IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE di intesa con IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota, di intesa con il Direttore generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali; Dispone: Art. 1. La concessione n. (1).661 del comune di Vibo Valentia per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa aggiudicata alla soc. All Bets S.r.l. e' decaduta. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni del provvedimento. La soc. All. Bets. S.r.l., aggiudicataria della concessione n. (1).661 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Vibo Valentia, ha partecipato alla relativa gara avvalendosi della disponibilita' di un locale sito in comune diverso, in violazione dell'art. 2, comma primo, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998 e del decreto ministeriale 7 aprile 1999 di approvazione del piano di potenziamento della rete di raccolta delle scommesse ippiche. Il locale con il quale ha concorso e si e' aggiudicata la concessione n. 661 non e' situato nel comune di Vibo Valentia cosi' come previsto nel piano di potenziamento, bensi' in un diverso comune per il quale non era prevista l'apertura di alcuna agenzia ippica. La soc. Sport e Scommesse di Luigi Marchese e C. S.n.c., con i ricorsi n. 17776/99 e 4711/00 al T.A.R. del Lazio, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Ministero delle finanze 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 settembre 1999, n. 228, di aggiudicazione delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, nella parte in cui viene attribuita alla "All Bets" la concessione messa a bando per il comune di Vibo Valentia (n. 661), nonche' di ogni atto a questo presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del provvedimento di ammissione della "All Bets" alla gara, della relativa aggiudicazione e della concessione conferitale. Con le ordinanze n. 2971 e 2833/2000, il T.A.R. del Lazio sez. II, ha accolto l'istanza incidentale di sospensione e, in ottemperanza, e' stato emanato il decreto interdirettoriale del 6 giugno 2000 che ha decretato la sospensione della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche n. 661 disposta a favore della All Bets S.r.l. Con ordinanza n. 3392/2000, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di All Bets S.r.l. contro le ordinanze di sospensione del TAR. Con sentenza n. 5802/01 del 7 febbraio 2001, pubblicata il 27 giugno 2001, il T.A.R. del Lazio sez. II, ha accolto i predetti ricorsi con la conseguenza che la concessione n. (1).661 relativa al comune di Vibo Valentia deve essere dichiarata decaduta. Riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); scommesse ippiche; decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni; legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77); decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Modalita' per la partecipazione al pubblico incanto per l'attribuzione di 671 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa. Roma, 21 dicembre 2001
Il direttore dell'Agenzia delle entrate Rmano Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali Ambrosio |