Gazzetta n. 25 del 2002-01-30 |
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LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 |
Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", corredato delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001). |
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AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, corredato delle relative note ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1 (Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002. 2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare. 5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001 n. 383. 6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitA' europee (GUCE). Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilitA' generale dello Stato in materia di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi del-l'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.". Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si rinvia alle note all'art. 9.
| Art. 2. (Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilita' delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata a 774,69 euro". 2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente, per il primo figlio". 3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente: "c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;". 4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilita' delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, e' abrogato. 5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge". 6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.
Note all'art. 2: Si riporta il testo degli articoli 12 e 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000; 2) lire 961.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000; 3) lire 889.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000; 4) lire 817.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 100.000.000; b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1º gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata a 774,69 euro. 2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente, per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b). 3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. 4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.". "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto uo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovati nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. a' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese; c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse; e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis); l-bis) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale. l-ter) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1º gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma; l-quater) dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.". Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 19. - 1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmu-nologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per le malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non puo' essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, e' elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unita' sanitarie locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero della sanita'. Il Ministro della sanita' regolamenta con proprio decreto la materia. 2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 e gia' convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989. 3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruita' delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perche' forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita' sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale. 4. I medicinali per uso umano, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, sono classificati come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale o come medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un medicinale per uso umano specifica, altresi', la classificazione ai fini del decreto legislativo di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni. 5. Al prontuario terapeutico, costituito dai medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale, sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero e quello dei medicinali utilizzabili esclusivamente dagli specialisti, in ambulatorio. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. (Comma soppresso). 7. Alla Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i seguenti compiti: a) valutare la rispondenza delle specialita' medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE; b) proporre la collocazione delle specialita' medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario; c) effettuare la revisione di ogni specialita' medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera; d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialita' medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici. 8. Il Ministero della sanita', su proposta della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco dispone con continuita' l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o gia' noti. 9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario. 10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanita' sono adottati gli atti conseguenti. 11. (Comma abrogato). 12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine e' prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale. 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'art. 10, comma 3, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' determinata in lire 2.000 per ricetta. 14. (Comma abrogato). 15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato delle specialita' medicinali e dei prodotti galenici. 16. I benefici previsti dall'art. 1, decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonche' alle loro associazioni che svolgono le attivita' di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46. 17. a' istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attivita' sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministero della sanita', che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalita' di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma. 18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla parteci-pazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unita' sanitarie locali. 19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'art. 103, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessita', nonche' al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualita' tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, numero 290, all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, numero 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'art. 102, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo. 20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformita' e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanita' individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, numero 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalita' previste dall'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.". Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 36 (Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica). - 1. La disposizione di cui all'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo la quale, a decorrere dal 1º gennaio 1994, i prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunita' europea, deve essere intesa nel senso che e' rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunita' prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE. 2. Dalla data del 1º settembre 1994 fino all'entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e 22 novembre 1994. 3. A decorrere dal 1º luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali si applicano i tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere l'inapplicabilita' del metodo ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con regime di prezzi amministrati. Se l'azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione del CIPE cui al presente comma, il prezzo o il fatturato o le quantita' di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale non puo' essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perche' il medicinale non e' ancora in commercio o per altro ro motivo, il medicinale non puo' essere comunque venduto ad un prezzo superiore al prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata. 5. Per i medicinali gia' in commercio, l'adeguamento del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario l'adeguamento e' attuato in sei fasi con cadenza annuale di eguale importo. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media comunitaria gia' previsti dall'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale e' pari all'80 per cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita' medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il disposto del primo periodo del presente comma si applica con effetto immediato, mentre per le specialita' gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere dal 1º luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle specialita' medicinali che hanno goduto della tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa licenza. 8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo sono collocati nelle classi di rimborsabilita' applicate alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee. 8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa in vigore, siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda titolare. 9. La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che hanno usufruito della relativa licenza. 10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialita' medicinali predette e' differita al 1º gennaio 1999; gli accordi conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e a quelli autorizzati con il sistema del mutuo riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si applica il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 11. Il Ministro della sanita' adotta misure atte a favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di confezioni di specialita' medicinali e di farmaci generici che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo terapeutico. 12. Il Ministro della sanita' adotta iniziative dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) prevista dall'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione degli stessi al Ministero della sanita' e al CIPE e con frequenza annuale. 13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge. 14. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprieta', sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13. 15. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto puo' registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni. 16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 16-bis. (Comma abrogato). 17. Al fine di consentire al competente Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta unita', di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi e personale esecutivo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto ministeriale per un periodo non superiore a due anni e possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di servizio, ivi compresa l'opportunita' di sostituire, entro lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra professionalita'. La misura dei compensi per gli incarichi e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalita' richiesta. Gli oneri per il conferimento degli incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5 miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.". Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 2 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis); b) (omissis); c) all'art. 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: 1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente: "a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento; ; 2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente: "b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; ; 3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001 ; 4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003 ; 5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003 ; d) - i). (Omissis). 2. - 10. (Omissis).".
| Art. 3. (Disposizioni in materia di beni di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, puo' essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stata eseguita. 3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell' ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, comini 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti. 4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, puo', entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e' aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. 5. Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. 6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001. 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. 9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili, il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione e' stata deliberata o realizzata. 10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta. 12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
Note all'art. 3: La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario, al Capo I reca: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi" e alla Sezione II (Artt. 10-16) reca: "Rivalutazione dei beni delle imprese". Si riporta il testo degli articoli 87, comma 1; 105, commi 1, 2, 3 e 4; 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. - 4-bis. (Omissis).". "Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti). - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4. 2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44. 3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis. 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis. 5. - 8. (Omissis).". "Art. 40 (Immobili non produttivi di reddito fondiario). - 1. (Omissis). 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.". Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante "Norme in materia tributaria nonche' per la semplifi-cazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1988, n. 112, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione: "Art. 12. - 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n 131, e del quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprieta', nonche' ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente e' tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile cosi' come riportati nell'atto medesimo; la domanda non puo' essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. 2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui e' stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare al-l'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. 2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data. 3-bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, ne' e' sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreche' l'accertamento del valore iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data. 3-ter. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni previste dall'art. 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1º luglio 1986, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione del suddetto art. 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1º gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa . 3-quater. La disposizione del comma 3-ter e' applicabile sempreche' l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.". Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 29 (Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in societa' semplice). - 1. Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 1º settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o quote di partecipazione in societa', possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1º settembre 1998 si trasformano in societa' semplici. 2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societa' che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. 3. Per gli immobili, su richiesta della societa' e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale puo' essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della societa' partecipata. 4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonche' alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM. 6. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.". Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1999, n. 43: "Art. 13 (Modifiche alla disciplina recata dall'art. 29 della legge n. 449 del 1997). - 1. Le disposizioni contenute nell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999. 2. All'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e per azioni sono sostituite dalle seguenti: "per azioni e in accomandita per azioni ; b) al comma 2, le parole da: "per i beni la cui cessione fino a "l'aliquota propria del bene sono sostituite dalle seguenti: "per i beni la cui assegnazione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi ; c) al comma 3, le parole: "il valore normale e' quello sono sostituite dalle seguenti: "il valore normale puo' essere determinato in misura pari a quello ; d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . 3. Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato art. 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto art. 29 della legge n. 449 del 1997, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. 4. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998 il valore normale delle partecipazioni stesse e' determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione e' stata deliberata o realizzata.". Si riporta il testo dell'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite). - 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. 2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri. 3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determi-nazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 4. Il valore normale e' determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'.". Si riporta il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile: "Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.". Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 19 e 20 della sopra citata legge 21 novembre 2000, n. 342: "Art. 17 (Societa' destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o societa' conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra societa', la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'. 3. Le societa' indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente. 4. Se la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si e' fusa con la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2. 5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.". "Art. 18 (Societa' che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle societa' conferitarie. 3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.". "Art. 19 (Societa' destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358). - 1. Le disposizioni dell'art. 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni". "Art. 20 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - 1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e' computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della societa' o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico. 2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18, commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni. 3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'art. 17 non concorrono a formare il reddito ne' la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.". Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1997, n. 249: "Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 1 del presente decreto. L'opzione puo' essere esercitata anche per i conferimenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni. 3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.". Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-bis. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplifi-cazione 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicita). - 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati. 2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale. 4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.". Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, n. 3.
| Art. 4. (Riserve e fondi in sospensione di imposta)
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento. 2. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. 3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito. 4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice. 5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Note all'art. 4: Per il testo dell'art. 105, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 3. Si riporta il testo degli articoli 2365 e 2445 del codice civile: "Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresi' sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452.". "Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). - La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale. La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia.".
| Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002. 3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002. 5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della societa' periziata.
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni; c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo; i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. 1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.". Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile si rimanda alle note all'art. 3. Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario, al capo III (Articoli 17-29) reca: "Disposizioni in materia di riscossione". Si riporta il testo dell'art. 82 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 82 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. 1-bis. (Comma soppresso). 2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione. 3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso art. 81; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'art. 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minu-svalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e' verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'art. 81, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81. 8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6. 9. (Comma soppresso).". Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario: "Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. 2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta. 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti. 5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti. 7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1. 8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione. 9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati. 10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione. 11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 12. (Comma abrogato).". "Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. 2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. 3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano: a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante; c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973; d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere non negoziate in mercati regolamentati; e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5. 4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma. 6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto. 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo. 8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5. 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti. 10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. 11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogni qualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione. 15. (Comma abrogato). 16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.".
| Art. 6. (Modifica all'articolo 2474 del codice civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: "soci" sono inserite le seguenti: "relative alle societa' di nuova costituzione".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 2474 del codice civile, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 2474 (Capitale sociale). - La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci relative alle societa' di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo, o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario: "Art. 4 (Importi in lire contenuti in norme vigenti). - 1. (Omissis). 2. A decorrere dal 1º gennaio 2002: a) (Omissis); b) i commi primo, secondo e terzo dell'art. 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro . Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.; c)-h-ter) (omissis). 3.-5-quinquies. (Omissis).".
| Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002. 3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002. 5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico. 6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile si rimanda alle note all'art. 3. - Per il capo III del D.L.G. 9 luglio 1997, n. 241, si rimanda alle note all'art. 5.
| Art. 8. (Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non e' dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1 gennaio 2002. 2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 e' stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.: "Art. 18 (Dichiarazione). - I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi: a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6; b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice. Le spese di cui all'art. 11 se gia' non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passivita' agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione. Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata della documentazione relativa. Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni. Le societa' indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si e' compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio e' gia' scaduto alla data del 1º gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio. Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprieta' o della nuda proprieta' dell'immobile al compimento del decennio, nonche', a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate dopo il 1º gennaio 1973. Se l'atto di alienazione non e' soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante "Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1991, n. 220 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 18 novembre 1991, n. 363, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1991, n. 270: "Art. 1. - 1. - 7. (Omissis). 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non e' sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1º gennaio 1992 indicato nell'art. 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al 1º ottobre 1991. 8-bis. - 10. (Omissis).".
| Art. 9. (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai fin del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell' atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997. 3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". 4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". 5. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purche' stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49". 6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma. 7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle seguenti; "nella misura dell'1,9". 8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000. 10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono aggiunte le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)". 11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe. 12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puo' essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle imprese che esercitano l'attivita' di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva". 15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002"; b) al comma 2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione"; c) al comma 2, lettera a), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato"; d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine"; e) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive ne' quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione"; f) al comma 7, le parole: "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre, 2002". 16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione". 17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992. 18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "spettacoli" sono inserite le seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2001" e le parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002"; b) al comma 2, le parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002"; c) al comma 5, le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale".
19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco. 20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti: "nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002". 21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono inserite le seguenti: "o ad un anno per le societa' sportive professionistiche". Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. 22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "1 gennaio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1 marzo 2002". 23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: "Per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002". 24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. 1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. a' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche o della societa' Poste Italiane S.p.a., in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta. 4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento. 7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. 8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalita' di cui alla medesima lettera b). 9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento. 41. E ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima. 42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni . 10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa. 11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e' inserito il seguente: "127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica.". - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1978, n. 231: "Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.". - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2002 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. 2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1º gennaio 2000. 3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'art. 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. 4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto. 5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'art. 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. 6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'art. 1 e relative note della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento. 7. Nella tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'art. 1, comma 1, le parole: "i trasferimenti coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento". 8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. 11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento: a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, e' quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato. 12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto. 13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire e' possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. 14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 15. La lettera e) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente: "e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; . 16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999. 17. All'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e all'ingrosso sono inserite le seguenti: "ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa ; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attivita' di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo ; c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001 . 18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2000. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.". - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 30 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) e' sostituito dal seguente: "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate ; b) all'art. 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), e' aggiunto il seguente: "27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna ; c) all'art. 74, e' abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilita' ed ai concorsi pronostici. 2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Rapporto tra imposta unica e altri tributi), - 1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico . 3. All'alinea del comma 1 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000 sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001 . 4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'art. 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2002; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna. 5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile e' assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna. 6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo. 7. Le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.". - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. 2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. a' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi. 3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati. 3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. 4. (Comma abrogato). 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis), anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art. 62. 6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della societa' o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. 7. (Comma soppresso). 8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. 8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purche' stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.". - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo : "Art. 28 (Riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneita', sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalita' di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative. 2. L'idoneita' puo' essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attivita' di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attivita' possono inoltre richiedere l'idoneita' per attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo. 3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Il riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni non governative puo' essere dato per uno o piu' settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile; b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo; c) non perseguano finalita' di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attivita' commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra; d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro; e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attivita' previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari; f) documentino esperienza operativa e capacita' organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneita'; g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica; h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilita'; i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso". - Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i periodi d'imposta in corso al 1º gennaio 1998, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 1,9, del 3,10 e del 3,75 per cento. 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1º gennaio 1998, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'art. 31, nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000. 4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1º gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione. 5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale. 6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.". - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante "Norme in materia di imposta sul valore aggiunto , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n. 219, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma | Art. 10. (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facolta' di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi"; c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente"; d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma". 2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche, connesse o complementari. 3. Le minori entrate derivanti dall' attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge. 4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione. 5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato; b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicita' con il canone".
