Gazzetta n. 25 del 2002-01-30
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 gennaio 2002
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. - S.r.l.", in Thiene, ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta "Grana Padano" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del Dipartimento della qualita'
dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Grana Padano", nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 7 agosto 1998 con il quale l'organismo "C.S.Q.A. - S.r.l." e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Grana Padano";
Visto il decreto 19 luglio 2001 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo "C.S.Q.A. - S.r.l." e' stata prorogata di novanta giorni a far data dal 20 agosto 2001;
Visto il decreto 15 novembre 2001 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 luglio 2001, e' stato differito di sessanta giorni a far data dal 20 novembre 2001;
Vista la comunicazione del consorzio di tutela del formaggio Grana Padano datata 21 dicembre 2001 con la quale viene sciolta la riserva concernente la designazione dell'organismo di controllo di cui alle premesse del citato decreto 15 novembre 2001;
Considerato che l'organismo di controllo "C.S.Q.A. - S.r.l." ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la D.O.P. "Grana Padano" allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 17 luglio 2001, protocollo n. 63247 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla D.O.P. predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la D.O.P. "Grana Padano";
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine "Grana Padano", registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996, rilasciata, con decreto 16 luglio 1998, all'organismo privato di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", in seguito denominato "C.S.Q.A. S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e prorogata con decreti 19 luglio 2001 e 15 novembre 2001 fino al 19 gennaio 2002, e' rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il "C.S.Q.A. S.r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
Art. 3.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. S.r.l." non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Grana Padano", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di tre anni a far data dall'11 gennaio 2002.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "C.S.Q.A. S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Art. 5.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. S.r.l." comunica, con cadenza mensile, al Ministero delle politiche agricole e forestali, alle regioni e alla provincia autonoma di cui all'art. 6 e agli enti e soggetti individuati dal Ministero, le attestazioni di conformita' rilasciate ai soggetti immessi nel sistema di controllo per la corrispondente categoria.
Art. 6.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. S.r.l." e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Roma, 11 gennaio 2002
Il direttore generale reggente: Ambrosio
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