Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 9 gennaio 2002 |
Modalita' di erogazione dei contributi ai consorzi all'export per la fiera di Osaka (2-6 maggio 2002). |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di contributi e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 252 recante "Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001" con la quale e' stata istituita la Fondazione "Italia in Giappone 2001", in appresso Fondazione; Visto l'art. 145, comma 44, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto specifici stanziamenti per favorire la partecipazione dei consorzi all'esportazione agli eventi organizzati nell'ambito della citata rassegna; Considerato che nel calendario ufficiale della rassegna "Italia in Giappone 2001" e' stata inserita la manifestazione "Fiera di Osaka", che si svolgera' ad Osaka dal 2 al 6 maggio 2002; Considerato che la partecipazione alla "Fiera di Osaka" con un padiglione nazionale unico ha lo scopo di dare risalto alle diverse caratteristiche regionali del Paese e di valorizzarne i prodotti tipici e che, pertanto, e' da ritenere auspicabile un'equilibrata partecipazione dei consorzi del settore agro-alimentare, dell'artigianato e di quello turistico-alberghiero; Considerato che la fondazione "Italia in Giappone 2001" ha comunicato che l'area disponibile per la "Fiera di Osaka" e' pari a 5000 mq lordi (3000-3500 mq netti) per la partecipazione ufficiale delle regioni e dei consorzi alle esportazioni; Tenuto conto che i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri e della stessa Fondazione, nonche' quelli delle categorie e delle regioni, nelle riunioni preparatorie, si sono espressi in favore di una concentrazione delle risorse finanziarie, previste dalla citata legge n. 388/2000 per il 2002, al fine di dare maggiore impatto promozionale alla partecipazione dei consorzi all'esportazione alla rassegna "Italia in Giappone 2001"; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2001, con il quale sono state stabilite le modalita' di concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione a "Italia Matsuri" tenutasi nel maggio 2001 e ad altre iniziative inserite nel calendario ufficiale della rassegna; Ritenuto opportuno stabilire nuove specifiche modalita' per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione alla "Fiera Internazionale di Osaka", che si terra' dal 2 al 6 maggio 2002;
Decreta: Art. 1. Oggetto
1. Al fine di promuovere la presenza dei consorzi all'esportazione fra piccole e medie imprese alle manifestazioni ufficiali della rassegna "Italia in Giappone 2001", e, in particolare, alla "Fiera Internazionale di Osaka" da tenere dal 2 al 6 maggio 2002, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalita' di erogazione dei fondi stanziati a questo scopo dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a Euro 2.065.827,60 (Lire 4.000 milioni) per il 2002. |
| Art. 2. Beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, a condizione che i loro statuti prevedano finalita' di promozione delle esportazioni ovvero attivita' volte a incrementare la domanda turistica estera. |
| Art. 3. Agevolazione e spese ammissibili
1. Al fine di favorire la partecipazione alla "Fiera di Osaka" e' concesso un contributo pari al 70% dei costi sostenuti dai consorzi all'esportazione, relativi: a) all'affitto dell'area nell'ambito del progetto ufficiale approvato dalla fondazione; b) all'allestimento dei relativi stand; c) alle spese promozionali e pubblicitarie connesse alla partecipazione alla "Fiera di Osaka". 2. Non sono ammesse a contributo le spese di viaggio e di soggiorno. Sono riconosciute le spese di cui ai punti a), b), c), del comma 1, entro un limite massimo complessivo di Euro 968,36 (Lit. 1.875.000) mq, di cui non piu' del 10% relativo alle spese di trasporto e di assicurazione merci. 3. Non sono ammesse maggiorazioni di costo rispetto all'importo del preventivo presentato ed approvato. Entro tale importo, e' ammessa una compensazione del 20% fra le singole voci di spesa. 4. Al fine di favorire un'ampia e qualificata partecipazione, fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo complessivo massimo concedibile a ciascun consorzio per la partecipazione alla "Fiera di Osaka" non puo', comunque, essere superiore a Euro 67.785,00 (Lit. 131.250.000) equivalente al contributo spettante sulla spesa complessiva riconoscibile per un'area di 100 mq. 5. In caso di residue disponibilita' finanziarie, saranno prese in considerazione anche le quote parti di richieste di contributo relative a spazi eccedenti il limite di cui al comma 4. |
| Art. 4. Presentazione della domanda per la partecipazione alla "Fiera di Osaka"
1. Le domande di contributo alle spese di partecipazione alla "Fiera di Osaka" devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 20 febbraio 2002, al Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione VII - viale Boston, 25 - 00144 Roma. Ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito internet www.mincomes.it, o richieste tramite e-mail, all'indirizzo di posta elettronica promo7@mincomes.it ovvero ai numeri telefonici 06/59932461 - 06/59932567. 2. Le domande, in bollo e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate, a pena di esclusione, della seguente documentazione: a) fotocopia dello statuto vigente del consorzio, dal quale si evincano le finalita' o l'attivita' di cui all'art. 2; b) copia della prenotazione dell'area espositiva in cui siano indicati i mq riservati; c) preventivo di spesa dettagliato delle voci di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c); d) coordinate bancarie per l'accredito delle somme; e) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, nella quale si attesti che il consorzio non percepisce, da enti privati o pubblici, altri contributi, oltre a quello del Ministero delle attivita' produttive. Qualora il consorzio riceva contributi, questi non devono essere di importo superiore al 30% delle voci di spesa relative alla lettera c). In questo caso la dichiarazione dovra' contenere anche l'indicazione dettagliata di tali contributi. 3. Al fine di una corretta erogazione dei contributi, il Ministero acquisisce dalla Fondazione l'elenco dei soggetti partecipanti alla fiera e delle relative aree prenotate. |
| Art. 5. Esame delle domande
1. Le domande sono esaminate in ordine cronologico entro trenta giorni dall'arrivo e sono accolte in relazione alle disponibilita' finanziarie. 2. L'esito dell'istruttoria della domanda e' comunicato a ciascun consorzio entro cinque giorni dalla conclusione dell'esame. |
| Art. 6. Modalita' di erogazione
1. Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalita': il 50% dell'importo concedibile e' erogato, a titolo di anticipo, entro trenta giorni dall'approvazione della domanda; il restante 50% e' erogato, a consuntivo, dietro presentazione della rendicontazione di spesa ed in base all'ordine di arrivo della documentazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. |
| Art. 7. Documentazione di spesa
1. La documentazione di spesa, a consuntivo, deve pervenire al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. VII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 30 settembre 2002, e deve contenere fotocopia delle fatture quietanzate relative all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, nonche' delle spese di promozione e di pubblicita'. 2. Il Ministero si riserva di svolgere verifiche e controlli anche di carattere documentale. |
| Art. 8. Revoca del contributo
1. Il Ministero revoca il contributo concesso nei casi in cui sia riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti, ovvero la mancata partecipazione del consorzio alla "Fiera di Osaka". 2. In caso di revoca, il consorzio e' tenuto a restituire l'importo percepito, entro tre mesi dalla relativa richiesta del Ministero. In caso di mancata restituzione, il Ministero si avvale della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. |
| Art. 9. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 gennaio 2002 Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 3 |
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