Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2002
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2002, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. (Decreto n. 368992).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2002, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, e' fissata, per l'anno 2002, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi.
Il presente credito sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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