Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 dicembre 2001
Consegna delle fecce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire da mosti.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari
Dipartimento delle politiche di mercato
di concerto con
L'ISPETTORATO CENTRALE
REPRESSIONE FRODI
e
L'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il regolamento (CE) n. 2719/1992 della Commissione dell'11 settembre 1992, modificato dal regolamento (CE) n. 2225/1993 della Commissione del 27 luglio 1993, recante disposizioni in merito all'utilizzo del documento amministrativo di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune nel mercato vitivinicolo, in particolare, l'art. 27 che prevede l'obbligo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e l'allegato I, punto 14 riguardante la definizione del vino liquoroso;
Visto il regolamento (CE) 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) 1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di mercato e, in particolare, le disposizioni contenute al titolo III, capo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 23 marzo 1965) recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura n. 452 del 15 giugno 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990) recante disposizioni nazionali sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 29 novembre 1995) recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, modificato dal decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 148, relativo all'approvazione del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime dell'accise;
Visto il parere espresso dalla Commissione CE con nota n. 45890 del 13 ottobre 1999 circa l'obbligo di consegnare alla distillazione anche le fecce provenienti dalla filtrazione dei prodotti utilizzati nell'elaborazione di vini liquorosi ottenuti a partire da mosti ai quali e' stato aggiunto alcool prima della filtrazione;
Considerato che la circolazione delle fecce cosi' ottenute e' sottoposta a vincoli fiscali e che, pertanto, e' soggetta alla garanzia dell'accisa su di esse gravante;
Considerato che la denominazione del tipo di sottoprodotto da distillare deve essere indicata nel documento fiscale che ne scorta il trasporto dal deposito del produttore di vini liquorosi alla distilleria ove viene distillato il sottoprodotto stesso;
Considerato che le norme comunitarie relative all'utilizzo del documento di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa sono vincolanti ed inderogabili solo per quanto riguarda i trasferimenti intracomunitari e che le stesse norme sono state rese efficaci nei confronti della circolazione dei beni, della circolazione delle fecce cosi' ottenute, in ambito nazionale attraverso regolamenti interni;
Considerato che la concessione dell'aiuto comunitario previsto per la distillazione dei sottoprodotti in causa riguarda esclusivamente la quota parte di alcool residuo della fermentazione;
Considerata la necessita' di adottare disposizioni specifiche al fine di agevolare i controlli e gli adempimenti dei produttori;
Considerato che la Conferenza dei servizi, tenutasi ai sensi della legge n. 241/1990 in data 28 maggio 2001, ha espresso parere favorevole sulle disposizioni del presente provvedimento ad eccezione dell'art. 3 riguardante la tassazione dei prodotti in questione il cui testo sarebbe stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione U.E.;
Considerato il parere espresso dalla Commissione UE, in data 11 giugno 2001, in merito all'applicabilita' ai prodotti in esame della tassazione a grado piuttosto che quella sul prodotto finito;

Decreta:
Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti che disciplinano gli obblighi in materia di ottenimento, detenzione, circolazione, destinazione dei sottoprodotti della vinificazione, i produttori di vini liquorosi consegnano in distilleria le fecce provenienti dalla filtrazione dei mosti di uve ai quali e' stato aggiunto alcool prima della filtrazione, secondo le disposizioni previste dal presente provvedimento.
 
Art. 2.

1. I produttori di vini liquorosi per la consegna in distilleria delle fecce di cui al precedente art. 1, emettono, per il trasporto del prodotto, il documento amministrativo di accompagnamento (DAA).
2. Nel documento di cui al primo comma sono indicate nell'apposita casella il riferimento alla voce doganale della T.D.C. codice 2307 e la denominazione "Feccia di vino liquoroso", oltre agli altri elementi prescritti, ad eccezione della gradazione nei soli casi di spedizioni che abbiano inizio e termine nel territorio dello Stato.
 
Art. 3.

Per la detenzione ed il trasporto delle fecce di cui all'art. 1 del presente decreto e' prestata garanzia, secondo le modalita' previste dalle norme vigenti in materia di deposito e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, in relazione al volume anidro del sottoprodotto detenuto o trasportato.
 
Art. 4.

1. La consegna dei sottoprodotti in distilleria avviene sulla base di un piano proposto dai produttori e approvato dall'ufficio tecnico di finanza e dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio. L'ufficio tecnico di Finanza provvedera' sistematicamente, all'atto dell'entrata in distilleria, ad effettuare i controlli relativi al tenore in alcool delle fecce di vino liquoroso.
2. Ai fini della concessione dell'aiuto comunitario previsto per la distillazione dei sottoprodotti, per le fecce di vino liquoroso consegnate in distilleria viene preso in considerazione un volume di alcool forfettario pari a 4 litri per 100 chilogrammi di sottoprodotto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2001

Il direttore generale
del Dipartimento delle politiche di mercato
Direzione generale per le politiche agroalimentari
Petroli

L'ispettore generale capo
Ispettorato centrale repressione frodi
Lo Piparo

Il direttore generale
dell'Agenzia delle dogane
Guaiana
 
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