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (articoli 1-57)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288, S.O., al capo I reca: "Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni", (articoli 1-37). - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 17 e 24 del sopra citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 3 (Regolamento e tariffe). - 1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. 3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette. 4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge. 5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno. 6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'art. 15, nonche', limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19.". "Art. 4 (Categoria delle localita). - 1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale. 2. Il regolamento comunale deve specificare le localita' comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo' superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potra' essere superiore alla meta' di quella complessiva.". "Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio; f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. 1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.". "Art. 24 (Sanzioni amministrative). - 1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 10. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3. 5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'art. 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'art. 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.". - Si riporta il testo degli articoli 52 e 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1º gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. 4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo art. 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4. 7. (Comma abrogato).". "Art. 62 (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari). - 1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. 2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri: a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicita' esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione; c) indicazione delle modalita' di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalita' e termini di pagamento del canone; d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualita' tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicita' con il canone; e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore al doppio della stessa tariffa; f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici. 3. Il regolamento puo' anche prevedere, con carattere di generalita', divieti, limitazioni e agevolazioni. 4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformita' della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonche' alla immediata copertura della pubblicita' con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.".
| Art. 11. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;". 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;". 3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale". 4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;". 5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse. 6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilita'," sono inserite le seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,". 7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale". 8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso. 9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralita'". 10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente, a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato". 11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio". 12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso. 13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1. 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni della Autorita' di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita' bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza, limitano la propria attivita' all'ordinaria amministrazione, nella quale e' compresa l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati. 15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 46 della presente legge.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si intendono per: a) "Legge di delega : la legge 23 dicembre 1998, n. 461; b) "TUIR : testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) "Fondazione : l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; c-bis) "Settori ammessi : 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) "Settori rilevanti : i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre; e) "Autorita' di vigilanza : l'autorita' prevista dall'art. 2, comma 1, della legge di delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'art. 10; f) "Societa' bancaria conferitaria : la societa' titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la societa' titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la societa' risultante da operazioni di fusione della societa' bancaria conferitaria; 3) la societa' beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della societa' bancaria conferitaria; 4) la societa' che detiene il controllo delle societa' di cui ai punti 1), 2) e 3); g) "Societa' conferitaria : la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la societa' titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la societa' risultante da operazioni di fusione della societa' conferitaria; 3) la societa' beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della societa' conferitaria; 4) la societa' che detiene il controllo delle societa' di cui ai punti 1), 2) e 3); h) "Impresa strumentale : impresa esercitata dalla fondazione o da una societa' di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti; i) "Partecipazione indiretta : la partecipazione detenuta tramite societa' controllata, societa' fiduciaria o per interposta persona; j) "Conferimenti : i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni; k) "Fondi immobiliari : i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; l) "Direttiva 18 novembre 1994 : la direttiva 18 novembre 1994 del Ministro del tesoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi , adottata ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.". "Art. 2 (Natura e scopi delle fondazioni). - 1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. 2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.". "Art. 4 (Organi). 1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi: a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo; b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni; c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni; d) le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la meta' del totale dei componenti l'organo di indirizzo; e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo; f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi; g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalita' e onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di direttore generale della Societa' bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni; h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilita' che li riguardano; i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta; j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita' o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. 2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale. 4. L'organo di controllo e' composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. 5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione.". "Art. 5 (Patrimonio). - 1. Il patrimonio della fondazione e' totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralita'. Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditivita' adeguata. 2. La gestione del patrimonio e' svolta con modalita' organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attivita' della fondazione, ovvero puo' essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'art. 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della fondazione. 3. Il patrimonio e' incrementato dalla riserva prevista dall'art. 8, comma 1, lettera c), nonche' dalle altre componenti di cui all'art. 9, comma 4.". "Art. 6 (Partecipazioni di controllo). - 1. Le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e societa' che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. 2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile. 3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'art. 2359 del codice civile, quando: a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori; c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b). 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle di cui al comma 1, ne' conservare le partecipazioni di controllo gia' detenute nelle societa' stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'art. 25. 5. La scissione a favore di societa' controllate dalla fondazione non puo' riguardare partecipazioni di controllo in enti o societa' diversi da quelli previsti al comma 1. 5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente, a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.". "Art. 7 (Diversificazione del patrimonio). - 1. Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditivita' assicurando il collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in societa' anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. 2. Nella dismissione delle attivita' patrimoniali le fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruita' e non discriminazione. 3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla fondazione nella Societa' bancaria conferitaria sono previamente comunicate all'Autorita' di vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalita', gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorita' di vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la fondazione puo' procedere alle operazioni deliberate.". "Art. 25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio). - 1. Le partecipazioni di controllo nelle Societa' bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione. 1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1. 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Le partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita' di vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1. 3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.". - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 3.
| Art. 12. (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie: 1) al comma 1, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F"; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'"; b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il seguente: "Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle)." - 1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". 2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio".
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 11 (Durata dell'incarico). - 1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. 2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. 3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'art. 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. 4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.". - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
| Art. 13. (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, gia' individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di euro. 2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale. 3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante "Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1992, n. 1 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1992, n. 33: "Art. 7. - 1-1-bis. (Omissis). 1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975. 1-quater - 1-octies. (Omissis).". - Il decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, recante "Designazione dei comuni della provincia di Udine beneficiari del contingente di gasolio agevolato, destinato ad uso autotrazione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.: "Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1º-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi. 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea. 4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1º gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge. 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza. 7. A decorrere dal 1º gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. 8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. 9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1º gennaio 2005; c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale. 11. La commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, puo' deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica. 12. A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia. 13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a).". - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.: "Art. 12 (Oli emulsionati). - 1.-3. (Omissis). 4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c)del comma 10 dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno. 5. (Omissis).". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242, S.O. - Il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante "Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2000, n. 293. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante "Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2000, n. 37, e convertito in legge dall'art. 1 della legge 14 aprile 2000, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2000, n. 89: "Art. 1 (Modifiche al regime speciale dell'agricoltura). - 1. - 3. (Omissis). 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione dell'agevolazione di cui al numero 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1º gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati, nonche' alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo numero 5). 5. (Omissis).".
| Art. 14. (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)
1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di tidurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per l'anno 2003 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146, S.O.: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione) - (Art. 3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955; art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n. 760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952.) - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. (Art. 3, comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n. 634/1957.) Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. (Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.". - Le tariffe del provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, recante: "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 1986, riguardano, rispettivamente, T1 l'uso domestico per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda e T2 l'uso di riscaldamento individuale (con o senza uso di cottura cibi e produzione di acqua calda). - Per il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si rinvia alle note all'art. 1.
| Art. 15. (Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229. 2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente: "10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo". 3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e servizi, e' sostituita dalla seguente: "g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo". 4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48, entrata in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione: "Art. 2 (Oneri indiretti in materia di autotrasporto). - 1. Gli importi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a legge 35.500 e legge 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999. 1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente. 2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione. 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.". - Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.: "Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). - 1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998; c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2000, n. 144 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione: "Art. 2. - 1. (Omissis). 2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi , le parole: "23 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi e le parole: "90 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi .". - Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte. 4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla meta' della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. 5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione. 6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. 7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3. 8-bis. (Comma abrogato). 8-ter. (Comma abrogato). 9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. 10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa. 10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo". - Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19: a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti; e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa; g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo; h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila; i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.".
| Art. 16. (Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. 3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia. 6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini' previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell' ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente: "Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma 3. 2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1. 3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici". - Il testo dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: "3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza". - Il titolo del decreto legislativo del 12 maggio 1995 n. 195, e successive modificazioni e' il seguente: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.)". - Il testo dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2001) e' il seguente: "3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita', degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente e' autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001, sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999". - Il testo dell'art. 7 della legge del 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) e' il seguente: "Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificita' del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.". - Il titolo del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e' il seguente: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1999, n. 292). - Il testo della lettera h), comma 3, dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato) e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a)-g) (Omissis); h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale". - Per il testo del comma 2, dell'art. 48 della legge n. 165/2001 si veda in nota precedente. - Il testo dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente: "2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli art. 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo dell'art. 70, comma 4, del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente: 4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli art. 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47". - Il testo dell'art. 47, comma 1 del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente: "Art. 47. - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale".
| Art. 17. (Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni". 2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: "Art. 40-bis. - (Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. 4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".
Note all'art. 17: - Il testo del comma 3, dell'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoroalle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'art. 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni". - Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: "Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, com ma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".
| Art. 18. (Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione gia' operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi. 3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali. | Art. 19. (Assunzioni di personale)
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle universita', limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo' ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unita' di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validita' delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". 3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002". 4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa; b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche' delle conseguenti iniziative che si intendono assumere; c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre. 6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001. 7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto. 8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. 9. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002. 10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base. 11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. 12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, puo' partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea puo' partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale. 13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione, del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso. 15. Ai fitti dello sviluppo e del potenziamento dell'attivita' di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente indisponibilita' di posti di professore, la medesima Scuota puo' assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria.
Note all'art. 19: - Il comma 3 dell'art. 119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ) e successive modificazioni e' il seguente: "3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti:
===================================================================== | Rapporto medio dipendenti/ Fascia demografica | popolazione ===================================================================== fino a 999 abitanti.... | 1/95 --------------------------------------------------------------------- da 1.000 a 2.999 abitanti.... | 1/100 --------------------------------------------------------------------- da 3.000 a 9.999 abitanti.... | 1/105 --------------------------------------------------------------------- da 10.000 a 59.999 abitanti.... | 1/95 --------------------------------------------------------------------- da 60.000 a 249.999 abitanti.... | 1/80 --------------------------------------------------------------------- oltre 249.999 abitanti.... | 1/60
PROVINCIE
===================================================================== | rapporto medio dipendenti/ Fascia demografica | popolazione ===================================================================== fino a 299.999 abitanti.... | 1/520 --------------------------------------------------------------------- da 300.000 a 499.999 abitanti.... | 1/650 --------------------------------------------------------------------- da 500.000 a 999.999 abitanti.... | 1/830 --------------------------------------------------------------------- da 1.000.000 a 2.000.000 | abitanti.... | 1/770 --------------------------------------------------------------------- oltre 2.000.000 abitanti.... | 1/1000"
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 18 agosto 2000, n. 242 (Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado) e' il seguente: "2. Per fare fronte alla necessita' di garantire, in particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da carenze di organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia puo' provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per i seguenti soggetti: a) prioritariamente, per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1º aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle se periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di utilita' collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e dall'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81". - Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000) e' il seguente: "2. Il Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale e' autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unita', di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'". - Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e' il seguente: "3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'art. 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessita di inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 6". - Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 18 (Reclutamento di uditori giudiziari). - 1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'art. 1, avviene mediante tre concorsi, da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". - Il testo vigente dell'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999, viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3, si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio, 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8, all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni' territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi 7 e 8, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2, dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998, ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1994. n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1º gennaio 1994, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . 2. Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio". - Il titolo della legge 14 novembre 2000, n. 331, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269, e' il seguente: "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale". - La tabella A, allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e' la seguente: "Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2) Ripartizione dei volumi organici del personale delle Forze armate da conseguire alla data del 1º gennaio 2021.
===================================================================== Categorie Forza armata Esercito Marina Aeronautica
Ufficiali 12.050 4.500 5.700
Sottufficiali Aiutanti 2.400 2.178 3.000 Marescialli 5.583 5.774 6.480 Sergenti 16.108 5.624 16.800 ------ ------ ------ Totale 24.091 13.576 26.280
Volontari di truppa VSP 44.496 9.400 7.049 VFP 31.363 6.524 4.971 ------ ------ ------ Totale 75.859 15.924 12.020 ------- ------ ------ Totale generale 112.000 34.000 44.000". - Il testo dell'art. 29, comma 2, del sopracitato decreto legislativo n. 215/2001 e' il seguente: "2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella A allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' il seguente: "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali". - Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 vedasi in nota precedente. - Il testo dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente: "10. Al personale della societa' Poste italiane S.p.a. che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto puo' permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unita' che abbiano assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - Il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 (Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato aifini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "4. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il personale dipendente dell'Istituto puo' essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. - Il testo dell'art. 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2001) e' il seguente: "14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze) e' il seguente: "5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'".
| Art. 20. (Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia)
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni. 2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002. 3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attivita' delle stesse.
Note all'art. 20: - L'art. 21 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, come sostituito dall'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, e' il seguente: "Art. 13. - L'art. 21 e' cosi' sostituito: "1. Le spese inerenti il funzionamento delle commissioni comunali e quelle correlate alle verifiche e sopralluoghi previsti all'art. 20 sono poste a carico dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e vengono accreditate dalla regione siciliana sulla base di documentate richieste dei comuni interessati. 2. In caso di carenza di organici degli uffici tecnici, i comuni assegnatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza possono utilizzare una quota non superiore all'uno per cento dei finanziamenti medesimi per la copertura degli oneri relativi alla eventuale assunzione di personale tecnico a tempo determinato, per la durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 8, della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Dette assunzioni sono effettuate con chiamata nominativa da parte del sindaco. La predetta quota di finanziamento puo' essere utilizzata anche per la copertura degli oneri relativi a prestazioni di lavoro straordinario, anche in eccedenza a quello eventualmente gia' retribuito dalle amministrazioni comunali, nonche' per l'acquisto di beni strumentali d'ufficio finalizzati alle maggiori incombenze richieste alle amministrazioni medesime .". - Il comma 14 dell'art. 14 e l'art. 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), cosi' recitano: "14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1º dicembre 1997 n. 468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto". "Art. 23-quater (Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990). - 1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, lettere a) e b) sono aggiunti i seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale. ; b) al comma 2, lettera i-ter) dopo la parola: "immobili sono aggiunte le seguenti: ", da parte dei comuni . 2. All'art. 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale comitato tecnico, nominato dal Presidente della Regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresi' il piano degli interventi da realizzare con le disponibilita' residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, e provvede alla revisione del programma di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La Regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore .". - L'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa) e' il seguente: "Art. 1 (Autorizzazione di spesa e finalita). - 1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 2, della presente legge, e' assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato. 1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'art. 2. 2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi: a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale; b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale; c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto; d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati; e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici; f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente; g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonche' di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema; h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta; i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonche' per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorche' non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina; i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da parte dei comuni con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers. 3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni rilevati e l'evento sismico. 4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni".
| Art. 21. (Sostituzione dei carabinieri ausiliari)
1. In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di eta' non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito; b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.
Note all'art. 21: Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda in nota all'art. 19. Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331) e' il seguente: "Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate: a) Arma dei carabinieri....70%; b) Corpo della guardia di Finanza....70%; c) Corpo Militare della Croce Rossa....100%; d) Polizia di Stato....45%; e) Corpo di Polizia Penitenziaria....60%; f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco....45%; g) Corpo forestale dello Stato....45%. 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui art. 12, comma 1. 3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili. 5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa. 6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati, senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui ai presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1. 7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei comuni 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto. Tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei".
| Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonche' nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano conto della specificita' dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua partizione su base regionale. 3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche. 4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali. 5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto. 6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto. 7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro. 8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale. 9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8. 10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa. 11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore. 13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le universita'. 14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "straordinario" e' soppressa; b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002"; c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalita' nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma".
