Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 dicembre 2001
Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. operanti presso le C.C.I.A.A. per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;
Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979, con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il piano agricolo nazionale, recante, fra l'altro, direttive per il riconoscimento dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, par. 1, lettera g) e l'allegato VI, lettera j) che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate;
Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della commissione relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualita' prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la "nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" ed in particolare l'art. 13, comma 1, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonche' il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;
Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimicofisici ed organolettici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;
Visto l'art. 3, comma 10, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalita' di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;
Visti i decreti con i quali sono state istituite le commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C, e/o a D.O.C.G. presso le competenti Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Decreta:
Art. 1.
Per l'esercizio 2002 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma compresa tra 10 e 20 euro (19.363 - 38.725 lire) per ogni campione prelevato e di una somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro (194 - 290 lire) per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per le spese di funzionamento delle commissioni.
 
Art. 2.
Nell'ambito dei margini fissati gli importi e le modalita' di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabiliti con delibera della Camera di commercio competente per territorio.
 
Art. 3.
Alla fine di ogni anno ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura redige apposita relazione riguardante l'attivita' svolta dalle commissioni di degustazione ivi operanti, corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attivita' e le spese sostenute.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2001
Il Ministro: Alemanno
 
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