Gazzetta n. 25 del 2002-01-30
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474
Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 6;
Visti gli articoli 98, 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 254, 256, 257, 258, 260 e 261 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Acquisiti i pareri resi dalla IX commissione della Camera dei deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Autorizzazione alla circolazione di prova
1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attivita' di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonche' gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validita' annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione e' utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e' presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purche' tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenenti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
- Si trascrive il testo del punto 6) dell'allegato A
della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999):
"6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di
prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
98, 100, 101 e 102.".
- Per i riferimenti agli articoli 98, 100 e 101 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) si veda nelle note all'art. 4. Si trascrive
il testo dell'art. 102:
"Art. 102 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e
distruzione di targa). - 1. In caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di
Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della
denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola
delle targhe, senza che queste siano state rinvenute,
l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale
della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con
le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 e' consentita
la circolazione del veicolo previa apposizione sullo
stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo
bianco riportante le indicazioni contenute nella targa
originaria; la posizione e la dimensione del pannello,
nonche' i caratteri di iscrizione devono essere
corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe
devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento
tali dati non siano piu' leggibili, l'intestatario della
carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. una
nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di
circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1
deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in
caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una
sola delle targhe di immatricolazione o della targa per
veicoli in circolazione di prova non provvede agli
adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il
pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e
integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".
- Per i riferimenti agli articoli 254, 256, 258 e 260
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada) si veda nelle note all'art. 4.
Si trascrive il testo degli articoli 257 e 261:
"Art. 257 (Art. 100 cod. str.). Criteri per la
formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei
rimorchi. - 1. I criteri per la formazione dei dati
riportati nelle targhe di cui all'art. 100, comma 9, del
codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al
presente titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 246, il
Ministro dei trasporti puo', in caso di particolari
esigenze, stabilire una successione ed un impiego di
caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma
1 della suddetta appendice XII.".
"Art. 261 (Articoli 100 e 101 cod. str. - Modelli di
targhe). 1. I modelli delle targhe sono depositati presso
il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C.
2. (Comma soppresso dall'art. 156, decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 93, 110 e 114
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di
circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di
circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
per i casi previsti dal comma 5, da' immediata
comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico
registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della
legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. i tempi e le modalita' di tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Alla
medesima sanzione e' sottoposto separatamente il
proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario
con facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di
riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. La carta di circolazione
e' ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata
all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di Polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che
utilizza tali veicoli per i servizi di Polizia stradale.
A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata,
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha
immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa
deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
l'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente a
servizio di Polizia stradale. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. e del Pubblico registro
automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi
informatici compatibili. La determinazione delle modalita'
di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino e' disciplinata dal regolamento.".
"Art. 110 (Immatricolazione, carta di circolazione e
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione delle
macchine agricole). - 1. Le macchine agricole indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e
lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su
strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio
della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello
stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b),
punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1,
ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a
1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, per circolare su strada sono soggette al
rilascio di un certificato di idoneita' tecnica alla
circo-lazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione sono rilasciati
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio
provvede alla immatricolazione delle macchine agricole
indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e
punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5
t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, a nome di colui che dichiari di essere
titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa
che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di
macchine agricole, nonche' a nome di enti e consorzi
pubblici.
3. Il trasferimento di proprieta' delle macchine
agricole soggette all'immatricolazione, nonche' il
trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del
titolare devono essere comunicati entro trenta giorni,
unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di
circolazione, all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e
dall'intestatario della carta di circolazione. Detto
ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la
trascrizione del trasferimento di proprieta' consista in un
atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra' acquisire anche
la dichiarazione di assunzione di responsabilita' e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le
modalita' indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto
applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprieta' e'
condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei
requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione e del
certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' per
gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
per la quale non e' stata rilasciata la carta di
circolazione; ovvero il certificato di idoneita' tecnica
alla circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
non osservando le prescrizioni contenute nella carta di
circolazione ovvero nel certificato di idoneita' tecnica,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di
proprieta', di sede o di residenza ed abitazione nel
termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione o del certificato di idoneita'
tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.".
"Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine
operatrici). - 1. Le macchine operatrici per circolare su
strada devono rispettare per le sagome e masse le norme
stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite
dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette ad immatricolazione presso gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta
di circolazione a colui che dichiari di essere il
proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli
99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti
quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate
macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su
strada devono essere munite di una targa contenente i dati
di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono
essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella
titolarita' del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalita' per l'immatricolazione e la targatura
sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto, alle medesime sanzioni amministrative,
comprese quelle accessorie, previste per le analoghe
violazioni commesse con macchine agricole.".
- Si trascrive il testo dell'art. 236 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
"Art. 236 (Art. 78 cod. str.) - (Modifica delle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Ogni
modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra
quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed
individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che
determini la trasformazione o la sostituzione del telaio,
comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso
l'ufficio (provinciale) della Direzione generale della
M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che
ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e'
effettuata da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei
lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un
certificato di approvazione, l'ufficio (provinciale) della
Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita
e prova e' quello nel cui territorio di competenza ha sede
la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In
tale caso la certificazione dei lavori deve essere
costituita dal complesso di tutte le certificazioni,
ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata
dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante
autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interessi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del
veicolo, e' subordinata al rilascio, da parte della casa
costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo
diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora
tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di
ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione
della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una
relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che
attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in
questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e
prova presso l'ufficio (provinciale) della Direzione
generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della
ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto
attestato dalla relazione predetta, prima che venga
eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica
viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato
d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con
esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante
l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i
cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla
modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le
competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto
della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e
delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche'
delle particolari collocazioni territoriali delle ditte
costruttrici o trasformatrici.".



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 6;
Visti gli articoli 98, 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 254, 256, 257, 258, 260 e 261 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Acquisiti i pareri resi dalla IX commissione della Camera dei deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Autorizzazione alla circolazione di prova
1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attivita' di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonche' gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validita' annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione e' utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e' presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purche' tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenenti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
- Si trascrive il testo del punto 6) dell'allegato A
della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999):
"6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di
prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
98, 100, 101 e 102.".
- Per i riferimenti agli articoli 98, 100 e 101 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) si veda nelle note all'art. 4. Si trascrive
il testo dell'art. 102:
"Art. 102 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e
distruzione di targa). - 1. In caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di
Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della
denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola
delle targhe, senza che queste siano state rinvenute,
l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale
della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con
le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 e' consentita
la circolazione del veicolo previa apposizione sullo
stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo
bianco riportante le indicazioni contenute nella targa
originaria; la posizione e la dimensione del pannello,
nonche' i caratteri di iscrizione devono essere
corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe
devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento
tali dati non siano piu' leggibili, l'intestatario della
carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. una
nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di
circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1
deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in
caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una
sola delle targhe di immatricolazione o della targa per
veicoli in circolazione di prova non provvede agli
adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il
pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e
integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".
- Per i riferimenti agli articoli 254, 256, 258 e 260
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada) si veda nelle note all'art. 4.
Si trascrive il testo degli articoli 257 e 261:
"Art. 257 (Art. 100 cod. str.). Criteri per la
formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei
rimorchi. - 1. I criteri per la formazione dei dati
riportati nelle targhe di cui all'art. 100, comma 9, del
codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al
presente titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 246, il
Ministro dei trasporti puo', in caso di particolari
esigenze, stabilire una successione ed un impiego di
caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma
1 della suddetta appendice XII.".
"Art. 261 (Articoli 100 e 101 cod. str. - Modelli di
targhe). 1. I modelli delle targhe sono depositati presso
il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C.
2. (Comma soppresso dall'art. 156, decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 93, 110 e 114
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di
circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di
circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
per i casi previsti dal comma 5, da' immediata
comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico
registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della
legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. i tempi e le modalita' di tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Alla
medesima sanzione e' sottoposto separatamente il
proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario
con facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di
riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. La carta di circolazione
e' ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata
all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di Polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che
utilizza tali veicoli per i servizi di Polizia stradale.
A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata,
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha
immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa
deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
l'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente a
servizio di Polizia stradale. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. e del Pubblico registro
automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi
informatici compatibili. La determinazione delle modalita'
di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino e' disciplinata dal regolamento.".
