Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DECRETO 18 dicembre 2001
Organizzazione interna del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante "Norme di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27agosto2001, recante delega di funzioni al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 settembre 2001, con cui e' stato istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed individuati il numero massimo di uffici e servizi in cui esso si articola; Ritenuta la necessita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 303/1999 ed in relazione alle funzioni delegate al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di definire l'organizzazione interna del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
Decreta:
Art. 1.
Costituzione

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2.
Competenze

1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attivita' inerente l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della Societa' dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese.
2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti coordinati;
b) l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie;
c) l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione "governo elettronico";
d) l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi, riguardano le attivita' di piu' amministrazioni;
e) l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attivita' e di fornitura di servizi in rete agli utenti;
f) l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale del Paese, nonche' il coordinamento della ricerca applicata nelle medesime tecnologie;
g) le attivita' del Comitato dei Ministri per la Societa' dell'informazione, nonche' l'attuazione delle relative decisioni;
h) le attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza;
i) l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali, salve le competenze attribuite al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
j) l'attivita' di formazione, l'aggiornamento professionale e la valorizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni relativa ai progetti che si riferiscono all'utilizzo delle ICT, previo accordo con il Dipartimento per la Funzione pubblica;
k) gli affari generali, l'organizzazione e le attivita' strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonche' il coordinamento con i competenti Dipartimenti e uffici del Segretariato generale, degli affari relativi a personale, beni e servizi del Dipartimento; assicura gli adempimenti in materia contabile e finanziaria, nonche' l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attivita' del Dipartimento.
 
Art. 3.
Ministro per l'innovazione e le tecnologie

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' ammistrativa e della gestione agli indirizzi.
3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro designa propri rappresentanti in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre Amministrazioni ed istituzioni.
5. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.
 
Art. 4.
Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.
2. Il Capo del dipartimento si avvale di una propria struttura di segreteria.
3. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.
4. Con provvedimento del capo del Dipartimento viene disciplinata l'eventuale articolazione dei servizi in unita' operative, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto.
5. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o di impedimento del capo del dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il dipartimento.
 
