Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2002 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 477 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. 1. L'intitolazione del Capo I del Titolo I del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' sostituita dalla seguente: "Carriera dei funzionari di Polizia". 2. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia"; b) prima del comma 1 e' anteposto il seguente: "01. La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica." - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia): "4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 200l.". - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca: "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78". - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): "11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni.". - Il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, reca: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato".
Nota all'art. 1: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: Capo I "Art. 1 (Articolazione della carriera dei funzionari di polizia). - 01. La carriera dei funzionari di polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti. 1. Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti qualifiche: commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario capo; vice questore aggiunto. 2. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche: primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale di pubblica sicurezza; dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B. 3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' ridotta di mille unita' ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'art. 14, secondo le modalita' e la graduazione previste dall'art. 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.".
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| Art. 2. 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) i commi 01 e 1 sono sostituiti dal seguente: "1. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonche', nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di Pubblica Sicurezza."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza e ufficiale di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento."; c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: "5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno. 6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno."; d) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma."; e) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo integrale dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 2 (Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti). - 1. I funzionari di polizia di cui all'art. 1 esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonche', nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di Pubblica Sicurezza. 2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostitutiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento. 3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. 4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di Pubblica Sicurezza. Essi sono autorita' di Pubblica Sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno. 6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno. 7. I dirigenti generali di Pubblica Sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno. 8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5. 9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma. 9-bis. I funzionari di polizia di cui all'art. 1 dirigono gli uffici dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato. 10. Nulla e' innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento.
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| Art. 3. 1. Agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie. 4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. 5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione."; b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "I vincitori del concorso di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121.". - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente (138/b); b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
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| Art. 4. 1. All'articolo 12, comma 1, primo capoverso del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i commi 3 e 4 dell'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono sostituiti dai seguenti: "3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza. 4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.". 2. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento alla qualifica di prefetto." sono sostituite dalle seguenti: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto."; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'arti-colo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi.".
Note all'art. 4: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 12 e 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto legislativo: "Art. 12 (Modifica all'art. 42 della legge 10 aprile 1981, n. 121). - 1. L'art. 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente: "Art. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di diciassette posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 2. I dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza. 3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale di Pubblica Sicurezza. 4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B. 5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'art. 11, alla direzione degli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza si osservano criteri di professionalita', che tengono conto anche delle esperienze maturate. 6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B .". "Art. 26 (Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza). - 1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianita' nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto. Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'art. 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di Pubblica Sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianita' nella qualifica, e' comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano gia' nominati a tale ultima qualifica.".
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| Art. 5. 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di Pubblica Sicurezza."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 15 (Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale). - 1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzione di autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi e', altresi', affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite per i risultati conseguiti. 3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. 4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresi' all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalita' posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.
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| Art. 6. 1. Agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate, le seguenti ulteriori modifiche: a) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione."; b) all'articolo 32, comma 1, le parole: "I vincitori del concorso di cui all'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31"; c) all'articolo 32, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, e' confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.".
Note all'art. 6: - Si riportano i testi integrali degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomati di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato sin possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quello di vice perito o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. "Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale, nonche' di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'. 4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 8. 4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'art. 40, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, e' confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'art. 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.". - Per il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedasi nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, vedasi nelle note all'art. 3.
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| Art. 7. 1. Dopo l'articolo 65-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 65-ter (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza). - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidita' riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, e' iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneita' assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneita' assoluta al servizio. 2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, puo' essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermita' riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo d'ufficio puo' chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore e' determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita'. 5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento piu' favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianita' maturata al momento della cessazione dal servizio, nonche' il diritto agli assegni di superinvalidita', di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attivita', sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attivita' di servizio. 6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato. 7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79.".
Note all'art. 7: - Per l'argomento del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 vedasi nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, reca: "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato". - Si riporta, il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio): "Art. 4 (Istituzione di una commissione consultiva). - Presso i Ministeri o comandi competenti e' istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido puo' essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale.". - Si riporta, il testo dell'art. 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica): "Art. 116. - In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per: a) mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; b) mutilazione o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni; c) mutilazioni o invalidita' riportati in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo e' nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed e' contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore. Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unita' o di reparto.". - Si riporta, il testo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79 (Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile): "Art. 1. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda, di rimanere o essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il limite di eta' previsto per il grado rivestito ai fini della cessazione dal servizio permanente o continuativo. 2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.".
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| Art. 8. 1. L'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 67 (Riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Polizia). - 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato".
