Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 gennaio 2002 |
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2002, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302. (Decreto n. 368991). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2002, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro della loro attivita' di intermediazione; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio e' fissata, per l'anno 2002, nella misura dell'1%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2002 Il Ministro: Tremonti |
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