Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 31 gennaio 2002, n. 6
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1 dicembre 2001, n.421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del codice penale
militare di guerra, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 15 (Militari di Stati alleati o associati nella
guerra). - Agli effetti della legge penale militare di
guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone
estranee alle Forze armate dello Stato italiano a danno di
militari o delle Forze armate di uno Stato alleato sono
considerati come se fossero commessi a danno di militari o
delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di
questa norma e' subordinata alla condizione che lo Stato
alleato garantisca parita' di tutela penale ai militari
italiani e alle Forze armate dello Stato italiano.
Agli effetti delle disposizioni del presente codice,
sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso
anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o
partecipante alla stessa spedizione o campagna".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del codice penale
militare di guerra, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 47 (Applicazione della norme del codice penale
militare di pace; aumento di pena. Reato militare ai fini
del codice penale e militare di guerra). - Nei casi non
preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni
del codice penale militare di pace, concernenti i reati
militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive
temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace,
si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo,
estensibile fino alla meta' nei casi gravi; salvo quando
l'aumento sia specificamente disposto da questo codice.
Costituisce altresi' reato militare ai fini del
presente codice, ogni altra violazione della legge penale
commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di
militare, o in luogo militare, e prevista come delitto
contro:
1) la personalita' dello Stato;
2) la pubblica amministrazione;
3) l'Amministrazione della giustizia;
4) l'ordine pubblico;
5) l'incolumita' pubblica;
6) la fede pubblica:
7) la moralita' pubblica e il buon costume;
8) la persona;
9) il patrimonio.
Costituisce inoltre reato militare ogni altra
violazione della legge penale commessa dall'appartenente
alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio
militare, in offesa del servizio militare o
dell'amministrazione militare o di altro militare o di
appartenente alla popolazione civile che si trova nei
territori di operazioni all'estero.
Costituisce infine reato militare ogni altra violazione
della legge penale prevista quale delitto in materia di
controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di
produzione, uso e traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle
Forze armate in luogo militare".
- Si riporta il testo dell'art. 185 del codice penale
militare di guerra, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 185 (Violenza di militari italiani contro privati
nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari
italiani). - Il militare, che, senza necessita' o,
comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee
alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non
prendono parte alle operazioni militari, e' punito con la
reclusione militare fino a cinque anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche'
tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale
gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal
codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo'
essere aumentata.
Le stesse pene si applicano agli abitanti del
territorio dello Stato nemico occupato dalle Forze armate
dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna
delle persone a esse appartenenti.".
- Gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19
e 20 del codice penale militare di guerra recavano
disposizioni in materia di emanazione dei bandi militari;
l'art. 87 c.p.m.g. prevedeva il reato di denigrazione della
guerra; l'art. 155 c.p.m.g. prevedeva il potere del
comandante di dichiarare la diserzione o la mancanza alla
chiamata; l'art. 183 c.p.m.g. disciplinava il divieto
residuale di esecuzione immediata dei colpevoli di reato di
spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della
guerra.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del codice penale
militare di guerra, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 17. Comandante supremo. - Agli effetti della
legge penale militare, e' comandante supremo chi e'
investito del comando di tutte le forze operanti.".



 
Art. 2.

1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Corpi di spedizione all'estero) - Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorche' in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui e' ad essi comunicata la destinazione alla spedizione. Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui e' ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio";
b) all'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna";
c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Costituisce altresi' reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:
1) la personalita' dello Stato;
2) la pubblica amministrazione;
3) l'amministrazione della giustizia;
4) l'ordine pubblico;
5) l'incolumita' pubblica;
6) la fede pubblica;
7) la moralita' pubblica e il buon costume;
8) la persona;
9) il patrimonio. Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero. Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare";
d) l'articolo 165 e' sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati) - Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra";
e) dopo l'articolo 184 e' inserito il seguente:
"Art. 184-bis. - (Cattura di ostaggi) - Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali e' punito con la reclusione militare da due a dieci anni. La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose. Se la violenza e' attuata si applica l'articolo 185";
f) all'articolo 185, primo comma, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni";
g) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente:
"Art. 185-bis. - (Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali) - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni";
h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;
i) la rubrica del Titolo II del libro primo e' sostituita dalla seguente: "(Comandante supremo)"; la rubrica dell'articolo 17 e' sostituita dalla seguente: "(Comandante supremo)"; alla rubrica dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le parole: ". Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra".
 
Art. 3.

1. In relazione all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla presente legge.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 2002
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 2001, N. 421 All'articolo 5, comma 2, le parole: "Il personale di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Al personale di cui al comma 1". All'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del presente decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 914):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della difesa (Martino) il 4
dicembre 2001.
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
referente, il 7 dicembre 2001 con parere delle commissioni
1a, 2a, 3a e 5a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' l'11 dicembre 2001.
Esaminato dalla 4a commissione il 12 e 19 dicembre
2001.
Esaminato in aula il 22 gennaio 2002 e approvato il
23 gennaio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2215):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e IV
(Difesa), in sede referente, il 24 gennaio 2002 con pareri
del comitato per la legislazione e delle commissioni I, III
e XI.
Esaminato dalle commissioni riunite il 24 gennaio 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 29 gennaio 2002.

Avvertenza:
Il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
282 del 4 dicembre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.
 
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