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale generale e in dodici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale.
2. L'incarico di capo del Dipartimento e' conferito in conformita' con quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il personale dirigenziale di alta professionalita' di cui all'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, qualora assegnato al Dipartimento, nel numero massimo di tre unita' e non preposto ad un servizio, svolge, nell'ambito degli uffici o alla diretta dipendenza del Capo del Dipartimento, incarichi di staff con funzioni di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4 Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) Ufficio I: Ufficio sviluppo innovazione digitale nella societa';
b) Ufficio II: Ufficio sviluppo e-government Pubblica Amministrazione centrale;
c) Ufficio III: Ufficio sviluppo e-government Regioni ed Enti locali;
d) Ufficio IV: Ufficio funzionamento.
5. L'Ufficio I collabora con le Amministrazioni pubbliche di riferimento alla elaborazione delle politiche di settore per la sviluppo della societa' dell'informazione ed elabora il relativo piano nazionale integrato. Interagisce con gli attori sociali ed economici interessati rilevando le esigenze e le idee di sviluppo settoriale, al fine di identificare le direttive prioritarie di innovazione; propone iniziative per l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie; sviluppa obiettivi, linee guida, interventi e finanziamenti finalizzati alla attuazione del piano strategico; assicura il monitoraggio delle iniziative finalizzate o fortemente correlate alla missione; propone regole tecniche in relazione allo sviluppo dell'innovazione digitale, su materie quali sicurezza, analisi del rischio, indicatori, portali; propone progetti per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e di servizio.
6. L'Ufficio I si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I: Pianificazione strategica;
b) Servizio II: servizio sviluppo cultura digitale dei cittadini e delle imprese;
c) Servizio III: indirizzo e monitoraggio iniziative di sviluppo.
7. L'Ufficio II ha i seguenti obiettivi: proporre obiettivi, linee guida, piani di azione e finanziamenti, mediante l'elaborazione del piano strategico della Pubblica Amministrazione centrale; supportare la Pubblica Amministrazione centrale nella definizione degli obiettivi e nella promozione dell'attuazione; consolidare i piani proposti in un unico documento e sottoporlo all'approvazione; verificare i finanziamenti disponibili in relazione ai piani approvati e controllare l'efficace utilizzo dei fondi una volta allocati. Dirigere, coordinare e controllare l'attuazione dei programmi e dei progetti previsti nel piano approvato e l'impiego delle risorse all'uopo identificate; valutare i risultati conseguiti con gli obiettivi proposti; effettuare il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti in relazione ai parametri all'uopo determinati nel piano strategico; valutare le proposte di nuove iniziative di informatizzazione formulate dalle Pubblica Amministrazione centrale per assicurarne la coerenza con il piano strategico; valutare il risparmio effettuato rispetto al piano; sviluppare i programmi per la formazione del personale interno della Pubblica Amministrazione centrale e l'assistenza per definire ed attuare una appropriata politica del personale informatico e la formazione informatica del personale tecnico e non tecnico; cooperare con gli uffici della Unione europea sui temi dell'e-government per la Pubblica Amministrazione centrale.
8. L'Ufficio II si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I: servizio pianificazione strategica, operativa e finanziaria Pubbliche Amministrazioni Centrali ed Enti;
b) Servizio II: servizio valutazioni tecniche, monitoraggio e coordinamento progetti;
c) Servizio III: Formazione.
9. L'Ufficio III sviluppa le politiche di e-government mediante l'elaborazione e l'attuazione del piano d'azione nazionale per l'e-government relativamente alle Regioni ed agli Enti locali.
A tal fine individua gli obiettivi, elabora le strategie adatte per raggiungerli e ne promuove l'attuazione, definendo linee guida, finanziamenti, progetti, modalita' di attuazione. In collaborazione con l'Ufficio II promuove la coerenza tra le politiche di e-government verso le Amministrazioni Centrali e le politiche di e-government verso le Regioni e gli Enti Locali. In collaborazione con l'ufficio I promuove la coerenza tra le politiche di innovazione digitale a livello locale e le politiche di innovazione digitale a livello nazionale. Pianifica, gestisce e coordina gli interventi finanziari indirizzati alle Regioni ed agli Enti locali per l'attuazione del piano d'azione per l'e-government, anche attraverso la predisposizione di avvisi e bandi, la definizione di regole tecniche, la promozione, la valutazione ed il monitoraggio di progetti, la verifica della soddisfazione degli utenti. Assiste il Ministro nei rapporti con le Regioni e le associazioni degli Enti locali, anche attraverso l'elaborazione e la gestione di accordi, intese e commissioni. Assiste il Ministro nei rapporti con la Conferenza Unificata, la Conferenza Stato regioni e la Conferenza Stato Citta'. Coopera con gli uffici dell'Unione europea sui temi dell'e-government per le Regioni e gli Enti Locali. Promuove l'utilizzo dei fondi strutturali europei relativi alla societa' dell'informazione per le regioni. Definisce, promuove e realizza attivita' di trasferimento di conoscenza verso e tra le Regioni e gli Enti locali, anche mediante la realizzazione e la gestione di basi di conoscenza, di progetti e strumenti di comunicazione telematica, di formazione, di assistenza tecnico-organizzativa e il trasferimento e il riuso delle "buone pratiche".
10. L'Ufficio III si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I: pianificazione strategica, operativa e finanziaria per le Regioni e per gli Enti locali;
b) Servizio II: promozione, valutazione, monitoraggio e coordinamento dei progetti delle Regioni e degli Enti locali;
c) Servizio III: formazione, assistenza e comunicazione alle Regioni e agli Enti locali.
11. L'Ufficio IV provvede alla gestione del sistema informativo del Dipartimento; provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi del Dipartimento in relazione ai procedimenti amministrativi riguardanti l'acquisizione di beni e servizi; sovrintende alla gestione del personale, cura la gestione degli affari finanziari e, in particolare del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonche' l'attivita' contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite al Dipartimento; coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso; sovrintende all'archivio generale.
12. L'Ufficio IV si articola nei seguenti servizi:
d) Servizio I: Amministrazione e servizi generali;
e) Servizio II: Gestione risorse umane e sistema informativo.
13. E' istituito, inoltre, il servizio "Controllo di gestione" che opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Bilancio e Ragioneria del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2001
Il Ministro: Stanca
 
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