Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2002 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 dicembre 2001, n. 421 |
Testo del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 4 dicembre 2001), coordinato con la legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom.". |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom"
1. E' autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". 2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennita' e' corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2, i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente. 4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 5. Al personale militare e' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. 6. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.
Riferimenti normativi: - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. - La legge 18 maggio 1982, n. 301, recante "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1982. "Art. 1. - 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e l'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego di dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti.". - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, recante "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 7 agosto 1978: "Art. 10. - Il massimale previsto, dal secondo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennita' di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10. In conformita' si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 giugno 1981: "Art. 3. - La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attivita' del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, e' liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se piu' favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se piu' favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge. La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sara' riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita' di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974. - Il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, recante "Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di morte, alle loro famiglie", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1926. - Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001; si riporta il testo dell'art. 4-ter, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339: "Art. 4-ter (Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermita' in servizio). - 1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, e' computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio. 3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermita', a meno che queste comportino inidoneita' permanente al servizio. 3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. 4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.".
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| Art. 2. Personale in stato di prigionia o disperso
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante "Norme sui passaporti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 18 dicembre 1967: "Art. 3. - Non possono ottenere il passaporto: a) (omissis); b) i genitori che avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;".
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| Art. 3. Disposizioni varie
1. Al personale di cui all'articolo 1: a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio; b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro; c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative. 2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attivita' di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio. |
| Art. 4. Personale civile
1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili. |
| Art. 5. Norme di salvaguardia del personale
1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non puo' partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. 2. (( Al personale di cui al comma 1, )) qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria. |
| Art. 6. Prolungamento delle ferme
1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001: "Art. 16 (Volontari di truppa in rafferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186). 1. (Omissis). 2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale puo' essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonche' per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata.".
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| Art. 7. Disposizioni in materia contabile
1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi. 2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione. 3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002. |
| Art. 8. Applicazione della legge penale militare di guerra
1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalita' internazionale, denominata "Enduring Freedom", di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9 (( del presente decreto. )) |
| Art. 9. Disposizioni processuali
1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. 2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. 3. La competenza territoriale e' del tribunale militare di Roma. 4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, com-ma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace; b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace; c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace; d) insubordinazione con violenza, previsto dal-l'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice; e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra; f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita' dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare.
Riferimenti normativi: - Il libro quarto del codice penale militare di guerra reca disposizioni in materia di procedura penale di guerra. - Il regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, recante "Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 27 settembre 1941, n. 229. - Si riporta il testo dell'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale: "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni". - Si riporta il testo dell'art. 173 del codice penale militare di pace: "Art. 173 (Nozione del reato e circostanza aggravante). - Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina intimatogli da un superiore, e' punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il fatto e' commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare e' da sei mesi a un anno; e puo' estendersi fino a cinque anni, se il fatto e' commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.". - Si riporta il testo dell'art. 174 del codice penale militare di pace: "Art. 174 (Rivolta). Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu': 1o mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2o prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; 3o abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.". - Si riporta il testo dell'art. 175 del codice penale militare di pace: "Art. 175 (Ammutinamento). - Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu': 1o rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2o persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento e' della reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto ha carattere di particolare gravita' per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se e' commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobil, le pene suddette sono aumentate dalla meta' a due terzi. La condanna importa la rimozione.". - Si riporta il testo dell'art. 186 del codice penale militare di pace: "Art. 186 (Insubordinazione con violenza). - 1. Il militare che usa violenza contro un superiore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave, o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.". - Si riporta il testo dell'art. 195 del codice penale militare di pace: "Art. 195 (Violenza contro un inferiore). - Il militare che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario consumato o tentato, l'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.". - Si riporta il testo dell'art. 124 del codice penale militare di guerra: "Art. 124 (Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta). Il militare, che, essendo di sentinella vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, e' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni. Se il fatto e' commesso in presenza del nemico, la pena e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresi': 1o ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse; 2o ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.". - Si riporta il testo dell'art. 138 del codice penale militare di guerra: "Art. 138 (Forzata consegna). Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni. Se il fatto e' commesso con armi, ovvero da tre o piu' persone riunite, o se ne e' derivato grave danno, la pena e' aumentata. Se il fatto e' commesso durante il combattimento o comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare e' da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.". - Si riporta il testo dell'art. 388 del codice di procedura penale: "Art. 388 (Interrogatorio dell'arrestato o del fermato). - 1. Il pubblico ministero puo' procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. 2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'art. 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.". - Si riporta il testo dell'art. 391 del codice di procedura penale: "Art. 391 (Udienza di convalida). - 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. 2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma dell'art. 97, comma 4. 3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla liberta' personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore. 4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386, comma 3 e 390, comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione. 5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita' previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280. 6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. 7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e' pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a disposizione del giudice.". - Si riporta il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale: "Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale). - 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da' atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita' indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. 4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta dalla Corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio del giudice.".
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| Art. 10. Disposizioni di convalida
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 11. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1995: "63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio: a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato; b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.".
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| Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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