Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 15 novembre 2001
Modalita' di conversione in euro di importi espressi in lire di tariffe e prezzi regolamentati nei servizi di pubblica utilita'. (Deliberazione n. 90/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, "Delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433";
Vista la raccomandazione della Commissione del 23 aprile 1998 (98/287/CE) relativa alla doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari;
Tenuto conto dei compiti affidati a questo Comitato dal decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Considerato che la Commissione europea e il Consiglio economico e finanziario dei Ministri del 5 giugno 2001 hanno invitato gli Stati membri a sorvegliare le tariffe pubbliche per verificare che gli eventuali aumenti non coincidano con l'entrata in vigore dell'euro;
Ritenuto che l'arrotondamento delle cifre decimali successivo alla conversione in euro di prezzi e tariffe, secondo i criteri e le modalita' previste dalle norme sopra richiamate, deve approssimarsi quanto piu' possibile al valore gia' espresso in lire;
Ritenuto necessario predisporre una iniziativa tesa ad impedire, nelle more dell'introduzione del nuovo sistema di conto, aumenti ingiustificati di prezzi regolamentati e delle tariffe;
Ritenuto indispensabile uniformare il comportamento delle amministrazioni centrali, delle Authority e degli enti locali nel determinare prezzi e tariffe nella fase di passaggio da lire ad euro;
Considerata l'opportunita' di regolamentare i casi in cui il pagamento di prezzi e tariffe nei settori di pubblica utilita', a seguito della mera conversione delle lire in euro, puo' rappresentare, per l'utente e per l'erogatore, un ostacolo alla velocizzazione e all'efficienza del servizio reso.

Delibera:

1. La ridenominazione in euro degli importi monetari che esprimono i corrispettivi unitari relativi a tariffe e prezzi regolamentati nei settori di pubblica utilita' deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie di conversione e arrotondamento di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/1997, come recepiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 213/1998.
In particolare per la conversione in euro di corrispettivi in lire relativi ai calcoli intermedi per la definizione dell'importo finale di tariffe e prezzi regolamentati nei settori di pubblica utilita', occorre utilizzare almeno cinque cifre decimali, ferma restando la facolta' di adottarne anche un numero maggiore, per consentire il raggiungimento di un grado di precisione accettabile ed evitare significativi scostamenti percentuali tra gli importi espressi nelle due monete.
L'importo finale deve essere formulato e pagato in centesimi di euro.
2. Per ragioni di semplificazione delle operazioni di esazione dei prezzi e delle tariffe del settore, un arrotondamento successivo alla mera operazione di conversione di cui nel precedente punto 1, puo' essere effettuato a condizione che sia a favore dell'utente ovvero in modo da conseguire un effetto di neutralita' della spesa per la generalita' degli utenti del servizio. A tal fine detti arrotondamenti potranno essere in eccesso, se l'unita' di riferimento e' pari o superiore a cinque, ovvero in difetto, se l'unita' di riferimento risultante dall'operazione di conversione e' compresa tra zero e quattro. Per unita' di riferimento si intendono i decimali, quando il valore in lire e' gia' espresso in migliaia di lire, ovvero i centesimi, quando il controvalore in lire e' gia' indicato in centinaia di lire.
3. Nei casi in cui l'esazione del servizio offerto avviene tramite emissione nel tempo di fatture e conseguenti bollettazioni, non sono ammessi gli arrotondamenti di cui al punto 2 e la differenza tra il valore riscosso e valore accertato deve conteggiarsi nella successiva fatturazione.
Per la rappresentazione in fattura o bolletta dei risultati dei calcoli intermedi nonche' dei corrispettivi singolarmente considerati (canone mensile, quota fissa, componente fiscale), si fa riferimento ad un valore arrotondato almeno alla seconda cifra decimale. L'importo finale e' il risultato della somma degli importi intermedi come sopra richiamati.
4. Al fine di rendere trasparente il processo di sostituzione dei valori espressi in lire di prezzi e tariffe, e' necessario evitare aumenti tariffari disposti in concomitanza con le operazioni di conversione. Laddove una norma esistente nell'ordinamento nazionale preveda un aumento da effettuarsi con l'inizio dell'anno, e che pertanto coincide con l'introduzione dell'euro, e' ammesso di procedere comunque ai predetti aumenti in occasione della ridefinizione in euro degli importi tariffari. In tal caso occorre comunicare alle competenti autorita', secondo le modalita' proprie di ogni settore, che si tratta di aumenti non imputabili o connessi all'introduzione dell'euro. A tal fine e' opportuno indicare la percentuale di aumento sull'importo in euro risultante dalla conversione dell'originario importo in lire, evidenziando le distinte operazioni nei prospetti di calcolo.
Di tali operazioni dovra' essere data trasparente e chiara informazione all'utenza.

Raccomanda

alle Authority e agli enti locali di adottare, nella regolazione dei servizi e nella definizione delle relative tariffe e prezzi regolamentati, disposizioni in conformita' con quanto indicato nei precedenti punti della presente delibera circa i criteri e le modalita' da applicare per l'arrotondamento finale nel processo di conversione da lire ad euro.
Roma, 15 novembre 2001
Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002 Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro 1 Economia e finanze, foglio n. 4
 
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