Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 gennaio 2002
Revoca delle somme di euro 2.246,05 e di euro 12.045,02 di cui all'ordinanza n. 1972 del 16 luglio 1990, recante interventi di riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 3177).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1972 del 16 luglio 1990, con la quale, in particolare all'art. 1, e' stato disposto il finanziamento di lire 323 milioni (Euro 166.815,58) a favore del comune di Pieve Fosciano in provincia di Lucca e lire 302 milioni (Euro 155.969,98) a favore del comune di Montignoso in provincia di Macerata, per interventi di recupero e riparazioni di opere pubbliche di interesse locale danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n. 159;
Viste le note n. OP/21484/TS 05.6 e n. OP/21410/TS 06.12 del 19 giugno 2001 con le quali l'ufficio opere pubbliche d'emergenza ha comunicato ai comuni di Pieve Fosciano e Montignoso che i suddetti finanziamenti sarebbero stati revocati;
Considerato che sono state erogate al comune di Pieve Fosciana lire 318.651.040 (Euro 164.569,53) e al comune di Montignoso lire 278.677.590 (Euro 143.924,96) e che l'ultima erogazione e' stata effettuata rispettivamente nel febbraio del 1994 e nel marzo 1996;
Considerato, altresi', che gli importi residui di lire 4.348.960 (Euro 2.246,05) e lire 23.322.410 (Euro 12.045,02) risultano tuttora disponibili sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate: la somma di Euro 2.246,05 assegnata al comune di Pieve Fosciana e la somma di Euro 12.045,02 assegnata al comune di Montignoso con ordinanza n. 1972 del 16 luglio 1990.
2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2002
Il Ministro: Scajola
 
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