IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409/1995; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001; Vista la propria ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, con la quale, e' stato reso esecutivo il "Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995". Vista la propria ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, nella quale sono stati ricompresi i lavori di "Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e Comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi"; Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato "Ente" e' stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995; Atteso che con ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999 e' stato approvato il progetto definitivo dell'opera "Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi" con contestuale affidamento all'"Ente" per l'attuazione dell'intervento stesso per l'importo complessivo di L. 15.400.000.000; Atteso che con nota protocollo n. 10229 del 27 novembre 2001, l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue: i lavori suindicati sono stati ultimati in data 15 febbraio 2001; i termini per il compimento delle espropriazioni, e' fissato al 15 febbraio 2003; l'impresa ha gia' avviato le procedure espropriative; Atteso che si rende pertanto necessario una proroga dei termini delle espropriazioni per il conseguimento dell'approvazione dei frazionamenti ed il compimento dei relativi atti conseguenti; Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per il compimento delle procedure espropriative dei lavori;
Ordina: 1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il termine per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopra citata, previsti dall'ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999 e' prorogato di quindici mesi. 2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999. Cagliari, 28 dicembre 2001 Il Sub-commissario governativo: Duranti |