Note all'art. 22: Si riporta l'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425: "Art. 4 (Commissione e sede d'esame). - 1. La commissione d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, piu' il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5. 2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalita' predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente e' tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. a' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni. 3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. 4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non puo' superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite. 5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati. 6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove e' presentata la domanda di ammissione agli esami". - Si riporta l'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'art. 25, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato". Si riporta l'art. 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 477 (Incarichi di presidenza). - 1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito. 2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie: a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano; b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie puo' essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di piu' di una partecipazione, con il punteggio piu' favorevole, cui e' aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneita' conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso e' rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titolo degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonche' la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b) nonche' la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie. 3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si da' luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico e' conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si da' luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilita' ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati". Il testo dell'art. 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2) e' il seguente: "Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS). 2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'. 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. 7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6. 8. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare. in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 9. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Si riporta il comma 40 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dal presente articolo: "40. a' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalita' nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma".
| Art. 23. (Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2002. 2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia' previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per il triennio 2002-2004 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
Note all'art. 23: Il testo del comma 1º dell'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) e' il seguente: "Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico". Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494". Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente: "Art. 36 (Progressione economica del ruolo dei professori universitari). - La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati e' determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilita' dell'aumento biennale del 2,50 per cento. L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale. Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante, a parita' di posizione al professore della prima fascia. La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1º novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se piu' favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto. Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto e' conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera. In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento". Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonche' in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola) e' il seguente: "Art. 2 (Trattamento economico) 1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianita'. 2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno, il trattamento economico e' pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita', ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. 3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1º novembre 1987". Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
| Art. 24. (Patto di stabilita' interno per province e comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento. 2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, per l'anno 2002, il complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 6 per cento. 3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. 4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000. 5. Per gli anni 2003 e 2004, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmata indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria. 6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell' articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione Contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. 7. Gli enti locali emanano direttive affinche' gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6. 8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. 9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo dei trasferimenti ad esso spettante e' ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti. Le risorse che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista ai primo periodo. 10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati. 11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti. 12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria. 13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di febbraio 2002. 14. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Note all'art. 24: Si riporta il testo vigente dell'art. 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "Art. 28 (Patto di stabilita' interno). 1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sara' disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunita' montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999. Si terra' conto altresi' delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali". Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000): "Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno". 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti". Si riporta il testo vigente dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001): "Art. 59 (Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa). 1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati. 2. In particolare vengono promosse. sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: a) piu' aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. 5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle universita' che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999. 6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti". Si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 34. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi: a) fondo ordinario; b) fondo consolidato; c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale".
| Art. 25. (Finanza decentrata)
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificaziOni, e' sostituito dal seguente: "7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, il Ministero dell' interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti". 2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate, con decorrenza dall'anno 2002, le seguenti modificazioni:
a) le parole: "A decorrere dall'anno 1999" sono soppresse; b) le parole: "34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento"; c) le parole da: "del 50 per cento" fino a: "e' destinato" sono sostituite dalle seguenti: "e del 20 per cento"; d) al terzo periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro"; e) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni".
3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "I componenti degli organi di controllo della societa' sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La societa' di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno". 4. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia". 5. All' articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002"; b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Per gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002. 4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa e' corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno. 5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate". 6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti gia' la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione e' attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite. 7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori. 8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002. 9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 10. Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all'articolo 44 della presente legge una quota non inferiore all'85 per cento del totale delle disponibilita' del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate in 103.291.379,82 euro.
Note all'art. 25: Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1. - 1. a' istituita, a decorrere dal 1º gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le necessarie modalita' applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed e' versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. 7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalita' per effettuare la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti. 8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali ; b) la lettera d)-bis), introdotta dall'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' soppressa. 11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". Il testo dell'art. 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, con decorrenza dall'anno 2002, e' il seguente: "37. I proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'art. 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco e del 20 per cento alla provincia di Varese. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia e' pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni". Il testo dell'art. 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. I componenti degli organi di controllo della societa' sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La societa' di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. Al capitale della societa' partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della societa', sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verra' stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la societa' di gestione della casa da gioco". Il titolo dell'art. 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in societa' per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 5 marzo 1997, n. 59) era: Adempimenti sociali e rami d'azienda. Il testo dell'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 67 (Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002). 1. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1993, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell'art. 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2002. 2. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: "conseguentemente determinata sono inserite le seguenti: ", con i medesimi decreti ; b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono aggiunte le seguenti: "nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote . 3. Per gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002. 4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. 5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate".
| Art. 26. (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)
1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, e' incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale".
Note all'art. 26: - Si riporta il testo integrale dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24), come modificato dalla presente legge: "Art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni: a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio; b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria; c) il confronto tra il 1999 e il 2001 e' effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie. 2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti. 3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalita' stabilite dall'art. 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 6. Il comma 2-bis dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola: "2001 e' sostituita dalla seguente: "2002 . All'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) e' sostituito dai seguenti: (Omissis). 7. Al comma 1 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole "l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi . 8. Al comma 6, primo periodo, dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione sono sostituite dalle seguenti: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti e' concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione . 9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' rinviata al 1º gennaio 2002. 10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunita' montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunita' montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo, Per le comunita' montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunita' montane per le quali sono intervenute dal 1997 al 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunita'. I restanti contributi erariali spettanti alle comunita' montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani. 11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, e' incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali, ed e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale. 12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'art. 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 e' attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002. 13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, e' riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilita'. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilita' del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri gia' rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, giugno 1996. n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilita' mediante apposita certificazione la cui definizione, modalita' e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti. 14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale e' commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo e' da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'art. 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. E' inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'art. 31 comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalita' di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, e' attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265. 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. 17. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni piu' vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione gia' stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data. 19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti e' concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti. 20. (Omissis). 21. Fermo restando quanto previsto dall'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario e' determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000. 22. Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorita' competenti i relativi allegati esplicativi. 23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24): "Art. 28. - 1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comuni montane con i seguenti fondi: a)-b) (omissis); c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni". - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24): "11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali): "3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I, al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta".
| Art. 27. (Disposizioni finanziarie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali e' sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale. 2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonche' delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo. 4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunita' montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni e' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002. 5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un comune montano proveniente da altra comunita' montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunita' sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalita' applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno. 6. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro. 7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'ultima rata"; b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "E' data facolta' agli enti locali di iscrivere"; c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi".
8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento". 9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualita' d'imposta 1997 e successive. 10. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980. 11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato. 12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti. 13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilita' speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilita' delle somme. 14. La facolta' di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, puo' essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, tale facolta' puo' essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001. 15. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa vigente", sono aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato". 16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione". 17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni".
18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e' sostituito dal seguente: "1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle societa', comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni". 19. Gli immobili di proprieta' degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attivita' dirette a perseguire finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attivita', attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili puo' essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell' area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennita' di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24), v. nelle note all'art. 26. - Si riporta il testo vigente degli articoli 47, comma l, e 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "Art. 47 (Disposizioni generali) - 1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entita' dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o piu' rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato". "Art. 49 (Norme particolari per i comuni e le province). - 6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunita' montane e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti e' determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive". - Per il testo dell'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24), v. nelle note all'art. 26. - Per il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, v. nelle note all'art. 26. - Il testo dell'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: "Art. 66. - 1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validita' le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali): "3. A decorrere dall'anno 2000 alle province del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella e' attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione". - Si riporta il testo integrale degli articoli 161, 167 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dalla presente legge: "Art. 161 (Certificazioni di bilancio). - 1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario. 2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. 4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica. "Art. 167 (Ammortamento dei beni). - 1. E data facolta' agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo e ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'art. 229. 2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in conformita' all'art. 187". "Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto. 3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita' di utilizzo". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 6 giugno 1998, n. 191): "3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato art. 47, comma 2, l'esecutivita' della suddetta deliberazione e' differita alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalita' per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): "3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati". - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24): "Art. 11. - 1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonche' sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalita' indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e maggiorata del 20 per cento". - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice): "Art. 1. - La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1º gennaio 1980". "Art. 2 - Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo puo' avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procedera' d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme. Per le concessioni per le quali abbia gia' avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verra' automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi". "Art. 3. - Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'art. 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1º gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita. I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio". - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 19 (Contratti di servizio). - 1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validita', al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. 2. I contratti di servizio per i quali non e' assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli. 3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono: a) il periodo di validita'; b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita' delle corse; d) la struttura tariffaria adottata; e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita' di pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria; f) le modalita' di modificazione del contratto successivamente alla conclusione; g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto; h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto; i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella quantita' di servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto di servizio; l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, cosi' come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria. 4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalita' determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto. 5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1º gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991. 6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale". - Si riporta il testo integrale degli articoli l e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177 (Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati), come modificati dalla presente legge: "Art. 1. - 1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonche' dei comuni di Sorico in provincia di Como, di Seriate in provincia di Bergamo e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorche' non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente competente, e' autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato". "Art. 3. - 1. Il prezzo di cui all'art. 2 e' determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione. 2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, e' ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove e' sita l'area, il quale provvedera' all'accertamento mediante consulenza tecnica. 3. L'imposta di registro e' stabilita nella misura fissa di L. 100.000". - Si riporta il testo dell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come modificato dalla presente legge: "2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'art. 16 comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni". - Si riporta il testo integrale dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: "Art. 14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105. 1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle societa', comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettere e) ed f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento. 3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita. 4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo. 5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art. 18. 6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione". Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (v. nota all'art. 35 - Per l'argomento v. nelle note al presente articolo): "Art. 113 (Forme di gestione). - 1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati; f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116". - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (abrogato); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze. di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche". - La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292, s.o.). - La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211).
| Art. 28. (Trasformazione e soppressione di enti pubblici)
1. AL fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale. 2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:
a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale; b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica e' garanzia per la sicurezza; c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 29 e all'articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono essere comunque emanati. 5. La trasformazione di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica che i servizi siano piu' proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico. 6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. 7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali. 8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. 9. I bilanci consuntivi delle Autorita' indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome. 11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.
Note all'art. 28: - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il titolo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e' il seguente: "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325). - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 1. (Natura e finalita). - 1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalita' di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura. 2. Gli istituti hanno personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. 3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari di ciascun istituto. 4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonche' di formazione continua del personale".
| Art. 29. (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicita' di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza; c) attribuire a soggetti di diritto privato gia' esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entita' degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio. 3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "tremila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila abitanti"; b) le parole: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti," sono soppresse.
5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalita' per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonche' le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali. 6. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa sono trasferiti i compiti attribuiti al Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attivita' di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale societa' specifiche convenzioni. L'applicazione delle disposizioni di cui ai presente comma e' subordinata all'entrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. 7. Al fine di migliorare la qualita' dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale della informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonche' assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.
Note all'art. 29: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". - Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (Legge finanziaria 2000), e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera e), della legge 15 maggio 1997 n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti". - Il testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (Legge finanziaria 2001), e' il seguente: "Art. 59 (Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa). - 1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati. 2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: a) piu' aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera e) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. 5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle universita' che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999. 6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti". - Il testo dell'art. 90 della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: "Art. 90 (Sperimentazioni gestionali). - 1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonche' dall'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonche' il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'art. 10 del decreto legislativo 10 ottobre 1998, n. 368, non da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non e' soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti ne' comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta". - Il testo dell'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e successive modificazioni, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa)". - Il testo dell'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e' il seguente: "19. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unita'. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilita' gia' destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalita' ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti". - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
| Art. 30. (Attivita' di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro Spa, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro Spa, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
Nota all'art. 30: - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1997 reca: (Direttiva per la costituzione di apposita societa' cui trasferire i compiti della GEPI - S.p.a., in materia di lavori socialmente utili).
| Art. 31. (Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)
1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonche' sulle disponibilita' indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AIPA. 2. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualita' dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. 3. Nella stipula delle convenzioni, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:
a) localizzazione di strutture tecnologiche od operative nelle regioni meridionali; b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2; c) compresenza di soggetti pubblici o istituzioni a prevalente carattere pubblico.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, individua le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 e stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti iiiterministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed Interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
| Art. 32. (Contenimento e razionalizzazione delle spese)
1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonche' gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali. 2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.
Note all'art. 32: - Per il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e per il testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedasi in note all'art. 29. - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con dcorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - c) (Omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".
| Art. 33. (Serviti dei beni culturali)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalita' necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra' considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore".
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998. n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dalla presente legge: "Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo': a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa' secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'art. 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalita' necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra' considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore. 2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo. 3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1". - Il testo dell'art. 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attivita' concernenti: a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrita' e valore; b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite; d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca; e) l'organizzazione di attivita' didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione; f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione; h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati i regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti Interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
| Art. 34. (Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attivita' culturali)
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.
Note all'art. 34: - L'art. 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", cosi' dispone: "7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno dele-gato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1º ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, a tale fine e' autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilita' di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'art. 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attivita' connesse alla ricostituzione ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze". - L'art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispone: "5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte". - L'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000", cosi' dispone: "1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1º dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001".
| Art. 35. (Norme in materia di servizi pubblici locali)
1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie. 2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi. 4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui puo' essere affidata direttamente tale attivita'; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarita' del servizio a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. 6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. 7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. 8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando di gara. 10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio. 11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 12. L'ente locale puo' cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. 13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre datazioni patrimoniali a societa' di capitali di cui detengono la maggioranza, che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5. 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione". 2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresi' le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all' estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, e' comunque vietato alle societa' di capitali in cui la partecipazione pubblica e' superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attivita' imprenditoriali al di fuori del proprio territorio. 3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 puo' essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa' maggiore; b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la societa' affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati; d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la societa' affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.
4. Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze. 5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a societa' di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se gia' avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla societa' da essi partecipata. 6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull' intero ambito. 7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse e' dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. 8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in societa' di' capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico. 9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle societa' per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, e' conferita ad una societa' avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico. 10. La facolta' di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le societa' per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo. 11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonche' in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di societa' per azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui enti locali soci abbiano gia' deliberato al 10 gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, e' consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre datazioni patrimoniali attuali e future e' costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui e' attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile. 12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: "aventi rilevanza economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 113-bis"; b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: "assunzione diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione"; c) all'articolo 112, il comma 2 e' abrogato; d) all'articolo 115: 1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c)," sono soppresse e le parole: "per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di capitali"; 2) il comma 5 e' abrogato; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale";
e) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "per l'esercizio di servizi pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 113-bis"; f) all'articolo 118: 1) al comma 1, le parole: "societa' per azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e)," sono sostituite dalle seguenti: "societa' di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113"; 2) il comma 3 e' abrogato; g) all'articolo 123, il comma 3 e' abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati. 14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualita' e determinano le modalita' di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori. 15. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale) - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) societa' di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilita' sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita' stabilite dalle normative di settore. 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio". 16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 35: Per l'argomento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, v. nelle note all'art. 27. Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche): "Art. 9 (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato). - 1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'. 2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12, legge 23 dicembre 1992, n. 498. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti. 4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicita', i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralita' di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralita' di soggetti gestori.". Si riporta il testo degli articoli 1021, 1024, 1025 e 1026, del codice civile: "Art. 1021 (Uso). - Chi ha il diritto d'uso di una cosa, puo' servirsi di essa e, se e' fruttifera, puo' raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.". "Art. 1024 (Divieto di cessione). - I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.". "Art. 1025 (Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione). - Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di cio' che gode.". "Art. 1026 (Applicabilita' delle norme sull'usufrutto). - Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.". Si riporta il testo degli articoli 31, comma 8, 42, comma 2, lettera e), 112, 115, 116, comma 1, 118 e 123, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento v. nelle note all'art. 27), come modificati dalla presente legge: "8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art. 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.". "2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) - d) (Omissis); e) organizzazione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;". "Art. 112 (Servizi pubblici locali). - 1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 2. (comma abrogato). 3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.". "Art. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in societa' per azioni). - 1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie. 2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile. 3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili. 4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 5. (comma abrogato). 6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali. 7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile. 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.". "Art. 116 (Societa' per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali). - 1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 13-bis, e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.". "Art. 118 (Regime del trasferimento di beni). - 1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di societa' di capitali di cui al comma 13 dell'art. 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'art. 2343 del codice civile, nonche' gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla meta'. 2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda societa' per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di societa' per azioni ai sensi dell'art. 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di societa' per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. 3. (comma abrogato).". "Art. 123 (Norma transitoria). - 1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'art. 1l4 gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese. 2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 3. (comma abrogato).". Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.". Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): "Art. 8 (Conferenza Stato ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI. dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
| Art. 36. (Organici del personale)
1. In conseguenza delle attivita' poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilita', si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale. | Art. 37. (Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2002:
a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b). 3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
Note all'art. 37: Il testo della lettera c) dell'art. 37, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente: "3. Sono a carico della gestione: a) - b) (Omissis); c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale.". Il comma 34 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), cosi' recita: "34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importa al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENTALS). Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.". - L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) cosi' recita: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).".
| Art. 38. (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita', la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni; b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del quinquennio. 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresi' concessi ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale; c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi; d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. 7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 10 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. 8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso. 9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione. 10. Le disposizioni, di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
Note all'art. 38: L'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), cosi' recita: "Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici). - 1. Con effetto dal 1º luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilita', a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale; b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. 2. Con effetto dal 1º gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 e' elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilita'. 3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. 4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari. 5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del fondo sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. 7. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso. 8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del fondo sociale. 9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1º luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1º luglio 1988. 11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni. 12. Con effetto dal 1º gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, e' estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita', con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 13. Il presente articolo sostituisce l'art. 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140.". Il testo del comma 1, dell'art. 70, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2001), e' il seguente: "1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, e' concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con eta' pari o superiore a settantacinque anni.". Il comma 6 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: "6. Con effetto dal 1º gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si' trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "l'assegno sociale . Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entra il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.". L'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), cosi' recita: "Art. 2 (Aumento della pensione sociale). - 1. Con effetto dal 1º luglio 1988, la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno. 2. La misura dell'aumento e' pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilita' di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 3. L'aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. 4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. 5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari. 6. L'aumento e' posto a carico del fondo sociale ed e' corrisposto, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del fondo sociale. Tale sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. 8. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo. 9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1º luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi. 10. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140.". L'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), cosi' recita: "Art. 26. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri; 2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti. La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue. Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19. I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19. Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate. La pensione e' posta a carico del fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo. La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato. La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1º maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni". - L'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza di sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), cosi' recita: "Art. 10 (Sordomuti ultrasessantacinquenni). - Con effetto dal 1º maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di cui all'art. 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.". - L'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), e' il seguente: "Art. 19 (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche). - In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Agli ultrasessantacinquenni che si' trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilita', viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti. L'I.N.P.S. da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'I.N.P.S. sara' tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.". - L'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 212 (Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile), e' il seguente: "Art. 2 (Pensione ordinaria di inabilita). - 1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicuratore il titolare di assegno di invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. 2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. 3. La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni; b) per iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e' costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta' pensionabile, considerato il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento di detta eta' coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo. 4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti. 5. La pensione di inabilita' e' incompatibile con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. a', altresi', incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita' sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'art. 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidita', la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilita' e quello dell'assegno di invalidita'. 6. Ove l'inabilita' sia causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma e' corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa". art=39; Note all'art. 39: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328: "Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - Per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 85, comma 24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: "24. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce i criteri per meglio definire caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari". - Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, reca interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
| Art. 39. (Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione)
1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita' annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore. | Art. 40. (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)
1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Note all'art. 40: - L'accordo in materia di spesa sanitaria, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome il 3 agosto 2000, concerne l'assegnazione e la ripartizione, tra di esse, delle risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale. - Per effetto dell'art. 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), qui citato, tali risorse "sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004".
| Art. 41. (Finanza degli enti territoriali)
1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalita' del coordinamento nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420. 4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 41: - Il titolo del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.), e' il seguente: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente: "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali". - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - A.N.C.I., il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - U.N.C.E.M. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'A.N.C.I. e sei presidenti di provincia designati dall'U.P.I. Dei quattordici sindaci designati dall'A.N.C.I. cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. o dell'U.N.C.E.M. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti). - 1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonche' gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche; b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88; d) (fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86); e) (fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124); f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi. 1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonche' per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'imposta e' applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter. 2. L'imposta sostitutiva di cui ai comma 1, 1-bis e 1-ter e' applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei titoli. 3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalita' applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7". - Il testo vigente del comma 6 dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge e' il seguente: "6. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si fara' riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua piu' vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi". - Il titolo dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420 (Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.) era il seguente: (Prestiti da collocare all'estero - Comunicazione al Ministero del tesoro). - Il testo dell'art. 194, comma 3 del T.U., di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e' il seguente: "3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse". - Il titolo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e': Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248).
| Art. 42. (Riduzione del costo del debito pubblico)
1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', verra' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli pubblici sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attivita' di rimborso".
Note all'art. 42: - Il testo dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 11 (Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). - 1. L'art. 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'art. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso art. 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992: a) per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila; b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattrocentomila; c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila. 2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1, hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. 4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validita' e la tempestivita' delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', verra' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli pubblici sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attivita' di rimborso. 6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto". - Il testo vigente dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1981), e' il seguente: "Art. 38. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di: a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui all legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza il 1º gennaio dell'anno immediatamente successivo; b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro; c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".
| Art. 43. (Riduzione del costo del lavoro)
1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del contributo per la tutela di maternita', di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo; b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza: a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Note all'art. 43: - Il comma 1 dell'art. 78, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, cosi' recita: "Art. 78. - Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1º luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 49, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali". Gli articoli 82 e 83 del gia' citato decreto legislativo n. 151 del 2001, sono i seguenti: "Art. 82 (Oneri derivanti dal trattamento di maternta' delle lavoratrici autonome). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali. 2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione del'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'". "Art. 83 (Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle libere professioniste). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. 2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui all'art. 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5, dell'art. 75, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate. 3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casse". - Il comma 4 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - legge finanziaria 2000), cosi' recita: 4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi modificate: a) per i datori di lavoro: 1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 per cento; 2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso; 3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito nella misura del 2,48 per cento; 4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito nella misura del 2,22 per cento; 5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto dello 0,57 per cento; b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento". - La lettera o) del comma 1 dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), cosi' recita: "Art. 55. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) - n) (Omissis); o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della 1egge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;". - Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente: "7. Al fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui ,la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. - L'art. 60 della gia' citata legge n. 144 del 1999, cosi' recita: "Art. 60 (Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, della citata legge n. 448 del 1998. All'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo e' soppresso". - Il comma 7 dell'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - legge finanziaria 2001), cosi' recita: "7. L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250". - La legge 11 novembre 1983, n. 638, reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, concernente misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. a' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, - n. 310 dell'11 novembre 1983.
| Art. 44. (Sgravi per i nuovi assunti)
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3. 2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni. 3. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonche' nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.
Note all'art. 44: - Il testo del comma 6 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilita' e lo sviluppo), e' il seguente: "6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che: a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese gia' costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento e' commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998; b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca nel corso del periodo agevolato; d) l'indicazione della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di imprese o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque gia' occupato nelle medesime attivita' al 31 dicembre dell'anno precedente; e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5; f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'art. 6, comma 6, lettera f), del decreto 20 ottobre 1995, n. 527, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni". Gli articoli 87 e seguenti del trattato istitutivo della Comunita' europea, concernenti gli aiuti concessi dagli Stati, cosi' recitano: "Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regione economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione". "Art. 88 (ex art. 93). - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale". "Art. 89 (ex art. 94). - Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 88, paragrafo 3, nonche' le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura". - Il testo del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis). - L'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502 del 1º luglio 1999 (elenco delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006) e' il seguente: "Allegato I ELENCO DELLE REGIONI NUTS II INTERESSATE DALL'OBIETTIVO n. 1 DEI FONDI STRUTTURALI PER IL PERIODO DAL 1º GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2006. Germania: Brandenburg; Mecklenburg-Vorpommern; Chemnitz; Dresden; Leipzig; Dessau; Halle; Magdeburg; Thüringen. Grecia: Anatoliki Makedonia, Thraki; Kentriki Makedonia; Dytiki Makedonia; Thessalia; Ipiros; Ionia Nisia; Dytiki Ellada; Sterea Ellada; Peloponnisos; Attiki; Vorio Aigaio; Notio Aigaio; Kriti. Spagna: Galicia; Principado de Asturias; Castilla y Leœn; Castilla - La Mancha; Extremadura; Comunidad Valenciana; Andalucia; Regiœn de Murcia; Ceuta y Melilla; Canarias. Francia: Guadeloupe; Martinique; Guyane; Reunion. Irlanda: Border Midlands and Western. Italia: Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. Austria: Burgenland. Portogallo: Norte; Centro; Alentejo; Algarve; AÂores; Madeira. Finlandia: Itð-Suomi; Vðli-Suomi [1]; Pohjois-Suomi [1]. Svezia: Norra Mellansverige [1]; Mellersta Norrland [1]; øvre Norrland [1]. Regno Unito: South Yorkshire; West Wales and The Valleys; Cornwall and Isles of Scilly; Merseyside".
| Art. 45. (Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003. 4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
Nota all'art. 45: - Il testo dell'art. 144, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente: "5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversita' atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile provvede con le modalita' e le procedure di cui al comma 4 ed e' autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001 e di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003".
| Art. 46. (Fondo investimenti)
1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1. 3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo. 5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo.
Nota all'art. 46: - Il testo vigente dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a)-e) (Omissis); f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.".
| Art. 47. (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)
1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo' intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilita' con l'ordinaria attivita' di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la societa' per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati. 3. L'attivita' di cui al comma 1 e' svoLta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del Finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalita' dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche della prestazione di garanzie. 5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilita' operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti: "nonche' della Cassa depositi e prestiti", dopo le parole: "Le predette aziende o enti" sono inserite le seguenti: "e la Cassa depositi e prestiti" e al quarto periodo, dopo le parole: "sono esercitati dalle aziende ed enti predetti" sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti". 6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere finanziamenti volti a garantire l'integrita' e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina. 7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002. 8. All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I mutui eventualmente non contratti nell' anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003". 9. All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita' specifiche di interesse pubblico". 10. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 e' utilizzata per la progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 47: - Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile e' il seguente: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.". - Il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1999, n. 192) e' il seguente: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il testo vigente dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti, sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti, sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e dalla Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47.". - Il titolo della legge 14 agosto 1971, n. 817 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261), e' il seguente: "Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.". - Il testo vigente dell'art. 50, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione), come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 50 (Rifinanziamento dei programmi di investimento). - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti: a)-e) (Omissis); f) per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorita' stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000;". - Il testo vigente dell'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1977, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalita', ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita' specifiche di interesse pubblico; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria". - Il testo vigente dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300), e' il seguente: "Art. 1 (Obiettivi). 1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della citta' di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a: a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante est della citta', nonche' definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici; b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, nonche' acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di Villa Ada; c) assicurare la piu' efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonche' interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario; d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilita' urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilita' del Tevere con la sistemazione della sua portualita', la riorganizzazione delle attivita' aeroportuali nonche' il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie; e) qualificare le universita' e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura; f) costituire un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti; g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma.".
| Art. 48. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attivita' industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta e' comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C, 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C, 48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 4. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'art. 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 108 (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). 1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'art. 2195, primo comma, del codice civile, e' concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. 2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. 3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonche' per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. 4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non e' cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonche', con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attivita' di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici. 5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonche' le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie. 7. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalita' previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.". - La decisione del 13 marzo 2000 della Commissione europea concernente l'approvazione, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, dell'elenco delle regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C 175 del 24 giugno 2000. Si riporta il testo dell'art. 87 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea - ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957, supplemento ordinario, nella versione in vigore dal 1º maggio 1999 - (la numerazione degli articoli del presente trattato e' stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche): "Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella comunita' in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione.". - La comunicazione della Commissione europea che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C 45/5 del 17 febbraio 1996. - La comunicazione della Commissione europea che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 98/C 48/02, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 048 del 13 febbraio 1998. - Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, supplemento ordinario: "Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito; e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita; f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio; g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo. 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. 4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10.". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997, supplemento ordinario. - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997.
| Art. 49. (Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca; b) stabilire modalita' alternative alla restituzione del bene al proprietario; c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonche' il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati; d) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresi', che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonche' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.549,37 euro a 6.197,48 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso, e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b). 3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali.
Note all'art. 49: - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 35): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): "Quando e' accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui e' ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.". - Si riporta il testo degli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): "Art. 193 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile). 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. 2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire cinquemilioniottantamilasettecento. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. 4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.". "Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, e' ritirato il certificato di idoneita' tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione. 1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato. 2. Il veicolo e' restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia all'interessato. 4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203. 5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. 6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. 7. a' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel rcgolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.".
| Art. 50. (Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)
1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositarie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dall'articolo 49, comma 1, provvede:
a) a determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali; b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalita' attuative e operative dell'intervento previsto dal comma 1; c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilita' contabile; d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo; e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera a).
Note all'art. 50: - Per l'argomento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, v. nelle note all'art. 49. - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale): "Art. 12. - Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate. Il custode puo' anche essere autorizzato dall'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando cio' sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli. La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, e' effettuata dall'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali e' consegnato all'interessato. La stessa autorita' puo' disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute. Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1929, n. 827, e successive modificazioni. Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto. Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia. In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorita' di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso.".
| Art. 51. (Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)
1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato quanto alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge. 2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4. 3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura". 2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso".
