IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale, in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti e' stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi, pari a Euro 154.937.069,7 alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati; Vista la propria ordinanza n. 52 del 9 agosto 1996, con la quale, e' stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che stabilisce, tra l'altro, che gli interventi gia' previsti con finanziamento privato, negli stralci numeri 1 e 2, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori "Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi"; Atteso che con ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997 e' stato approvato il progetto definitivo dell'opera in argomento con contestuale individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e l'ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'importo complessivo di L. 110.000.000.000 pari a Euro 56.810.258,90; Atteso che con ordinanza n. 132 dell'8 febbraio 1999 e' stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo rideterminato in L. 88.000.000.000 pari a Euro 45.448.207,12 e contestualmente rifissati i termini relativi alle procedure espropriative; Atteso che con nota protocollo n. 11165 del 19 dicembre 2001, l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue: i termini per il compimento delle espropriazioni, e' fissato all'8 febbraio 2002; il corso dei lavori ha subito un ritardo di circa un anno a causa del ritrovamento di diversi siti archeologici emersi nelle aree di scavo per cui, solo di recente sono state individuate le aree da assoggettare a frazionamento ai fini dell'espropriazione; l'impresa deve ultimare la procedura acquisitiva entro due anni dalla fine dei lavori che ormai volgono al termine; Atteso che si rende pertanto necessario una proroga dei termini delle espropriazioni per il conseguimento dell'approvazione dei frazionamenti ed il compimento dei relativi atti conseguenti; Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per il compimento delle procedure espropriative dei lavori;
Ordina:
1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il termine per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopra citata, previsti dall'ordinanza n. 132 del 8 febbraio 1999 e' prorogato di 24 mesi. 2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 132 del 8 febbraio 1999. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale, parte II, della regione Sardegna. Cagliari, 8 gennaio 2002 Il Sub-commissario governativo: Duranti |