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 69, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: (Omissis); f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341; (Omissis). - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 3): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, reca: "Istituzione dell'Istituto superiore di polizia".
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| Art. 9. 1. All'articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: "Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. ".
Note all'art. 9: - Si riporta il testo integrale dell'art. 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 68 (Modifiche alla normativa vigente). - 1. Il quinto comma dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente: "Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato . 2. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia: a) ruolo degli agenti e assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; d) ruolo direttivo speciale; e) ruolo dei commissari; f) ruolo dei dirigenti. 2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. . 3. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'. 3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia e' determinata dalla qualifica in relazione all'allegata tabella 6 di equiparazione e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio e' sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica. 4. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito. . 4. All'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: "Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio. Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita' ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono nidividuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001. . 4-bis. L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: "Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti perferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. . 5. Al quarto comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 sono inserite le seguenti: "e della commissione per la progressione in carriera . 6. Al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni, di informatica sono sostituite dalle seguenti: "di telematica , e, dopo la parola "arruolamento vengono aggiunte quelle di: "e psicologia . 7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo articolo e' aggiunto il seguente: "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno . 8. All'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 . 9. All'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001. . 10. Dopo l'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis (Cause di sospensione dagli scrutini). - 1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo. . 11. All'art. 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche sono sostituite dalle seguenti: "appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche. ". - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, reca: "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998): "Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.".
|
| Art. 10. 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "a causa delle esercitazioni pratiche" sono sostituite dalle seguenti: "durante il corso"; b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "Le eventuali forme di preselezione, le prove di esame," sono sostituite dalle seguenti: "Le prove di esame,"; c) all'articolo 27, comma 1, capoverso, le parole: "Anno del raggiungimento dei 65 anni di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65o anno di eta'", conseguentemente, alla tabella 3 allegata, le parole: "Anno di raggiungimento del 65o anno di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65o anno di eta'"; d) al comma 4 dell'articolo 30 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento."; e) all'articolo 37, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis."; f) all'articolo 37-ter, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi."; g) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essi partecipano all'attivita' dei dirigenti medici e sono preposti agli uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno."; 2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: "2. I dirigenti medici svolgono le funzioni indicate, a fianco di ciascuna qualifica, nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, anche in attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza."; h) all'articolo 46: 1) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29." sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165." 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso."; i) all'articolo 53, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis."; l) al comma 3 dell'articolo 55 dopo la parola: "revocabile" sono inserite le seguenti: "entro il 30 giugno 2002"; m) all'articolo 61, comma 1, le parole: "per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; n) all'articolo 68: 1) al comma 4, primo capoverso, e' aggiunto, in fine, il seguente comma all'articolo 64 del decreto de1 Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335: "Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001."; 2) al comma 9, primo capoverso, la lettera b) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita dalla seguente: "b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001."; o) alla tabella 1 sono apportate le seguenti modifiche: 1) nelle funzioni previste per il dirigente superiore dopo le parole: "dirigente di ufficio periferico a livello regionale" sono aggiunte le seguenti: "o interregionale"; 2) nelle funzioni previste per il primo dirigente le parole: "Vice questore" sono sostituite dalle seguenti: "Vicario del questore" e le parole: "dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di Polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale;" sono sostitute dalle seguenti: "dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale;"; p) alla tabella 5, il quadro relativo alle funzioni del personale del ruolo dei dirigenti medici e' sostituito dal seguente:
"RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI ===================================================================== Livello di | | Posti di | funzione | Qualifica | qualifica | Funzione ===================================================================== | | |Direttore | Dirigente | |centrale di C |generale medico | 1 |sanita'. --------------------------------------------------------------------- | | |Ispettore | | |generale; | | |consigliere | | |ministeriale | | |aggiunto, an-che | | |per le funzioni | | |di coordinamento | | |degli studi e | | |ricerche in | | |materia | | |sanitaria; | | |direttore di | | |servizio della | | |Direzione | | |centrale di | | |sanita' e di | | |ufficio di | Dirigente | |vigilanza a D |superiore medico| 8 (b) |livello centrale. --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore di | | |divisione nella | | |Direzione | | |centrale di | | |sanita'; | | |dirigente di | | |ufficio sanitario | | |periferico e di | | |ufficio di | | |vigilanza | | |periferico; vice | | |consigliere | | |ministeriale; | | |dirigente con | | |funzioni | | |ispettive; | | |presidente di | | |commisioni |Primo dirigente | |mediche o E | medico | 30 (c) |medico-legali.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.". - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' le tabelle allegate al citato art. 27 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "1. I limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'art. 13 sono applicati, con criteri di progressivita', agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale e' collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', di seguito indicata:
ANTICIPAZIONE DEL COLLOCAMENTO "A RIPOSO
===================================================================== Anno di collocamento a riposo | | per il raggiungimento del 65° | | anno di eta' |Dirigenti superiori|Altre qualifiche ===================================================================== 2001 |****** | ****** --------------------------------------------------------------------- 2002 | 8 mesi | 9 mesi --------------------------------------------------------------------- 2003 |11 mesi | 13 mesi --------------------------------------------------------------------- 2004 |14 mesi | 19 mesi --------------------------------------------------------------------- 2005 |17 mesi | 27 mesi --------------------------------------------------------------------- 2006 |20 mesi | 34 mesi --------------------------------------------------------------------- 2007 |24 mesi | 41 mesi --------------------------------------------------------------------- 2008 |****** | 47 mesi --------------------------------------------------------------------- 2009 |****** | 53 mesi --------------------------------------------------------------------- 2010 |****** | 60 mesi
Tabella 3 DIRIGENTI SUPERIORI
===================================================================== Anno di collocamento a|Mese di collocamento a| riposo per il | riposo per avvenuto | raggiungimento del 65°| "raggiungimento del | Anticipazione del anno di eta' | 65° "anno di eta' | collocamento a riposo ===================================================================== 2002 | da gennaio ad aprile | 6 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio ad agosto | 7 mesi --------------------------------------------------------------------- | da settembre | |a dicembre | 8 mesi --------------------------------------------------------------------- 2003 | da gennaio ad aprile | 9 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio ad agosto | 10 mesi --------------------------------------------------------------------- | da settembre | |a dicembre | 11 mesi --------------------------------------------------------------------- 2004 | da gennaio ad aprile | 12 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio ad agosto | 13 mesi --------------------------------------------------------------------- |da settembre | |a dicembre | 14 mesi --------------------------------------------------------------------- 2005 | da gennaio ad aprile | 15 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio ad agosto | 16 mesi --------------------------------------------------------------------- | da settembre | |a dicembre | 17 mesi --------------------------------------------------------------------- 2006 | da gennaio ad aprile | 18 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio ad agosto | 19 mesi --------------------------------------------------------------------- | da settembre | |a dicembre | 20 mesi --------------------------------------------------------------------- 2007 | da gennaio ad aprile | 21 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio ad agosto | 23 mesi --------------------------------------------------------------------- | da settembre | |a dicembre | 24 mesi"
ALTRE QUALIFICHE ===================================================================== Anno di collocamento a|Mese di collocamento a| riposo per il | riposo per | raggiungimento del 65°| "raggiungimento del | Anticipazione del anno di eta' | 65° "anno di eta' | collocamento a riposo ===================================================================== 2002 | da gennaio a giugno | 8 mesi --------------------------------------------------------------------- | da luglio a dicembre | 9 mesi --------------------------------------------------------------------- 2003 | da gennaio a marzo | 10 mesi --------------------------------------------------------------------- | da aprile a giugno | 11 mesi --------------------------------------------------------------------- | da luglio a settembre| 12 mesi --------------------------------------------------------------------- | da ottobre a dicembre| 13 mesi --------------------------------------------------------------------- 2004 | da gennaio a marzo | 15 mesi --------------------------------------------------------------------- | da aprile a giugno | 17 mesi --------------------------------------------------------------------- | da luglio a settembre| 18 mesi --------------------------------------------------------------------- | da ottobre a dicembre| 19 mesi --------------------------------------------------------------------- 2005 | da gennaio a febbraio| 20 mesi --------------------------------------------------------------------- | da marzo ad aprile | 22 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio a giugno | 24 mesi --------------------------------------------------------------------- | da luglio ad agosto | 25 mesi --------------------------------------------------------------------- | da settembre ad | |ottobre | 26 mesi --------------------------------------------------------------------- |da novembre a dicembre| 27 mesi --------------------------------------------------------------------- 2006 | da gennaio a febbraio| 28 mesi --------------------------------------------------------------------- | da marzo ad aprile | 29 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio a giugno | 30 mesi --------------------------------------------------------------------- | da luglio ad agosto | 32 mesi --------------------------------------------------------------------- | da settembre ad | |ottobre | 33 mesi --------------------------------------------------------------------- | da