Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 19 novembre 2001 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europa '99, unita' di Modena. (Decreto n. 30511). |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista la sentenza n. 95 del 22 e 26 ottobre 1999, pronunciata dal tribunale di Modena che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Europa '99; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare dalla citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 novembre 2000; Viste le note del curatore fallimentare del 2 maggio 2001 e del 12 ottobre 2001, dalle quali risulta che, con gara informale d'asta, tenutasi il giorno 22 dicembre 2000, l'azienda in questione e' stata acquisita da un'altra societa' e che, con diverse decorrenze nell'arco del periodo considerato, i lavoratori interessati saranno ricollocati; Acquisito il prescritto parere; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europa '99, sede in Modena, unita' di Modena, per un massimo di quarantacinque unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 2000 al 15 novembre 2001. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2001 Il direttore generale: Daddi |
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