Note all'art. 51: - Si riporta il testo degli articoli 18 e 19, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura): "Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive) - 1. E istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da: a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 1990; b) un contributo dello Stato determinato secondo modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. 2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).". "Art. 19 (Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura). - 1--3. (omissis). 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'art. 18 della presente legge, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'art. 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), e successive modificazioni: "Art. 14. - 1. a' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura". 2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali. 3. Il mutuo non puo' essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, puo' essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione puo' essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso. 4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. 5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 6. La concessione del mutuo e' deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui e' subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991. 8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito di tale procedimento. 9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme gia' erogate nei casi seguenti: a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano di cui al comma 5; c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1º gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 11. Il Fondo e' alimentato: a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale; c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 12. E comunque fatto salvo il principio di unita' di bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.". - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso), come modificato dalla presente legge: "4. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso.".
| Art. 52. (Interventi vari)
1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004. 2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28; r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13". 3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro". 4. E' attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 12i del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa. 5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale gia' disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente. 7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche. 8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio. 9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. 10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravita', che il versamento del prelievo avvenga con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. 11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta". 12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000. 13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 e' consentito fino al rilascio da parte dell'autorita' competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000. 14. Per finalita' di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale. 15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e' conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge. 17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. 18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione. 19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonche', per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro. 20.L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b). 3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi". 21. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane). - 1. Nei territori delle comunita' montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unita' indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunita' montane. 2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute. 3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge. 4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui. 5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile". 22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. 23. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unita' previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002. 24. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: "1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata. 4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita' di versare la meta' delle stesse e di versare la restante meta' in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo. 5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1 gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni. 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di versamento sono fissate dagli enti impositori"; b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo". 25. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 45 della presente legge. 26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002. 27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalita' per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessita' dell'intervento. 28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2 e 3 dei decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attivita' o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma e' concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni. 29. A valere sugli stanziamenti gia' assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990. 30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' ammessa anche per le indennita' riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si da' luogo al rimborso delle somme eventualmente versate. 31. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002. 32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici e' subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni. 33. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta mesi". 34. Per il completamento degli interventi per la continuita' territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro. 35. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacita' di offerta. 36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entita' dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato. 37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma e sono individuati annualmente gli istituti per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta e la misura massima dello stesso. 38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). 40. Le disponibilita' finanziarie non impegnate giacenti al 1 gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilita' del Ministero degli affari esteri. 41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "per attivita' formative" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute". 42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle localita' montane disagiate le aziende unita' sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attivita' di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalita' e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera. 43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro. 44. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: "lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 190.000". All'articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, le parole: "popolari di corte di assise di appello" sono sostituite dalle seguenti: "onorari del tribunale ordinario". E' abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. 45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e' autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico. 46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per cento. 47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi". 48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall' amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potra' intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori. 49.Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita' finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione. 50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma". 51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e 2000, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati. 52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le parole: "per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2005". 53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002"; b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368," sono inserite le seguenti: "ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria".
54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, e' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per l'anno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalita' e criteri per l'accesso al Fondo. 55. Le eventuali maggiori disponibilita' per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e gli enti pubblici, e le societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo."; b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: ", anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura e' ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero". 57. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984. n. 476. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo". 58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attivita' formativa gia' finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalita' previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. 59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di Concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare. 61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali. 62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 e' abrogato. 63. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7."; b) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS". 64. E' prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro. 65. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: "convenzione" e' aggiunta la seguente: "regionale". 66. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" e' autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico. 67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalita' per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali. 68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. 69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensivita' retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro. 71. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". 72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001. 73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002". 74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalita' di ricorso alla citata Societa' da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie puo' avvalersi della citata Societa' per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali. 75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni". 76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa". 77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni sono altresi' estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:
a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi; b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising; c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e province.
78. Le modalita' per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attivita' produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999". 80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresi' destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fonde unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine e' stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, e' stanziato l'importo di 2.500.000 euro. 83. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'". 84. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' sostituito dal seguente: "Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)". 85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e" sono soppresse. 87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonche' di quelli aventi natura obbligatoria. 88. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma di 51.645.690 euro nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 52: - Il testo del comma 28 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente: "28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle societa' per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.". - Il testo del comma 17 dell'art. 80 della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre l997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni: da a) ad r) (Omissis); r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28; r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13.". - Il testo dell'art. 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta) e' il seguente: "Art. 28 (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta). - 1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'art. 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorita'. 2. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta', nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresi' eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'art. 24 e degli interventi di cui all'art. 27. 4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per: a) associazioni di comuni; b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza; c) interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2. 5. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarieta' sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., nonche' i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria. 6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle citta'. 7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, 448.". - Il testo dell'art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e' il seguente: "Art. 13 (Fondo per l'associazionismo). - 1. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'art. 12. 2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.". Il testo del comma 1 dell'art. 101 della gia' citata legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 101 (Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia). - 1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, e' attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.". - Il testo dell'art. 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), introdotto dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.". - Il titolo del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, e' il seguente: Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1998, n. 303). - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e' il seguente: "Art. 2. - Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello statuto competono allo Stato le entrate derivanti: a) dalle imposte di produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale. Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.". - Il comma 1 dell'art. 92 della gia' citata legge n. 388/2000 e' il seguente: "Art. 92 (Interventi vari di interesse sanitario). - 1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica e' istituito un ente non commerciale dotato di personalita' giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente e' assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.". - Il Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 405 del 31 dicembre 1992. - Il Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993 stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 57 del 10 marzo 1993). - Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 1 del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e' il seguente: "15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i
| Art. 53. (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)
1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili. 2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
Nota all'art. 53: - Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), e' il seguente: "Art. 4 (Disposizini varie). - 1. All'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "le variazioni del luogo di custodia sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto decesso ; b) (omissis); c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3 , sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis . 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "presente legge , sono aggiunte le seguenti: "nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale . 4. All'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo , sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici esercizi . 5. All'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di emissione e sono sostituite dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o . 6. All'art. 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "e' versato all'entrata del bilancio dello Stato sono inserite le seguenti: "per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente . 7. (Omissis). 8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, e' riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza. 9. Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorita' portuale di Genova e' incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilita' a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo. 10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 e' stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorita' portuale di Genova e l'ILVA S.p.a. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonche', entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresi' prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998. 11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorita' portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 13. (Omissis). 14. All'art. 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: "della convenzione di Washington sono aggiunte le seguenti: "e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 . 15. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, puo' essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 16. (Omissis). 17. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, e' elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonche' per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni. 18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' e/o alla desertificazione e per le attivita' connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per lo svolgimento di attivita' di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, e' autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998. 19. In attuazione del protocollo di intenti del 1º marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita' nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997 con priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida. 20. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due anni sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai tre anni . 21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso. 22. (Omissis). 23. All'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi . 24. (Omissis). 25. All'art. 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "e 47, comma 12 sono sostituite dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9 . 26 - 27. (Omissis). 28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale. 29 - 30. (Omissis). 31. Il decreto di cui al comma 3 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
| Art. 54. (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. 2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione. 3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo; b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera; c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione; d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' del Fondo. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari. 6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
Nota all'art. 54: - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e successive modificazioni e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - e) (omissis); f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;".
| Art. 55. (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale. 2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realta' sociali interessate. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari. 4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
Nota all'art. 55: - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vedasi in nota all'articolo precedente.
| Art. 56. (Disposizioni in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano)
1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e' riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004. | Art. 57. (Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla societa' Ferrovie dello Stato Spa)
1. Al fine di consentire l'attribuzione alla societa' Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonche' all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 57: - Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza), e' il seguente: "3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta alle Camere, perche' sia trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, una relazione che documenti gli interventi realizzati con il relativo quadro economico.". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, e' il seguente: "Art. 3. 1. Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonche' dei principali corridoi ferroviari della penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i piu' importanti assi dell'Italia meridionale, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a. l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000.". Il testo dell'art. 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - (legge finanziaria 2001), e' il seguente: "78. Le risorse finanziarie conferite alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; all'art. 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/I del 20 ottobre 1998; all'art. 3, commi 5 e 7 e all'art. 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, sono attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. in conto aumento di capitale sociale per le finalita' previste dalle medesime leggi.".
| Art. 58. (Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento".
Note all'art. 58: L'art. 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 23 (Contributi a favore delle emittenti televisive) 1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1º settembre 1999, e' riconosciuto un contributo non superiore all'80 per cento, delle spese sostenute, compravate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. 2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conta capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comucazioni.". L'art. 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 ottobre 2001, n. 407, recante: "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di attribuzione dei contributi a favore delle emittenti televisive locali ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57", come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 1 (Benefici e ripartizione delle somme stanziate). 1. Possono beneficiare del contributo previsto dall'art. 23, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, di seguito denominata "la legge , i soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1º settembre 1999. 2. Le somme stanziate dall'art. 23, comma 3, della legge, nel limite di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000, di lire 84,8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi per l'anno 2002, sono attribuite agli aventi titolo quale contributo alle spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e per l'ammodernamento degli impianti medesimi, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. 3. Il contributo per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive e' attribuito nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per il trasferimento degli impianti televisivi. 4. Il contributo per l'ammodernamento degli impianti e' attribuito per le seguenti categorie di interventi: a) azioni di risanamento degli impianti di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001; b) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento per liberazione delle bande di frequenze attribuite al servizio UMTS - IMT 2000; c) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento e per diffusione per l'adeguamento al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze; d) sostituzione in tecnica digitale degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri. 5. I contributi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono erogati agli aventi titolo, in misura non superiore all'80 per cento delle spese sostenute debitamente documentate. La percentuale e' fissata in misura uguale per tutti i richiedenti. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme annualmente stanziate, la percentuale stessa e' ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento".
| Art. 59. (Disposizioni in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero)
1. La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aumentata per l'anno 2002 di 1,50 milioni di euro, e per l'anno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.
Nota all'art. 59: Il testo dell'art. 103, comma 6, della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente: "6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorita' verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46, la sonuna di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.".
| Art. 60. (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale"; b) al comma 1, dopo le parole: "16 giugno 1998, n. 209," sono inserite le seguenti: "nonche' alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999"; c) al comma 3, dopo le parole: "Abruzzo e Molise" sono inserite le seguenti: "e alle imprese agricole di cui al comma 1"; d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228". 2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Note all'art. 60: Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale). 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 nonche' alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, e' attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta. 2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati. 3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelli delle regioni Abruzzo e Molise e alle imprese agricole di cui al comma 1, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee. 4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della localizzazione . 5. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. 6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonche' al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria. 7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. 7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresi' finalizzate alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalita'.". Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo aricolo di orientamento e di garanzia - FEAOG - e che modifica ed abroga taluni regolamenti", e' pubblicato nella GUCE n. L 160 del 26 giugno 1999. Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e' il seguente: "Art. 17 (Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli). 1. Il rispetto del criterio fissato dall'art. 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, e' assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio e' assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attiva' di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati. 2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalita' che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato. 3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1º ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purche' esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.". - Il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto legislativo n. 228/2001 e' il seguente: "Art. 1 (Imprenditore agricolo). 1. (Omissis). 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.". - Il testo dell'art. 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) e' il seguente: "Art. 5 (Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali). 1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue: a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia' realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2; b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia' eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche, societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non puo' eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'art. 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. 2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2. 3. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'art. 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.".
| Art. 61. (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita' commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".
Nota all'art. 61: - Il testo dell'art. 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 45 (Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale nella regione Friuli-Venezia Giulia). 1. I contratti preliminari e definitivi gia' stipulati, relativi al trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione. 2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia. 3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche' di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita' commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3.".
| Art. 62. (Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera m), e' aggiunta la seguente: "m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati: a) le specifiche tipologie di azione da finanziare; b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2; c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento; d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta; e) le priorita' territoriali e tematiche; f) le categorie di soggetti beneficiari; g) le modalita' di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti".
Nota all'art. 62: Si riporta il testo vigente dell'art. 109 della legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 109 (Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile). 1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le annualita' successive si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie: a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti; b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo; c) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi; d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo; e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attivita' produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati; f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente; g) azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale; h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale; i) attivita' agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile; l) interventi per il miglioramento della qualita' dell'ambiente urbano; m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini. m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale; 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati: a) le specifiche tipologie di azione da finanziare; b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2; c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento; d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito d'imposta; e) le priorita' territoriali e tematiche; f) le categorie di soggetti beneficiari; g) le modalita' di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e d valutazione dei risultati conseguiti.". Nota all'art. 63: - Il testo vigente dell'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'lstituto superiore di sanita' possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilita' per i mutui.".
| Art. 63. (Modifica all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)
1. All'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole: "policlinici universitari a diretta gestione," sono inserite le seguenti: "gli ospedali classificati". | Art. 64. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realta' locale; b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati. 3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis".
Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 recante: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526", e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo). - 1. Il produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del relativo aggiornamento da parte delle regioni, nei termini e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione e duecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata; la sanzione e' ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni o si tratta di errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata. 2. II produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevato da una riserva, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorita' regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa. 3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1º settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata, Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1º settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realta' locale; b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale. 3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1º settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati. 3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel caso previsto dall'art. 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni. 5. Per gli impianti e reimpianti di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di uve da tavola, realizzati anteriormente al 1º settembre 1996 in difformita' con la normativa comunitaria e nazionale, non si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460". - L'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 179 del 14 luglio 1999), e' il seguente: "Art. 2. - 1. L'impianto di vigneti con varieta' come uve da vino ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, e' vietato fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza dei seguenti diritti: a) diritto di nuovo impianto di cui all'art. 3; b) diritto di reimpianto di cui all'art. 4; c) diritto di impianto prelevato da una riserva di cui all'art. 5 o all'art. 6, paragrafo 1, in caso di applicazione dell'art. 5, paragrafo 8. E' ugualmente vietato fino alla stessa data il sovrainnesto di varieta' di uve da vino su varieta' di uve diverse da quelle da vino. 2. Le uve ottenute dalle superfici: a) sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1º settembre 1998, e b) la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, o dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 822/87, non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. I prodotti ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltantose sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell'art. 16, puo' derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare. La deroga e' concessa: a) quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale, e/o b) autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo all'impianto sulla superficie interessata; a tal fine gli Stati membri possono anche far valere nuovi diritti di impianto previsti all'art. 6, paragrafo 1, e/o c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali diritti possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie equivalente in coltura pura, e/o d) qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato membro interessato. 4. Qualora si applichi il paragrafo 3, lettera a) o c), gli Stati membri impongono un'appropriata sanzione amministrativa ai produttori interessati. 5. Il paragrafo 3, lettera c), puo' essere applicato solo per una superficie che non superi l'1,2% della superficie vitata. 6. Quando si applica il paragrafo 3, lettera b): a) qualora i diritti che il produttore ottenga siano prelevati da una riserva, essi possono essere ottenuti solo ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, lettera b) e il produttore e'". - Il testo vigente dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente: "Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile".
| Art. 65. (Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unita' da pesca e a tutela dell'occupazione del personale marittimo)
1. Alle imprese armatrici di unita' da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attivita' cui il peschereccio e' funzionalmente orientato, nonche' alle imprese armatrici di unita' da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e' concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,50 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, e' elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999. 3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal citato regolamento (CE) n. 2847/93, e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unita' navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani:
a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualita' di comandante, puo' convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe al tra!fico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualita' di comandante possono convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate; b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi gravera' comunque l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1 febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.