novembre a | |dicembre | 34 mesi --------------------------------------------------------------------- 2007 | da gennaio a febbraio| 35 mesi --------------------------------------------------------------------- | da marzo ad aprile | 36 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio a giugno | 37 mesi --------------------------------------------------------------------- | da luglio ad agosto | 38 mesi --------------------------------------------------------------------- |da settembre ad | |ottobre | 40 mesi --------------------------------------------------------------------- | da novembre a | |dicembre | 41 mesi --------------------------------------------------------------------- 2008 | da gennaio a febbraio| 42 mesi --------------------------------------------------------------------- | da marzo ad aprile | 43 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio a giugno | 44 mesi --------------------------------------------------------------------- | da luglio ad agosto | 45 mesi --------------------------------------------------------------------- | da settembre ad | |ottobre | 46 mesi --------------------------------------------------------------------- | da novembre a | |dicembre | 47 mesi --------------------------------------------------------------------- 2009 | da gennaio a febbraio| 48 mesi --------------------------------------------------------------------- | da marzo ad aprile | 49 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio a giugno | 50 mesi --------------------------------------------------------------------- | da luglio ad agosto | 51 mesi --------------------------------------------------------------------- | da settembre ad | |ottobre | 52 mesi --------------------------------------------------------------------- | da novembre a | |dicembre | 53 mesi --------------------------------------------------------------------- 2010 | da gennaio a febbraio| 54 mesi --------------------------------------------------------------------- | da marzo ad aprile | 56 mesi --------------------------------------------------------------------- | da maggio a giugno | 57 mesi --------------------------------------------------------------------- | da luglio ad agosto | 58 mesi --------------------------------------------------------------------- | da settembre ad | |ottobre | 59 mesi --------------------------------------------------------------------- | da novembre a | |dicembre | 60 mesi
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento.". - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 37 (Norma di rinvio). - 1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 9, ultimo, periodo e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis. 1-bis. L'art. 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, gia' in servizio presso altre amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.". - Si riporta il testo dell'art. 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica. Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.". - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 45 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 45 (Attribuzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici). - 1. I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. Essi partecipano all'attivita' dei dirigenti medici e sono preposti agli uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno. 2. I dirigenti medici svolgono le funzioni indicate, a fianco di ciascuna qualifica, nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, anche in attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. - Si riporta il testo della tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), come modificato dal presente decreto legislativo: Tabella 5 (Richiamata dall'art. 43)
RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI
Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale -Medico principale - Medico capo.... 355 (a)
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
===================================================================== Livello di | | Posti di | funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni ===================================================================== |Dirigente | |Direttore |generale | |centrale di C |medico.... | 1 |sanita'. --------------------------------------------------------------------- | | |Ispettore | | |generale, | | |consigliere | | |ministeriale | | |aggiunto, anche | | |per le funzioni | | |di coordinamento | | |degli studi e | | |ricerche in | | |materia | | |sanitaria; | | |direttore di | | |servizio della | | |direzione | | |centrale di | | |sanita' e di |Dirigente | |ufficio di |superiore medico| |vigilanza a D |.... | 8/b |livello centrale. --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore di | | |divisione della | | |direzione | | |centrale di | | |sanita', | | |dirigente di | | |ufficio sanitario | | |periferico e di | | |ufficio di | | |vigilanza | | |periferico; vice | | |consigliere | | |ministeriale; | | |dirigente con | | |funzioni | | |ispettive; | | |presidente delle | | |commissioni |Primo dirigente | |mediche o E |medico .... | 30/c |medico-legali.
(a) Aumento di 86 unita' rispetto all'originaria dotazione organica di 269 unita', di cui 22 unita' relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali. (b) Aumento di una unita' relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale. (c) Aumento di due unita' relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale. - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 46 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonche' dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste, dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferire a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.". - Si riporta il testo dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: 1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.". - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "3. Su presentazione di domanda revocabile entro il 30 giugno 2002, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza.". - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo: "1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti altemativi per i delitti di cui all'art. 