"Art. 110 (Immatricolazione, carta di circolazione e
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione delle
macchine agricole). - 1. Le macchine agricole indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e
lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su
strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio
della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello
stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b),
punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1,
ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a
1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, per circolare su strada sono soggette al
rilascio di un certificato di idoneita' tecnica alla
circo-lazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione sono rilasciati
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio
provvede alla immatricolazione delle macchine agricole
indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e
punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5
t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, a nome di colui che dichiari di essere
titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa
che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di
macchine agricole, nonche' a nome di enti e consorzi
pubblici.
3. Il trasferimento di proprieta' delle macchine
agricole soggette all'immatricolazione, nonche' il
trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del
titolare devono essere comunicati entro trenta giorni,
unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di
circolazione, all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e
dall'intestatario della carta di circolazione. Detto
ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la
trascrizione del trasferimento di proprieta' consista in un
atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra' acquisire anche
la dichiarazione di assunzione di responsabilita' e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le
modalita' indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto
applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprieta' e'
condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei
requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione e del
certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' per
gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
per la quale non e' stata rilasciata la carta di
circolazione; ovvero il certificato di idoneita' tecnica
alla circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
non osservando le prescrizioni contenute nella carta di
circolazione ovvero nel certificato di idoneita' tecnica,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di
proprieta', di sede o di residenza ed abitazione nel
termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione o del certificato di idoneita'
tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.".
"Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine
operatrici). - 1. Le macchine operatrici per circolare su
strada devono rispettare per le sagome e masse le norme
stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite
dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette ad immatricolazione presso gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta
di circolazione a colui che dichiari di essere il
proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli
99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti
quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate
macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su
strada devono essere munite di una targa contenente i dati
di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono
essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella
titolarita' del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalita' per l'immatricolazione e la targatura
sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto, alle medesime sanzioni amministrative,
comprese quelle accessorie, previste per le analoghe
violazioni commesse con macchine agricole.".
- Si trascrive il testo dell'art. 236 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
"Art. 236 (Art. 78 cod. str.) - (Modifica delle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Ogni
modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra
quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed
individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che
determini la trasformazione o la sostituzione del telaio,
comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso
l'ufficio (provinciale) della Direzione generale della
M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che
ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e'
effettuata da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei
lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un
certificato di approvazione, l'ufficio (provinciale) della
Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita
e prova e' quello nel cui territorio di competenza ha sede
la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In
tale caso la certificazione dei lavori deve essere
costituita dal complesso di tutte le certificazioni,
ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata
dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante
autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interessi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del
veicolo, e' subordinata al rilascio, da parte della casa
costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo
diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora
tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di
ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione
della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una
relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che
attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in
questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e
prova presso l'ufficio (provinciale) della Direzione
generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della
ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto
attestato dalla relazione predetta, prima che venga
eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica
viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato
d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con
esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante
l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i
cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla
modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le
competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto
della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e
delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche'
delle particolari collocazioni territoriali delle ditte
costruttrici o trasformatrici.".



Art. 2.
Targhe di prova
1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa e' applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. E' consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.
3. La targa e' composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" e' nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello e' depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti agli articoli 100 e 101 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note
all'art. 4.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195, reca:
"Disciplina dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.".



Art. 2.
Targhe di prova
1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa e' applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. E' consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.
3. La targa e' composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" e' nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello e' depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti agli articoli 100 e 101 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note
all'art. 4.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195, reca:
"Disciplina dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.".



Art. 3.
Smarrimento, sottrazione, deterioramento
e distruzione dell'autorizzazione
alla circolazione di prova e della targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa.
2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.
4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.
Art. 3.
Smarrimento, sottrazione, deterioramento
e distruzione dell'autorizzazione
alla circolazione di prova e della targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa.
2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.
4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.
Art. 4.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'articolo 254, l'articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le lettere b), d), i) ed l), del paragrafo 1, punto 1.3, dell'appendice XIII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", di prova" sono soppresse.
3. All'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole "le disposizioni dei commi 5, 6 e 10" sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni dei commi 5 e 10".