Note all'art. 65: - Il testo dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. L 261 del 20 ottobre 1993) che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per migliorare l'efficacia del controllo delle attivita' di pesca, il Consiglio decide anteriormente al 1º gennaio 1996, in base alla procedura prevista all'art. 43 del trattato, se, in che misura e quando istituire per i pescherecci comunitari un sistema di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazione via satellite per la trasmissione dei dati. 2. Al fine di valutare la tecnologia da usare e i pescherecci da includere nel sistema summenzionato, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, attuano progetti pilota entro il 30 giugno 1995. A tal fine gli Stati membri fanno il necessario per istituire, per determinate categorie di pescherecci della Comunita', un sistema di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazioni via satellite per la trasmissione dei dati. Gli Stati membri possono attuare al contempo progetti pilota per valutare l'impiego di rilevatori automatici di posizione. 3. Nell'attuare i progetti pilota di cui al paragrafo 2, lo Stato membro del quale il peschereccio batte bandiera o nel quale il peschereccio e' registrato prende le misure necessarie per la registrazione, su supporto informatico, delle informazioni trasmesse o ottenute dai suoi pescherecci, indipendentemente dalle acque nelle quali operano o dal porto nel quale si trovano. Nel caso di pescherecci che operano in acque sotto la sovranita' o la giurisdizione di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera assicura la comunicazione istantanea di tali informazioni alle competenti autorita' dello Stato membro interessato. 4. Le norme particolareggiate per l'attuazione dei progetti pilota sono decise secondo la procedura di cui all'art. 36". - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201, reca: "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca". - L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 337 del 30 dicembre 1999), che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, reca: "Massimali e tassi d'intervento". - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1982, n. 53, reca: "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 ottobre 2000 reca: "Requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 22 dicembre 2000 reca: "Modificazioni al decreto del 5 ottobre 2000 concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare".
| Art. 66. (Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)
1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a decorrere dal 1 aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) di cui all'allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. 2. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti, le disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono destinate, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ad un apposito "Fondo per l'emergenza blue tongue" per il finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, l'agibilita' degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall' imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro per i bovini in eta' compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per i bovini di eta' compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le vacche a fine carriera produttiva; b) un indennizzo di 51, 64 euro a capo per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di eta' inferiore a 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi nel senso che l'indennizzo e' corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita. 4. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, e' estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti di cui all'allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1 gennaio 2004, in cento rate mensili. 5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dalla seguente: "a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".
Note all'art. 66: - Il testo della lettera b), comma 2, dell'art. 7-bis, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni e' il seguente: "2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di: a) (omissis); b) interventi per assicurare, in conformita' all'art. 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi". - La decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 293 del 10 novembre 2001. - Il testo dell'art. 7-ter, comma 6, del gia' citato decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla gia' citata legge 9 marzo 2001, n. 49, e' il seguente: "6. a' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualita', anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti e' attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti e' stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, e' assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo e' finalizzato principalmente a rafforzare le attivita' che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonche' la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrita' aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: art. 109, comma 1; art. 123, comma 1, lettera b), capoverso 2; art. 129, comma 1, lettera b)". - Il testo dell'art. 1 del decreto legge n. 1 del 2001 (vedasi in nota all'articolo precedente), e' il seguente: "Art. 1 (Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati). - 1. Il materiale specifico a rischio, cosi' come definito dal decreto del Ministro della sanita' del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, cosi' come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. 2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresi' per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. 3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresi' obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione. 4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attivita', ai sensi delle leggi vigenti. 5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza. 6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001, le seguenti indennita': a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale; b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio. 7. Le indennita' di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa. 8. Le regioni e le province autonome possono altresi' disporre eventuali ulteriori misure. 9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo' percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivita' per le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore. 10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001". - Il testo del comma 2 dell'art. 7-ter del gia' citato decreto-legge n. 1/2001, convertito, con modificazioni, dalla gia' citata legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni e' il seguente: "2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri". - Per la decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, vedasi in nota precedente. - Il testo dell'art. 129 della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 129 (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico). - 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa: a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003; b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita', nonche' delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002".
| Art. 67. (Programmazione negoziata in agricoltura)
1. IU finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo. 2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1. 3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto il seguente periodo: "Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse".
Nota all'art. 67: - Il testo dell'art. 124 della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 124 (Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti. Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse".
| Art. 68. (Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144)
1. A valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20 milioni di euro e' destinata al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Note all'art. 68: - Il testo dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale". - Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: "5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.".
| Art. 69. (Semplificazione delle procedure di spesa)
1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse. 2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Nota all'art. 69: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
| Art. 70. (Disposizioni in materia di asili nido)
1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di micro-nidi nei luoghi di lavoro. 5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281. 6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potra' superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarita' degli atti dovuti. 8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Note all'art. 70: - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ad autonomie locali), cosi' recita: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.". - L'art. 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e' il seguente: "Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui). - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'ammninistrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamnento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto. 3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.". - La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' la seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - c) (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria.".
| Art. 71. (Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali)
1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.
Nota all'art. 71: - La legge 5 febbraio 1992, n. 177, recante "Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.
| Art. 72. (Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004. 2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006. 3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.
Note all'art. 72: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5 e 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale): "Art. 1 (Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale). - 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1º gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche.". "Art. 2 (Requisiti e condizioni). - 1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) piu di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu di 57 anni di eta', su donne; b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attivita', per almeno cinque anni, in qualita' di titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale; b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto; c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita' dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura". "Art. 5 (Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale). - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' istituito presso l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" che opera mediante contabilita' separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali. 2. Per il periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 1996 con le modalita' stabilite dall'INPS. 4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2: a) per la quota pari allo 0,07 per cento e' destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1; b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento e' devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali. 5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione medesima.". "Art. 7 (Procedure per la concessione dell'idennizzo). - 1. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 2. 2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999. 3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilita' delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse. 4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilita' delle risorse del Fondo di cui all'art. 5. 5. Il Comitato di gestione puo disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.".
| Art. 73. (Assegnazione di fondi)
1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorita' della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto.
Note all'art. 73: - La legge 30 giugno 1998, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1998, n. 153 reca: "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.". - Il testo dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e' il seguente: "5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 e' ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE puo' rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.". - Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' il seguente: "Art. 50. - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti: a) - f) (omissis); g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalita', sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale e' riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorita' relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi gia' previsti dagli strumenti urbanistici nonche' il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilita' dell'opera con i territori attraversati.".
| Art. 74. (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)
1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto". 2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.
Note all'art. 74: - Il numero 123-ter) della tabella A, parte III, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto;". - Il comma 5 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente: "5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze e' prevista una riserva di frequenze: a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro; b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e' concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.".
| Art. 75. (Cessione di credito della regione Sicilia)
1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, puo' formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.
Nota all'art. 75: - Il testo dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e' il seguente. "Art. 55 (Disposizioni per la Regione siciliana). 1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana e' corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.".
| Art. 76. (Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)
1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
Nota all'art. 76: - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario: "3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.".
| Art. 77. (Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee)
1. E' approvata la decisione n. 2000/597/ CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee. 2. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.
Nota all'art. 77: - Si riporta il testo dell'art. 10 della decisione n. 2000/597/CE, del 29 settembre 2000, recante "Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 7 ottobre 2000, n. L 253: "Art. 10. 1. La presente decisione e' notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1º gennaio 2002, ad eccezione dell'art. 2, paragrafo 3 e dell'art. 4, i cui effetti decorrono dal 1º gennaio 2001. 2. a) Fatta salva la lettera b), la decisione 94/728/CE/Euratom e' abrogata con decorrenza 1º gennaio 2002. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', alla decisione 85/257/CEE/Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita', alla decisione 88/376/CEE/Euratom o alla decisione 94/728/CE/Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione. b) Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE/Euratom e della decisione 94/728/CE/Euratom rimangono applicabili al calcolo ed agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all'imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento al 50-55% del PNL di ciascuno Stato membro, a seconda dell'anno di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1988 al 2000. c) Per quanto riguarda gli importi di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri dovrebbero aver messo a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001, ai sensi delle norme comunitarie applicabili, gli Stati membri continuano a trattenere il 10% di tali importi a titolo di spese di riscossione.".
| Art. 78. (Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati ne] triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Note all'art. 78: - Il testo vigente dell'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente: "Art. 11-bis (Fondi speciali). 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11.". - Il testo delle lettere e) ed f) dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (vedasi nota precedente) e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - d) (omissis); e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.".
| Art. 79. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. | ALLEGATI E TABELLE
ALLEGATO A (Articolo 25, comma 7)
Isole Tremiti 1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa. - Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.
Pantelleria 2. Pantelleria. - Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie 3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. - Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.
Isole Egadi 4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. - Mare: fino a i miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 5. Ustica: Ustica. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie 6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la meta' della distanza tra Lipari e Salina. 7. Salina: Salina. - Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Suscitane 8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. - Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna 9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara. - Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Partenopee. 10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. - Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane 11. Ponza, Palmarola, Zannone. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. - Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.
Isole Toscane 13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. - Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di Grosseto. - Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. - Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
Isole del Mare Ligure 16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. - Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Tabella 1 (Articolo 32, comma 2)
CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
Amministrazione: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo --------------------------------------------------------------------
Legge n. 157 3.1.2.41 Contributo all'istituto 2.582 2.582 2.582 del 1992 cap.1730 nazionale per la fauna art. 7 selvatica Legge n. 56 3.1.2.17 Opera campana dei caduti 52 52 52 del 2001 cap.1611 di Rovereto ------------------- TOTALE 2.634 2.634 2.634
Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 03 - MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo --------------------------------------------------------------------
Amministrazione: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo --------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 3.1.2.4 Contributi ad enti 31.000 31.000 31.000 del 1995 art. 1 cap. 2280 istituti, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi -------------------- TOTALE 31.000 31.000 31.000
Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo --------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 1.1.2.1 Contributi ad enti, del 1995 art. 1 cap. 1160 istituti, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 8 8 8 Legge n. 678 4.1.2.3 Contributo del 1996 cap. 1806 all'associazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano 155 155 155 ------------------ TOTALE 163 163 163 Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 06 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Decreto del 11.1.2.3 Contributi per Presidente cap. 3103 l'assistenza delle della Re- collettività pubblica n. italiane 3.099 2.582 2.582 200 del 1967 Legge n. 948 2.1.2.2 Contributi agli del 1982 capp. 1161 enti a carattere e 1162 internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri 2.094 2.094 2.094 Legge n. 411 10.1.2.2 Contributo alla del 1985 cap. 2744 società "Dante Alighieri" 1.653 1.653 1.653 Legge n. 760 12.1.2.1 Assegno per il del 1985 cap. 3383 funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato 258 258 258 Legge n. 295 10.1.2.2 Contributo del 1995 cap. 2750 straordinario al Collegio del Mondo unito 2.169 2.066 2.066 Legge n. 505 15.1.2.3 Partecipazione del 1995 cap. 4042 italiana ad 17.1.2.2 organismi cap. 4232 internazionali 3.099 3.099 3.099 18.1.2.2 cap. 4332 19.1.2.2 cap. 4432 -------------------- TOTALE. 12.372 11.752 11.752 Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 07 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 4.1.2.3 Contributi ad del 1995 cap. 1692 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 9.229 9.229 9.229 Legge n. 97 11.1.2.3 Contributo al del 1968 cap. 2935 museo internazionale art. 1 delle ceramiche di Faenza 5 5 5 Regio decreto 25.1.2.1 Assegnazione per n. 1592 cap. 5483 il funzionamento del 1933 degli istituti art. 2 scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche 12.787 12.787 12.787 -------------------- TOTALE 22.021 22.021 22.021 Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 08 - MINISTERO DELL'INTERNO (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.1 Contributi ad del 1995 cap. 1286 enti, istituti, art. 1 associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 522 522 145 Legge n. 388 2.1.2.1 Contributi del 2000 cap. 1288 agli enti 516 - - art. 145 comma 85 -------------------- TOTALE 1.038 522 145 Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 09 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 4.1.2.4 Contributi ad del 1995 cap. 2251 enti, istituti, art. 1 associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 63.524 63.524 63.524 Legge n. 426 4.1.2.4 Contributo da del 1998 cap. 2252 erogare art. 1 all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (I.C.R.A.M.) 362 362 362 --------------------- TOTALE 63.886 63.886 63.886 Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.2 Contributi del 1995 cap. 1336 ad enti, art. 1 istituti, comma 43 associazioni, fondazioni ed altri organismi 487 487 487 -------------------- TOTALE 487 487 487 Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 12 - MINISTERO DELLA DIFESA (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 27.1.2.2 Contributi ad del 1995 cap. enti, istituti, art. 1, 4091 associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 7.230 7.230 7.230 -------------------- TOTALE 7.230 7.230 7.230 Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 13 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.2 Contributi ad del 1995 cap. 1661 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 6.714 6.714 6.714 -------------------- TOTALE 6.714 6.714 6.714 Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 3.1.2.3 Contributi ad del 1995 cap. 2121 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 20.175 20.175 20.175 Legge n. 774 2.1.2.5 Contributo del 1931 cap. 1571 all'Ufficio internazionale concernente l'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche 88 88 88 Legge n. 444 3.1.2.1 Contributo del 1998 cap. 2057 all'Associazione art. 3, Italia nostra 207 207 207 comma 5 Legge n. 400 3.1.2.1 Contributo al del 2000 cap. 2061 Fondo ambiente art. 3, italiano 258 258 258 comma 5 Legge n. 29 3.1.2.1 Contributo a del 2001 cap. 2065 favore art. 5, dell'Associazione comma 4 Reggio Parma Festival, alla Fondazione Festival pucciniano nonché all'Associazione Centro europeo di Toscolano 2.737 2.737 2.737 Decreto 5.1.2.1 Contributi per legislativo cap. 2610 gli archivi n. 490 privati di del 1999 notevole art. 41 interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto 199 199 199 Legge n. 237 7.1.2.3 Contributi del 1999 cap. 3232 statali art. 6 alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, all'Associazione Ferrara Musica e alla Fondazione Ravenna manifestazioni 2.582 2.582 2.582 Legge n. 400 7.1.2.3 Contributo alla del 2000 cap. 3233 Fondazione Scuola art. 3, di musica comma 6 di Fiesole 516 516 516