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.". - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): "1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi delle comunita' montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; (omissis).". - Per il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo, vedasi nelle note all'art. 9. - Si riporta il testo delle tabelle 1 e 5 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificate dal presente decreto legislativo: Tabella 1 (Richiamata dagli articoli 1 e 14) La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla seguente: ===================================================================== | | Posti di | Livello di | | qualifica e di | funzione | Qualifica | funzione | Funzione ===================================================================== | | | Direttore | | | dell'ufficio | | | centrale | | | ispettivo; | | | consigliere | | | ministeriale; | Dirigente | | direttore di | generale di | | ufficio | pubblica | | interregionale | sicurezza di | |della Polizia di B | livello B | 9 | Stato. --------------------------------------------------------------------- | | | Direttore di | | | direzione | | | centrale; | | | ispettore | | | generale capo; | | | consigliere | | | ministeriale; | | |questore di sede | | | di particolare | | | rilevanza; | | | direttore | | | dell'Istituto | | | superiore di | | | Polizia; | | | dirigente di | Dirigente | | ispettorato o | generale di | |ufficio speciale | pubblica | | di pubblica C | sicurezza .... | 15 | sicurezza. --------------------------------------------------------------------- | | | Questore; | | | ispettore | | | generale; | | | consigliere | | | ministeriale | | | aggiunto; | | | dirigente di | | | servizio | | | nell'ambito del | | | Dipartimento | | | della pubblica | | | sicurezza; | | | dirigente di | | | ispettorato o | | |ufficio speciale | | | di pubblica | | | sicurezza; | | | dirigente di | | | ufficio | | | periferico a | | |livello regionale | | |o interregionale | | | per le esigenze | | | di Polizia | | | stradale o | | |ferroviaria o di | | | frontiera; | | | direttore di | | | istituto di | | | istruzione di | | | particolare | | | rilievo; vice | | | direttore | | | dell'Istituto | | | superiore di | | | Polizia e della | | | Scuola di | | | perfezionamento | | | per le Forze di | | | polizia; | | | direttore di | | | sezione | | | dell'Istituto | Dirigente | | superiore di D | superiore .... | 198 | Polizia. --------------------------------------------------------------------- | | | Vicario del | | | Questore; | | | direttore di | | | divisione; vice | | | consigliere | | | ministeriale | | | dirigente di | | |commissariato di | | | particolare | | | rilevanza; | | | dirigente di | | | ufficio | | | periferico a | | | livello almeno | | | provinciale per | | | le esigenze di | | |polizia stradale | | | o ferroviaria o | | | di frontiera o | | | postale, | | | dirigente di | | | reparto mobile; | | | direttore di | | | istituto di | | |istruzione; vice | | | direttore di | | | istituto di | | | istruzione di | | | particolare | | | rilevanza; | | | dirigente di | | | gabinetto di | | | Polizia | | | scientifica a | | | livello | | | regionale; | | | dirigente di | | |reparto di volo; | | | dirigente di | | | centro di |Primo dirigente | | coordinamento E | .... | 710 | operativo.
Ruolo dei commissari: n. 1.980(*) commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale; commissario capo; vice questore aggiunto.
Ruolo direttivo speciale: n. 1.300(**) vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione .n. . 850(***) commissario del ruolo direttivo speciale; commissario capo del ruolo direttivo speciale; Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale .... n. 450(***)
(*) La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari e' cosi' rideterminata, ai sensi dell'art. 1, comma 3. (**) La dotazione organica del ruolo direttivo speciale e' cosi' determinata, ai sensi dell'art. 14, comma 2.
Ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore .... n. 17.664(***) ispettore capo; ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S. n. 6.000(***)
(***) La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14, comma 2.
Ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente .. .. n. 20.000(***) sovrintendente capo.
Ruolo degli agenti e assistenti: agente; agente scelto ... n. 57.336(***) assistente; assistente capo.
Tabella 5 (Richiamata dall'art. 43)
RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI
Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale medico principale medico capo 355 (a)
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
===================================================================== Livello di | | Posti di | funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni ===================================================================== | | |Direttore |Dirigente | |centrale di C |generale medico | 1 |sanita'. --------------------------------------------------------------------- | | |Ispettore | | |generale, | | |consigliere | | |ministeriale | | |aggiunto, anche | | |per le funzioni | | |di coordinamento | | |degli studi e | | |ricerche in | | |materia | | |sanitaria; | | |direttore di | | |servizio della | | |direzione | | |centrale di | | |sanita' e di | | |ufficio di |Dirigente | |vigilanza a D |superiore medico| 8/b |livello centrale. --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore di | | |divisione nella | | |direzione | | |centrale di | | |sanita', | | |dirigente di | | |ufficio sanitario | | |periferico e di | | |ufficio di | | |vigilanza | | |periferico; vice | | |consigliere | | |ministeriale; | | |dirigente con | | |funzioni | | |ispettive; | | |presidente di | | |commissioni |Primo dirigente | |mediche o E |medico | 30 (c) |medico-legali.
(a) Aumento di ottantasei unita' rispetto all'originaria dotazione organica di duecentosessantanove unita', di cui ventidue unita' relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali. (b) Aumento di una unita' relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale. (c) Aumento di due unita' relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale.
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| Art. 11. 1. La disposizione dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, e' correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-bis e' riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianita' maturata nella medesima qualifica. Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-bis, comma 2, e 53-bis, comma 2. 2. I criteri per l'impiego nell'area interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di funzionari e ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi in relazione alle diverse anzianita' nella qualifica e nel grado, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sulla proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, formulata sentiti i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): "2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo.".
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