Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 16 gennaio 2002 |
Riconoscimento alla sig.ra Fernandes Rosana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia direzione generale della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Fernandes Rosana, nata a S. Paulo (Brasile) il 23 ottobre 1964, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di "Bacharel e licenciado em psicologia" di cui e' in possesso dal 17 agosto 1990, conseguito presso l'"Universidade Paulista" di Sao Paulo (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "psicologo"; Considerato inoltre che la richiedente e' iscritta al "Conselho regional de psicologia" di Sao Pualo (Brasile) dal 4 settembre 1990, come attestato dal relativo certificato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 25 maggio 1994, rinnovato in data 6 aprile 1998 con validita' fino al 6 aprile 2002, per motivi di studio; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Fernandes Rosana, nata a S. Paulo (Brasile) il 23 ottobre 1964, cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione allo albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. Roma, 16 gennaio 2002 Il capo del Dipartimento: Tatozzi |
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