Legge n. 29 7.1.2.3 Contributo a del 2001 cap. 3235 favore art. 5, dell'Istituto comma 6 universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale 516 516 516 Legge n. 29 7.1.2.3 Contributo a del 2001 cap. 3236 favore art. 5, dell'Associazione comma 7 Amici del Teatro Petruzzelli di Bari 258 258 258 Legge n. 404 8.1.2.2 Contributo al del 2000 cap. 3491 Museo nazionale art. 4, del Cinema comma 2 "Fondazione Maria Adriana Prolo" per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso 516 516 516 Legge n. 534 3.1.2.1 Contributi del 1996 cap. 2051 ordinari ad art. 1 enti e istituti culturali 10.329 10.329 10.329 -------------------- TOTALE 38.381 38.381 38.381 Segue: TABELLA 1
Amministrazione: 15 - MINISTERO DELLA SALUTE (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.9 Contributi ad del 1995 cap. 2390 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 7.488 7.488 7.488 Legge n. 927 3.1.2.11 Contributo del 1980 cap. 3410 all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi 129 129 129 -------------------- TOTALE 76l7 7.617 7.611 Segue: TABELLA 1
CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE (in migliaia di euro) ==================================================================== amministrazione 2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- Economia e finanze 2.634 2.634 2.634 Attività produttive 31.000 31.000 31.000 Giustizia 163 163 163 Affari esteri 12.372 11.752 11.752 Istruzione, università e ricerca 22.021 22.021 22.021 Interno 1.038 522 145 Ambiente e tutela del territorio 63.886 63.886 63.886 Infrastrutture e trasporti 487 487 487 Difesa 7.230 7.230 7.230 Politiche agricole e forestali 6.714 6.714 6.714 Beni e attività culturali 38.381 38.381 38.381 Salute 7.617 7.617 7.617 -------------------- TOTALE GENERALE 193.543 192.407 192.030 TABELLA 2 (Articolo 45, comma 1)
==================================================================== 2002 2003 2004 Anno terminale -------------------------------------------------------------------- (in migliaia di euro) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (3.2.10.3 - cap. 7443) 5.165 - - 2016 - 30.987 - 2017 - - 30.987 2018
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080) - - 30.987 2018
Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095) 5.000 - - 2016 - 5.000 - 2017
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali "Torino 2006" (3.2.3.44 - cap. 7366) 17.123 - - 2016 - 14.323 - 2017
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap. 7443) 31.734 - - 2016 - 38.734 - 2017
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (25.2.3.3 - cap. 8957) 3.665 - - 2016 - 19.158 - 2017
MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco (7.2.3.2 - cap. 7401) 10.329 - - 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 - cap. 7191) 10.165 - - 2016 - 15.494 - 2017 - - 30.987 2018
Legge n. 144 del 1999, articolo 11, comma 1: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (2.2.3.6 - cap. 7174) 800 - - 2016 --------------------------------- TOTALE LIMITI DI IMPIEGO AUTORIZZATI 83.981 123.696 92.961 --------------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA 83.981 207.677 300.638
Prospetto di Copertura (Articolo 79, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) ==================================================================== 2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- (importi in milioni di lire)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti: Articolato 6.377,3 8.204,6 8.822,7 Pensioni minime e altro 2.183,9 2.170,1 2.170,1 Contratti pubblici e altro 2.029,7 3.879,9 4.291,3 Sgravi contributivi 1.382,2 1.508,6 1.532,9 Roma Capitale 103,3 103,3 103,3 Soppressione imposta sulle insegne 86,3 86,3 86,3 Effetti indotti 28,4 163,2 277,3 Altro 563,6 293,2 361,5
Tabella "A" 305,1 483,3 385,0
Tabella "C" 243,9 0,0 0,0
Minori entrate correnti: Articolato 2.123,0 2.460,4 2.156,8 Detrazioni carichi familiari 1.128,5 1.918,6 1.668,2 Modifica aliquote IRPEF 0,0 0,0 183,3 Soppressione INVIM 255,1 0,0 0,0 Proroga incentivi fiscali (netto) 630,6 367,2 238,6 Altro (netto) 108,8 174,7 66,8 --------------------------- Totale oneri da coprire 9.049,3 11.148,3 11.364,5
2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate: Articolato 5.247,1 2.894,2 2.102,2 Modifica aliquote IRPEF 831,5 581,0 0,0 Rivalutazione azioni, terreni edificabili e beni d'impresa (netto) 2.548,9 714,1 539,5 Modifica limiti deducibilità spese aziende farmaceutiche 0,0 89,3 51,1 Effetti indotti 855,6 1.353,1 1.369,2 Studi di settore 413,2 0,0 0,0 Riserve in sospensione di imposta 309,4 112,6 68,7 Anagrafe beni immobili 211,8 44,2 44,2 Altro (netto) 76,8 0,0 29,5
Riduzione spese correnti: Articolato 1.407,8 2.194,8 2.817,4 Misure scuola 199,6 486,2 831,7 Patto stabilità interno enti locali 110,5 224,1 339,3 Patto stabilità interno enti pubblici 80,1 141,5 204,0 Rimodulazione rimborso TCG 50,0 0,0 0,0 Riduzione consumi intermedi 220,0 0,0 0,0 Altro 127,0 127,0 91,1 Effetti indotti 620,7 1.216,1 1.351,3 Tabella "C" 0,0 260,7 379,7 Provvedimenti collegati 2.451,9 682,7 618,7
Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di cartolarizzazione di immobili e di fondi comuni di investimento 3,9 16,5 16,5
Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, in materia di Euro (effetto netto) 264,4 317,1 317,1
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi rilancio economia 2.183,6 349,1 285,1
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente 0,0 5.115,9 5.446,5 --------------------------- Totale mezzi di copertura 9.106,8 11.148,3 11.364,5
Margine 3.282,6 8.398,2 13.417,1
Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente 3.282,6 13.514,1 18.863,6
N.B. - La copertura è al netto di 981 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero, in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale. TABELLE
TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE TABELLA E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE ==================================================================== Ministeri 2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 571.590 647.194 594.397 Di cui: regolazione debitoria 2002: 318.038 2003: 342.583 2004: 342.583
Ministero delle attività produttive 4.015 4.000 5.165 Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 6.890 6.890 Ministero della giustizia 9.663 18.433 24.399 Ministero degli affari esteri 137.004 112.298 133.106 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 197.065 293.527 300.550 Ministero dell'interno - 10.083 10.083 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 22.291 20.660 20.660 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7.582 21.465 26.465 Ministero delle comunicazioni 19.648 4.648 4.648 Ministero della difesa 10.123 10.269 10.269 Ministero delle politiche agricole e forestali 1.368 329 2.911 Ministero per i beni e le attività culturali 8.031 28.981 28.981 Ministero della salute agricole e forestali 12.635 12.809 12.809 ----------------------------- TOTALE TABELLA A 1.001.015 1.191.586 1.181.333 TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE ==================================================================== Ministeri 2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 603.861 552.457 532.128 Di cui: regolazioni debitorie 2002: 75.000 2003: 75.000 2004: 75.000 limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2002: 24.506 2003: 34.714 2004: 60.701
Ministero delle attività produttive 43.317 79.469 105.291 Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1.000 1.000 1.000 Ministero della giustizia 20.658 20.658 20.658 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 70.217 71.282 7.500 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 77.469 129.114 232.406 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 300.178 536.806 796.935
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2002: 252.128 2003: 507.757 2004: 767.385
Ministero delle comunicazioni 5.165 5.165 5.165 Ministero della difesa 2.000 2.000 2.000 Ministero delle politiche agricole e forestali 56.475 58.975 58.975
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2002: 25.823 2003: 25.823 2004: 25.823
Ministero per i beni e le attività culturali 14.079 14.079 14.079 Ministero della salute 5.329.835 75.000 75.000
Di cui: regolazione debitoria 2002: 5.329.835 ----------------------------- TOTALE TABELLA B 6.524.254 1.546.005 1.851.137 TABELLA C STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- (migliaia di euro) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2107) 18.561 21.779 20.285
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2106) 15.050 15.021 15.120
Decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) 24.659 23.896 23.351
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola Superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) 10.357 10.036 9.808
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) 85.288 84.628 84.461
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) 272.938 161.191 137.180
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) 51.646 41.316 25.823
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p) 120.777 116.986 114.271 - Art. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. l680/p) 167.678 - -
Decreto legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Liquidazione enti soppressi) (3.1.2.21 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 1630) - - -
Decreto legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo - saccarifero (AGEA) (3.1.2.10 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1555) 25.162 - -
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) 506.817 490.663 489.776
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) 289 286 286
Decreto legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 154.937 154.937 154.937 - Art. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 92.962 92.962 92.962
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: - Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) 48.784 47.273 46.198 - Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) 472.733 472.733 472.733
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - Art. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) 12.822 12.396 12.123
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - Art. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) 221.424 219.038 218.606
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) 14.795 14.337 14.011
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: - Art. 2: Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.36 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 1719) 2.466 2.390 2.335
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 - Contributo ad enti - cap. 1613) 2.300 2.275 2.270
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) 10.850 10.514 10.274
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: - Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) 11.071 10.703 10.433
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) 24.659 23.895 23.351
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701). 1.906.242 - -
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: - Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) 4.932 4.779 4.670
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) 120.777 119.475 119.239
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi menti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - Art. 51: Contributo dello Stato in favore del l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) 1.873 1.835 1.797
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. l525/p) 162.034 110.880 108.128
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) 14.844 14.385 14.057
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) 5.032 4.879 4.769
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) 2.375.702 2.375.702 2.375.702 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777) 232.406 232.406 232.406 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) 438.988 438.988 438.988 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) 542.280 542.280 542.280
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) 325.594 316.111 308.035
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2l70/p) 145.979 141.458 138.238
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: - Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) 4.439 4.301 4.203 ----------------------------- 8.650.147 6.336.734 6.273.106
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) 24.659 23.895 23.351
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) 33.573 25.306 24.790
Legge n. 282 del 1991, decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) 243.235 206.583 206.583
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280; 5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 5107) 27.353 26.688 26.633
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero:
- Art. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) 114.139 101.639 99.522
- Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) 68.173 64.454 63.111 --------------------------- 511.132 448.565 443.990
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:
- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) 2.466 2.390 2.335
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) 2.466 2.390 2.335
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) 1.604.813 1.306.034 1.202.525 ----------------------------- 1.609.745 1.310.814 1.207.195
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. l768/p) 10.065 9.956 9.936
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) 142 141 140 -------------------------- 10.207 10.097 10.076
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) 2.959 2.867 2.802
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo - latino - americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) 1.726 1.673 1.635
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) 956 946 944
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) 277 274 273
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 452.912 497.813 546.515
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063) 2.768 2.738 2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti - cap. 1163) 10.797 10.236 10.215
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo 5.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) 5.032 4.978 4.968 -------------------------- 477.427 521.525 570.085
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973) 6.197 4.648 4.648
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547) 7.398 7.169 7.005
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) 377 313 373
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496) 123.293 121.964 121.724
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) - Università ed istituti non statali - cap. 5502) 108.196 107.030 106.819
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517) 125.809 124.453 124.208
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
- Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507/p) 6.189.150 5.923.972 5.812.929
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 5483) 19.219 19.012 18.974
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 5512) 41.920 40.622 39.697
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) 226.456 214.059 198.732
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) 1.575.194 1.601.275 1.601.275
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967) 30.987 30.987 30.987 --------------------------- 8.454.196 8.195.564 8.067.371 MINISTERO DELL'INTERNO Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) 25.162 24.891 24.842
Legge n. 968 del 1969 e decreto legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) 20.129 19.913 19.873
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) 3.422 3.385 3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) 906 451 125 -------------------------- 49.619 48.640 48.218
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 2754, 2756) 50.324 48.786 47.696
Decreto legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 Funzionamento - capp. 2068, 2069/p) 251 249 248
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251) 55.758 55.157 55.048
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - capp. 1550, 1565; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240) 60.752 59.227 57.965 -------------------------- 167.085 163.419 160.957
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661) 5.032 4.978 4.968
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) 1.578 1.529 1.495
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione del l'Ente nazionale per le strade:
- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7l69/p) 516.457 501.457 501.457
- Art. 3: Funzionamento (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/p) 516.457 516.457 516.457
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336) 425 420 419
Decreto legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al "Centro internazionale radio-medico CIRM" (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098) 755 747 745
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) 50.324 49.781 49.683
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) 249.181 246.496 246.010 --------------------------- 1.340.209 1.321.865 1.321.234
MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) 46.046 45.550 45.460
- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) 16.355 16.179 16.147
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) 8.324 8.234 4.450
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761) 1.973 1.912 1.868 --------------------------- 72.698 71.875 67.925
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca capp. 3053, 3055, 3060) 22.646 22.402 22.358
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1661) 5.860 5.797 5.785
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) 20.129 19.912 19.873 --------------------------- 48.635 48.111 48.016
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) 2.959 2.868 2.802
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943) 4.931 4.779 4.671
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3l92/p, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) 500.990 506.629 505.840
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363) 986 966 946
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) 3.452 3.345 3.269
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1507) 32.000 32.139 33.074 --------------------------- 545.318 550.726 550.602
MINISTERO DELLA SALUTE
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 3440) 18.871 18.668 18.631
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2.8 - Cr | programma capp. 8981, 8992 274522 151993 - - - 3 - Interno: 7.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali - cap. 2764 5165 - - - - - Ambiente e territorio: 4.2.3.10 Intese istituzionali di programma cap. 8101; 5.2.3.5 Intese istituzionali di programma capp. 8570, 8571 18181 - - - - - Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 Ente nazionale per le strade cap. 7173; 2.2.3.9 Intese istituzionali di programma cap. 7213; 3.2.3.4 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7415; 3.2.3.11 Aree depresse cap. 7546; 3.2.3.23 Intese istituzionali di programma capp. 7690, 7693, 7695; 4.2.3.10 - Intese istituzionali di programma - capp. 7932; 7933; 5.2.3.12 - Intese istituzionali di programma - capp. 8198; 8200 246625 315142 - - - 3 - Politiche agricole e forestali: 6.2.3.8 Intese istituzionali di programma - cap. 8599 13893 - - - - - Beni e attività culturali: 3.2.3.8 Intese istituzionali di programma - cap. 7621; 5.2.3.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8176; 6.2.3.5 -. Intese istituzionali di programma - capp. 8371, 8372 9059 - - -
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori: - ART. 5: Fondo per le agevolazioni alla ricerca (Istruzione, Università e ricerca: 25.2.3.2 - Ricerca applicata cap. 8932/p) 129114 180760 206583 - - 3
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuaLe e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): - ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap. 7212) 359937 309937 216975 - - 3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Economia e finanze - 3.2.3.17 Metanizzazione cap. 7150) 77469 77469 51646 - - 3 ------------------------------------------ 7777841 9913390 4857278 3150387
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe interventi per Venezia.
Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 139 del 1992; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b); Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite di impegno): - Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.7 Interventi per Venezia capp. 7186, 7187, 7189, 7191, 7193 32537 58360 58360 - - 3 - Beni e attività culturali: 10.2.3.2 Interventi per Venezia cap. 8911 516 516 516 - - 3
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 Fondo per Trieste - cap. 7490) 10000 10000 10000 - - 3 - Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 Aree depresse cap. 7380) 10165 10165 5000 - - 3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale: - ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome cap. 7505) 2066 2066 - - - 3 --------------------------------------- 55284 81107 73876 -
7. Provvidenze per l'editoria.
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni e attività culturali: 3.2.3.6 Editoria libraria cap. 7561) 2582 2582 2582 2582 2005 3 --------------------------------------- 2582 2582 2582 2582 =======================================
8. Edilizia residenziale e agevolata.
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Economia e finanze: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa cap. 7073) 88779 51646 - - - 3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 Edilizia abitativa cap. 7437) 41317 41317 41317 - - 3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 Edilizia di servizio - cap. 7348) 51646 - - - - -
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Economia e finanze: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa - cap. 7072) 23241 23241 23241 - - -
Legge n. 21 del 2001: Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione: - ART. 4. comma 2: Interventi per l'edilizia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 Edilizia abitativa cap. 7445) 15494 - - - - - - ART. 7, comma 3: Interventi per l'edilizia abitativa (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 Edilizia abitativa cap. 7446) 6817 - - - - 3 ----------------------------------------- 227294 116204 64558 -
9. Mediocredito centrale SIMEST Spa.
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299) 50000 - - - - -
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: - ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.23.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301) 77469 - - - -
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7298) 94718 103292 25823 - - 3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): - ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7298) 23034 - - - -
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7298) 17869 - - - -
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299) 36152 36152 281985 - - 3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7299) 38734 38734 38734 116203 2007 3 - ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7298) 25823 25823 25823 258228 2006 3 ----------------------------------------- 363799 204001 372365 374431
10. Artigiancassa.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Economia e finanze: 3.2.3.19 - Artigiancassa cap. 7165) 36023 - - - -
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Economia e finanze: 3.2.3.19 Artigiancassa cap. 7165) 15365 - - - - ----------------------------------------- 51388 - - - =========================================
