Gazzetta n. 25 del 2002-01-30
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 dicembre 2001
Revoca dell'autorizzazione concessa ai laboratori per svolgere analisi nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del Dipartimento della qualita'
dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il provvedimento amministrativo con il quale il laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Genova, ubicato in via Rubattino n. 6 e' stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi e' prevista la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Genova, ubicato in via Rubattino n. 6, non ha adempiuto a quanto previsto dalla citata circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000 e non ha attivato alcuna procedura rivolta ad ottenere l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da parte di organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con il relativo provvedimento amministrativo di cui in premessa, al laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Genova, ubicato in via Rubattino n. 6 ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico e' revocata.
Art. 2.
La revoca di cui al presente decreto non preclude la possibilita' di ottenere in futuro l'autorizzazione di questo Ministero, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico, qualora dimostra il possesso dell'accreditamento rilasciato da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003, come previsto dalla circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
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