Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 15 novembre 2001
Legge n. 388/2000, art. 141, comma 4 (programmi stralcio). Modifiche alle delibere n. 23/2001 e n. 52/2001. (Deliberazione n. 93/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva CEE n. 91/271 che fissa, tra l'altro, gli obblighi e le connesse scadenze temporali per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'art. 11, comma 3, concernente la predisposizione, da parte di comuni e province, sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni e previa ricognizione delle opere esistenti, di un programma degli interventi necessari ad un uso efficiente delle risorse idriche, corredato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale organizzativo;
Visti gli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che recepiscono gli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;
Visto l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 152/1999, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi qualora l'inattivita' delle regioni e degli enti locali comporti l'inadempienza agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, demanda alle autorita' d'ambito, ovvero, se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994, prevedendo altresi', in caso di inerzia delle predette autorita' e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei presidenti delle giunte regionali su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 71/2001) concernente indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai programmi stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000;
Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta delibera n. 23/2001 che detta precisi adempimenti in materia di programmi stralcio la cui attuazione sia subordinata al reperimento di ulteriori risorse rispetto a quelle gia' disponibili;
Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 165/2001) concernente direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001;
Visto, in particolare, il punto 2.3 della predetta delibera n. 52/2001, che detta le modalita' per la determinazione e fissa i termini di decorrenza degli incrementi tariffari destinabili al finanziamento dei programmi stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione di interventi inseriti nel programma stesso;
Considerato che, sulla base dei primi dati raccolti dal Ministero dell'ambiente, non risulta alla data odierna del tutto definita la fase di predisposizione dei programmi stralcio, in particolare per quanto concerne l'esaustivita' del piano finanziario con riguardo alle fonti di copertura pubbliche o private necessarie alla realizzazione degli interventi urgenti programmati;
Ritenuto che l'attuazione dei programmi stralcio e, in particolare, delle opere prioritarie ai fini degli adempimenti comunitari, non possa essere avviata in assenza di piani finanziari completi, indicanti specificamente le fonti di copertura gia' disponibili (accantonamenti, ecc...), quelle comunque certe (proventi da tariffa, mutui Cassa depositi e prestiti, leggi di settore, leggi specifiche per le aree depresse, ecc...) o attivabili attraverso procedure gia' definite (project financing, ecc...);
Tenuto conto che la mancata tempestiva attuazione dei piani stralcio, comportando l'inottemperanza agli obblighi comunitari nonche' a quelli nazionali di cui alla normativa sopra richiamata, autorizza l'esercizio dei poteri sostitutivi;
Considerata l'opportunita' di semplificare le procedure previste dal punto 7 della delibera n. 23/2001 in materia di autocertificazione sulle quote di tariffa accantonate, attuando nel contempo specifiche forme di controllo a campione;

Delibera:

1. Il punto 2.3 della delibera n. 52/2001 e' cosi' sostituito:
"2.3. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.
Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 e' previsto, nell'arco del quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%.
In ogni anno del quinquennio l'aumento non potra' comunque eccedere la misura del 5%.
Tali incrementi si applicano sulla quantita' d'acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno determinati tenendo conto, pur nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato, dei principi di carattere generale previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi inseriti nel programma stesso.
L'aumento finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.
L'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche alle gestioni in economia. Qualora venga posto in essere, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'esercizio dei poteri sostitutivi del presidente della giunta regionale per la predisposizione e l'attuazione dei programmi stralcio, l'eventuale aumento tariffario, individuato nel piano finanziario connesso al programma stralcio, viene determinato entro 90 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di delega e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2002 e la decorrenza resta stabilita secondo quanto previsto dal successivo punto 3.3.
Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed attuazione dei programmi stralcio, dovra' comunque essere favorito al massimo, in linea con le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al metodo del project financing".
2. Il punto 7 della delibera n. 23/2001 e' sostituito dal seguente:
"Questo Comitato potra' disporre controlli a campione, avvalendosi anche della Guardia di finanza, finalizzati alla verifica dei proventi da tariffa che dovevano essere accantonati per investimenti, nonche' di quelli che sono stati globalmente accantonati e non utilizzati dai gestori dei servizi di fognatura e depurazione".
Roma, 15 novembre 2001
Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002 Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 6
 
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