11. Interventi nel settore dei trasporti.
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa: - Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 Trasporto rapido di massa - cap. 8163) 38734 64041 64041 - - 3 - Art. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 Trasporto rapido di massa - cap. 8165) 5165 5165 5165 - - 3
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.4 Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 8095) 44157 64815 64815 - - 3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) 4359061 5087100 5077100 4892396 2005 3
Decreto legislativo n. 250 del 1997; Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (articolo 7) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.12 Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7954) 45291 45291 - - - 3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione: - ART. 9-bis: Piano triennale per l'informatica e sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Service: - VTS) (Infrastrutture e trasporti:5.2.3.3 Informatica di servizio cap. 8079) 3873 7747 7747 - - - Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 Ferrovie dello Stato cap. 8122) 1808 1808 1808 7230 2008 3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali cap. 8151) 100709 100709 100709 704964 2011 3 - ART. 2, comma 5/a: Parco autobus (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali - cap. 8151) 32020 47514 47514 - - 3 - ART. 2, comma 6: Acquisto di autobus a basso impatto ambientate (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali cap. 8151) 15494 15494 15494 - - 3 - ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali cap. 8151) 516 516 516 4132 2012 3 - ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 Trasporto rapido di massa - cap. 8164) 25823 25823 25823 113621 2009 3 - ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 Ferrovie dello Stato cap. 8118) 2582 - - - - 3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza: - ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 Ferrovie dello Stato cap. 8119) 56810 56810 56810 172497 2007 3 - ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 Ferrovie dello Stato cap. 8120) 129114 129114 129114 387343 2007 1
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 Mobilità ciclistica cap. 8188) 13411 10829 500 - - 3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore: - ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 Opere marittime e portuali - cap. 7849) 39251 59909 59909 - - 3 - ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 Sistemi idroviari cap. 7900) 2582 2582 2582 - - 3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 144, comma 12: Linea ferroviaria Parma-La Spezia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 Ferrovie dello Stato cap. 8128) 2066 2582 - - - 3 - ART. 144, comma 13: Mutui per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome cap. 7511) 516 1033 1033 - - 3 - ART. 145, comma 48: Canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 Sistemi idroviari cap, 7901) 2582 2582 - - - 3 - ART. 145, comma 71: Servizio Fiera di Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 Trasporto rapido di massa cap. 8167) 15494 25823 - - - 3 ------------------------------------------ 4937059 5757287 5660680 6282183
Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto: - ART. 29: Costruzione, ammodernamento e acquisto immobili per il Corpo della Guardia di finanza (Economia e finanze: 7.2.3.1 Edilizia di servizio cap. 7822) 9813 22724 22724 - - 3 ----------------------------------------- 9813 22724 22724 -
13. Interventi nel settore della ricerca.
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca: - ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 Ricerca scientifica cap. 8920/p) 12911 - - - -
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia. - ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 Ricerca scientifica cap. 8921) 28405 28405 28405 - - 3
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: - ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Economia e finanze: 3.2.3.34 Ricerca scientifica cap. 7310) 5165 - - - -
Legge n. 10 del 2001: Navigazione satelLitare (Economia e finanze: 3.2.3.34 Ricerca scientifica cap. 7311; 4.2.3.24 - Navigazione satellitare - cap. 7572) 25823 - - - - ---------------------------------------- 72304 28405 28405 -
14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.
Legge n. 522 del 1999: Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale (articolo 2) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 Imprese navalmeccaniche e armatoriali cap. 7807) 6456 18076 18076 - - 3 ---------------------------------------- 6456 18076 18076 -
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale per ammortamento mutui (infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 Ente Nazionale per le Strade - cap. 7169) 1077329 1074230 1032914 - - 3
Legge n. 662 del 1996; Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 Opere stradali cap. 7142) 10329 10329 10329 123950 2016 3 - ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 Opere stradali cap. 7143) 10329 10329 10329 123950 2016 3 - ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata: decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle d'Agri (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade cap. 7175) 7747 7747 7747 - - 3 Decreto legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni per favorire l'occupazione: - ART. 19-bis: Realizzazione e potenziamento tratti autostradali (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7144) 38734 38734 38734 568103 2017 3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 3; Autostrade (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 Opere stradali cap. 7145) 41317 54228 54228 - - 3
Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca: - ART. 3, comma 1: Opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e Como (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.9 Opere varie - cap. 7502) 2500 - - - -
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 Opere varie - cap. 7159) 20658 20658 20658 - - 3
Legge n. 388 del 2000 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 144, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f) e g): Finanziamento iniziative per il miglioramento della viabilità e dei trasporti (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169) 51646 51646 64557 - - 3 - ART. 144, comma 8: Completamento dorsale appenninica Atina-Isernia (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7146) 2582 2582 - - - 3 - ART. 144, comma 10: Interventi viabilità nella regione Basilicata (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 Ente nazionale per le strade - cap. 7176) 1033 - - - - - ART. 144, comma 14: Realizzazione strada medio Adriatico-medio Tirreno (Infrastrutture e Trasporti: 2.2.3.6 Ente nazionale per le strade - cap. 7171) 8780 13428 8263 - - 3 - ART. 144, comma 16: Interventi infrastrutturali di collegamento con la Valle d'Aosta (Economia e finanze: 4.2.3.17 Province, comuni e comunità montane cap. 7535) 1549 1549 1549 - - 3 ------------------------------------------ 1274533 1285460 1249308 816003
17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.7 Edilizia giudiziaria cap. 7473) 51646 51646 327950 - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Economia e finanze: 4.2.3.15 Edilizia giudiziaria cap. 7528) 10329 23241 23241 - - 3 ---------------------------------------- 61975 74887 351191
19. Difesa del suolo e tutela ambientale.
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole e forestali: 6.2.3.1 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) 5165 5165 - - - 3
Decreto-legge n. 8 del 2987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità: - ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Economia e finanze: 3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile cap. 7448) 30987 - - - -
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo: Economia e finanze: 4.2.3.4 - Difesa del suolo cap. 7469 5165 5165 258228 - - 3 Ambiente e territorio: 4.2.3.9 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 8051 278887 588761 - - - 3
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Economia e finanze: 5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698) 58360 51646 46481 - - 3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale cap. 7082/p) 106291 106291 183760 - - 3 - ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente e territorio: 2.2.3.7 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico cap. 7281; 2.2.3.9 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale capp. 7300, 7301, 7302; 3.2.3.2 - Piani disinquinamento cap. 7535; 3.2.3.5 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale cap. 7611) 28405 - - - - - ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale cap. 7081/p) 2066 2066 - - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale cap. 7082) 77469 77469 206583 - - 3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 144, comma 15: Interventi di difesa del suolo nel bacino dell'Arno (Economia e finanze: 4.2.3.4 Difesa del suolo cap. 7470) 1033 2582 2582 - - 3 ----------------------------------------- 593828 839145 697634 -
21. Interventi in agricoltura.
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole e forestali: 2.2.3.3. - Cassa proprietà contadina cap. 7171) 15494 5165 - - - 3
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7439) 103291 - - - - - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Economia e finanze: 3.2.4.3 Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) 185924 - - - -
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico: - ART. 1, comma 1: Interventi strutturali per il settore agrumicolo (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624) 5165 - - - -
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7811) 2120 - - - -
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale: - ART. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810) 52214 - - - - 3 - ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810) 191089 185924 103291 - - 3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 129, comma 1, lettera a): Interventi allevamenti ovini (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 Zootecnica - cap. 7724) 10329 10329 - - - 3 - ART. 129, comma 1, lettera b): Prevenzione BSE (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 Zootecnica - cap. 7725) 10329 10329 - - - 3 - ART. 129, comma 1, lettera c): Influenza aviaria (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 - Zootecnica cap. 7726) 15494 15494 - - - 3 - ART. 129, comma 1, lettera d): Impianti viticoli (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7477) 12911 12911 - - - 3 - ART. 129, comma 1, lettera e): Crisi mercato degli agrumi (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.4 Informazione e ricerca cap. 7624) 12911 12911 - - - 3 - ART. 129, comma 1, lettera f): Impianti frutticoli colpiti da sharka (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7478) 2582 - - - - - ART. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7476) 20658 5165 - - -
Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale: - ART. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999 (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 Interventi nel settore agricolo e forestale cap. 7810) 25823 25823 - - - 3 ----------------------------------------- 666334 284051 103291 -
22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole e forestali: 6.2.3.1 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 8104) 6197 5165 - - - 3 --------------------------------------- 6197 5165 - -
23. Università (compresa edilizia).
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica cap. 8957/p) 154937 258228 353773 - - 3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica capp. 8957/p, 8960/p, 8964/p) 51645 74886 74886 - - 3 ----------------------------------------- 206582 333114 428659 -
25. Sistemazione aree urbane.
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 Fondo per Roma capitale cap. 7657) 113621 154937 103291 - - 3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 63, lettera a): Programmi di riqualificazione urbana (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.3 Edilizia abitativa cap. 7131) 105874 152355 - - - 3 ----------------------------------------- 219495 307292 103291 -
26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali.
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Ripiano deficit USL (Economia e finanze: 4.2.3.22 Ripiano deficit spesa sanitaria - cap. 7563) 3098741 1549371 - - - 3 ------------------------------------------ 3098741 1549371 - -
27. Interventi diversi.
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (Economia e finanze: 3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo cap. 7415) 20658 - - - -
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: - ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.2 - Formazione professionale capp. 7111, 7112) 13428 - - - -
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): Ambiente e territorio: 5.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8550/p 5165 - - - - Infrastrutture e trasporti: 6.2.3.4 Mezzi navali ed aerei capp. 8344, 8345, 8346 4545 - - - -
Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.19 Patrimonio culturale non statale - cap. 7647) 2500 - - - -
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Economia e finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 7493) 3079552 4127377 6714161 1032914 - 3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Economia e finanze: 5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646) 12911 - - - -
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3 Interventi nelle grandi città - cap. 7374) 5165 10329 10329 - - 3
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Economia e finanze: 3.2.3.14 Ente nazionale di assistenza al volo cap. 7116) - - - - -
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole e forestali: 5.2.3.2 - Pesca capp. 7991, 7992, 7994, 7997,7999, 8002) 19671 15494 10329 - - 3
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (Interno: 7.2.3.2 Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401) 20142 20142 20142 - - 3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale (Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali cap. 7520) 28405 15494 15494 - - 3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (Salute: 2.2.3.2 Ricerca scientifica cap. 7010) 77469 77469 - -
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.3.2 Finanziamento enti locali - cap. 7236) 113621 105874 103291 - - 3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 Occupazione cap. 7141) 568103 516199 516199 - - 3 - ART. n. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Economia e finanze: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499) 145124 160102 160102 - - 3
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.3.2 Finanziamento enti locali - cap. 7232) 116203 - - - -
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996. Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (articolo 1-bis) (Economia e finanze: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) 154937 - - - -
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.3.3 Altri interventi enti locali cap. 7239) 98127 98127 98127 - - 3
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Economia e finanze: 4.2.3.14 - Occupazione cap. 7525) 77469 - - - -
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: - ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 - SACE cap. 7401) 41371 46481 - - - 3 - ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 - SACE cap. 7400) 51646 - - - -
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica: - ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Economia e finanze: 3.2.3.9 - Edilizia scolastica - cap. 7080) 30987 30987 30987 - - 3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo I) (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 Opere varie - cap. 7156) 15494 15494 15494 216912 2018 1
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.3.3 Altri interventi enti locali - cap. 7243) 103291 103291 103291 - - 3 - ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Economia e finanze: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) 696461 950136 920116 1761119 - 3 - ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Salute: 2.2.3.3 Riqualificazione assistenza sanitaria cap. 7040) 309874 - - - -
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000 - ART. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia sanitaria (Salute: 2.2.3.5 Edilizia sanitaria cap. 7090) 15494 - - - -
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.3.3 Edilizia di servizio cap. 7245) 11879 11879 10071 - - 3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Economia e finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato cap. 7335) 41317 41317 41317 619748 2019 3 - ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (Economia e finanze: 3.2.3.17 - Metanizzazione cap. 7151) 5165 5165 5165 25823 2009 3
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): - ART. 55: Contributo a titolo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome cap. 7507) 5165 5165 5165 - - 3
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (Economia e finanze: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali cap. 7366) 17560 17560 17560 - - 3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 141, comma 1: Interventi per il patrimonio idrico nazionale (Economia e finanze: 3.2.3.37 Risparmio idrico e utilizzo acque reflue cap. 7328) 23757 47514 47514 - - 3 - ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Difesa: 10.2.3.2. Attrezzature e impianti cap. 7127; 11.2.3.2 Attrezzature e impianti cap. 7177; 26.2.3.2 Attrezzature e impianti cap. 7510) 103291 103291 103291 - - 3
Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 e altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (Beni e attività culturali: 3.2.3.2 Enti ed attività culturali - cap. 7431; 4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale cap. 7881; 4.2.3.7 Piani per l'archeologia cap. 7981; 5.2.3.4 Archivi statali cap. 8121; 6.2.3.3 Patrimonio culturale non statale - cap. 8314; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale cap. 8336; 7.2.3.3 Contributi ad enti ed altri organismi cap. 8521; 9.2.3.2 Patrimonio culturale non statale - cap. 8782; 9.2.3.3 - Patrimonio culturale statale cap. 8804) 35687 - - - -
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali (Beni e attività culturali: 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale capp. 8314, 8316; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale capp. 8336, 8337; 7.2.3.4 - Patrimonio culturale statale cap. 8542) 20400 25306 - - - 3
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati: - ART. 22, comma 1: Acquisto ricevitori-decodificatori (Comunicazioni: 4.2.3.4 Apparati di comunicazioni cap. 7590) 38411 12911 - - - 3 - ART. 23, comma 1: Contributi a favore delle emittenti televisive locali (Comunicazioni: 4.2.3.3 Radiodiffusione televisiva locale cap. 7580) 52524 - - - -
Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica (Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali cap. 7521) 51646 - - - -
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo: - ART. 10, comma 4: Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico (Attività produttive; 3.2.3.10 - Fondo rotazione prestito risparmio turistico cap. 7460) 3615 - - - - - ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive; 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive cap. 7359) 103405 77582 75000 - - 3 -------------------------------------------- 6341635 6640686 9023145 3656316 --------------------------------------------- TOTALE 27566394 29104348 24638453 16044768
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 699): Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 29 settembre 2001. Assegnato alla 5^ commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 ottobre 2001, con pareri delle commissioni 1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5^ commissione il 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre 2001. Relazione scritta presentata il 1 novembre 2001 (atto n. 699 e 700/A - relatore sen. Tarolli). Esaminato in aula il 4 ottobre 2001 (deliberato stralcio art. 35, comma 2 che forma l'atto S.699-bis) il 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 novembre 2001 e approvato il 15 novembre 2001. Camera dei deputati (atto n. 1984): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 novembre 2001, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla V commissione il 27, 28 e 29 novembre 2001; il 4, 5, 6 e 7 dicembre 2001. Relazione scritta presentata il 7 dicembre 2001 (atto n. 1984/A 1985/A - relatore on. Conte. Esaminato in aula il 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dicembre 2001 e approvato con modificazioni il 19 dicembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 699-B): Assegnato alla 5^ commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 dicembre 2001, con pareri delle commissioni 1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5^ commissione il 20 e 21 dicembre 2001. Esaminato in aula il 21 dicembre 2001 e approvato il 22 dicembre 2001. |
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