifica nei campi di attivita' dell'IEN.
2. Il presidente resta in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. La carica di presidente e' incompatibile con le funzioni previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il Presidente decade dalla carica qualora, entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilita'.

Art. 6.
Presidente: funzioni

1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico;
c) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'Ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dal presente ordinamento e dai regolamenti d'Istituto.
2. Nei casi di necessita' e urgenza, il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' composto da:
a) il presidente dell'IEN;
b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) un rappresentante designato dal Ministro delle attivita' produttive;
d) un rappresentante designato dalla regione Piemonte;
e) un rappresentante designato dal comune di Torino;
f) un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;
g) un rappresentante designato dall'Universita' degli studi di Torino;
h) tre ricercatori e/o tecnologi dell'Ente eletti nel loro ambito;
i) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo dell'Ente eletti nei rispettivi ambiti.
2. Su proposta del consiglio di amministrazione, possono, altresi', essere nominati nel consiglio stesso, in numero comunque non superiore a tre, rappresentanti designati da enti pubblici e privati che concorrano, con un contributo annuo non inferiore a un ammontare fissato dal consiglio medesimo, agli oneri connessi al funzionamento dell'Istituto.
3. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni dei componenti di cui al comma 1, lettere h) e i), sono stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
4. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio hanno validita' fino alla scadenza del quadriennio medesimo.
5. Il consiglio di amministrazione e' convocato tutte le volte che il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del collegio dei revisori dei conti.
6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente della riunione.
7. Il consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, il vicepresidente. Il vicepresidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8.
Consiglio di amministrazione: attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'Ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilita' e finanza, sul piano triennale e sui suoi aggiornamenti annuali, nonche' sui bilanci.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) delibera, sentito il parere del consiglio scientifico, il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, nonche' il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', applicando anche i principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), n. 5 e lettera b), del decreto legislativo n. 19/1999;
b) delibera, acquisito il parere obbligatorio del consiglio scientifico, il piano triennale di attivita' dell'Ente e i suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 3, assicurando la destinazione delle necessarie risorse finanziarie e di personale;
c) delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni;
d) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attivita';
e) designa un revisore effettivo e uno supplente nel collegio dei revisori dei conti;
f) delibera in merito all'affidamento del servizio di cassa e sull'assunzione di mutui, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
g) delibera in merito alle assunzioni di personale nel rispetto delle norme vigenti e del presente ordinamento;
h) delibera in merito ai bandi di borse di studio e di ricerca e, sentito il parere del consiglio scientifico, in merito allo svolgimento, presso l'IEN, di attivita' di ricerca da parte di ricercatori di altre istituzioni o di "visiting professors" italiani e stranieri;
i) delibera, sentito il parere del consiglio scientifico, in merito allo svolgimento, presso l'IEN, di attivita' per il conseguimento del dottorato di ricerca;
l) delibera su ogni altro argomento d'interesse dell'Ente che, dalle leggi e dai regolamenti, non sia demandato ad altri organi.
3. Le delibere del consiglio di amministrazione, a eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, nonche' di quelle di adozione dei regolamenti di cui al comma 2, lettera a), sono immediatamente esecutive.
4. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attivita' svolta sono inviati al MIUR, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 9.
Consiglio scientifico: composizione

1. Il consiglio scientifico e' nominato con decreto del presidente ed e' composto da:
a) il presidente dell'IEN, che lo presiede;
b) quattro ricercatori e/o tecnologi eletti dal personale scientifico dell'Ente secondo procedure elettorali stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione;
c) quattro membri, anche stranieri, esperti nei settori scientifici di competenza dell'IEN; due di essi sono designati dal Consiglio scientifico nazionale - CSN, area scienze tecnologiche, a cui afferisce l'IEN, e due sono designati dal consiglio di amministrazione.
2. I membri del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 10.
Consiglio scientifico: attribuzioni

1. Il consiglio scientifico svolge funzioni di consulenza scientifica per quanto concerne la programmazione e l'organizzazione delle attivita'.
2. In particolare, il consiglio scientifico:
a) esprime parere obbligatorio sul piano triennale e sui suoi aggiornamenti annuali di cui al precedente art. 3;
b) formula proposte e raccomandazioni al consiglio di amministrazione in merito a ogni argomento di carattere scientifico relativo all'organizzazione e al funzionamento delle strutture dell'Ente;
c) esprime parere sulla relazione annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);
d) esprime parere sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a);
e) esprime parere sugli argomenti di carattere scientifico relativi all'attivita' dell'Ente sottopostigli dal consiglio di amministrazione o dal presidente.
3. I pareri di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2 devono essere espressi entro trenta giorni dalla data nella quale sono stati richiesti.
4. Il consiglio scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti, puo' sentire ricercatori o equiparati dell'Ente ed esperti, anche stranieri, operanti nei campi d'interesse dell'IEN.
5. Il consiglio scientifico elegge, nel proprio seno, un vicepresidente.

Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti: composizione e funzioni

1. Il collegio dei revisori dei conti, costituito nel rispetto dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' nominato con decreto del presidente ed e' composto da:
a) un revisore effettivo scelto tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di presidente;
b) un revisore effettivo scelto tra i dirigenti del MIUR;
c) un revisore effettivo designato dal consiglio di amministrazione dell'IEN.
Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente che lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento.
2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio di previsione, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.
4. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 12.
Direttore generale: nomina, funzioni

1. Il direttore generale e' nominato con decreto del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed e' scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Con la stessa modalita' e' disposta la revoca o la sospensione dell'incarico. Il direttore generale sovrintende alla gestione ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale che provenga dai ruoli dell'Ente e' collocato fuori ruolo per la durata del contratto e, alla scadenza, gli e' riconosciuto il reinquadramento anche in soprannumero, nella posizione comunque corrispondente a quella posseduta al momento della nomina.
3. Il trattamento economico del direttore generale e' stabilito dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente.
4. Il direttore generale:
a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e con facolta' di iniziativa e proposta, redigendo il verbale di seduta che sottoscrive con il presidente;
b) partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del consiglio scientifico;
c) e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
d) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Ente che gli sia espressamente attribuito da disposizione di legge o di regolamento.

Art. 13.
Comitato di valutazione

1. L'Istituto, secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 204/1998, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'Ente, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attivita' amministrativa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 14.
P e r s o n a l e

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'IEN e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni. All'Ente si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 19/1999. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

Art. 15.
Revisione dell'ordinamento

1. Le modifiche del presente ordinamento sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio scientifico, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.
Disposizioni transitorie

1. Il presidente e gli organi di Governo in carica alla data d'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente ordinamento vi restano fino alla scadenza del mandato.
2. Nelle more della costituzione del CSN, i due membri del consiglio scientifico da designarsi da parte del CSN stesso saranno designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Art. 17.
Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente ordinamento cessano di avere efficacia le norme contrastanti o incompatibili con esso.
 
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