4. L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' abrogato per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.
5. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse.
6. All'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
a) nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse;
b) al comma 1, alinea, le parole ", di prova" sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), le parole "targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi;" sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e), le parole "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici" sono soppresse.
7. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
a) al comma 1, lettera a), le parole "e delle targhe prova per le stesse" sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera b) e' soppressa.
8. All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole ", in prova" sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 135



Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 98 e 100 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo
codice della strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 98 (Circolazione di prova). - 1. (Comma abrogato
dal decreto qui pubblicato).
2.(Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di
prova ad uso diverso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza
che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione
o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il
numero di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento
di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire unmilionesedicimilacentoquaranta; ne consegue in
quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.".
"Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono
agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. (Comma abrogato dal regolamento che qui si
pubblica).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
di riconoscimento.
8. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale
che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle
ripetitrici, devono portare.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
- Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e
ritiro delle targhe). - 1. La produzione e la distribuzione
delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati
sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con
proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il
Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita
delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una
quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle
attivita' previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri
del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i
proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al
Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per
cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura
dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di
circolazione devono essere restituiti all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato
non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal
rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di
cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,
provvede, tramite gli organi di Polizia, al ritiro delle
targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe
per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il
fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.".
- Si riporta il testo dell'art. 256 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 256 (Art. 100 cod. str.) - (Definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di
riconoscimento). - 1. Agli effetti del presente
regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli,
di cui all'art. 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art.
100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art.
100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole
semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui
all'art. 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici
semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici
trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante
la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente le macchine agricole trainate, quando
ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2,
del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere munite
posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui
all'art. 114, comma 4, del codice.
3. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture
e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131,
comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli
autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art.
134, comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono
essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1,
del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100,
commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la
sigla di identificazione della provincia, come riportata
nell'appendice XI al presente titolo.".
- Si riporta il testo del paragrafo 1 dell'appendice
XII al titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal
regolamento che qui si pubblica:
"1. I criteri per la formazione dei dati sono:
a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli
(figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una
zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e'
impressa in giallo nella parte superiore la corona di
stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore
e' impressa in bianco la lettera I, due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona
rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig.
III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due
caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica
italiana e cinque caratteri numerici;
c) targa dei motoveicoli (fig. III.4/e): riporta
nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su
fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la
corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte
inferiore e' impressa in bianco la lettera I; due caratteri
alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre
caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona
rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
d) targa delle macchine agricole semoventi (fig.
III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici,
il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre
caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig.
III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici,
il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un
carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h):
riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
g) targa delle macchine operatrici trainate (fig.
III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due
caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica
italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli
appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due
caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri
alfanumerici;
i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per
macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta,
nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e
cinque caratteri alfanumerici;
l) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
m) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
n) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
o) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli
(fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale
della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a
contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato
italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due
caratteri alfabetici;
q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig.
III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato
italiano, la scritta "Rimorchio", il rettangolo destinato a
contenere il talloncino di scadenza, la scritta "EE", il
marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque
caratteri numerici;
r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli
appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t):
riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R",
cinque caratteri alfanumerici;
s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta,
nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della
Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il
rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza,
tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.".
- Si riporta il testo del paragrafo 1, punto 1.3
dell'appendice XIII al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"1.3. Colori.
Il fondo retroriflettente deve essere:
bianco per:
a) le targhe di immatricolazione posteriori ed
anteriori degli autoveicoli;
b) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;
d) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
f) le targhe per veicoli escursionisti esteri;
giallo per:
g) le targhe di immatricolazione delle macchine
agricole semoventi e trainate;
h) le targhe di immatricolazione delle macchine
operatrici semoventi e trainate;
i) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
l) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli
trainati.
Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco,
giallo e blu sono contenute al punto 4.1.".
- Si riporta il testo degli articoli 258 e 260 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, come modificati dal regolamento che qui si
pubblica:
"Art. 258 (Art. 100 cod. str.) Collocazione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di
riconoscimento. - 1. Gli alloggiamenti delle targhe
d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono
presentare una superficie piana o approssimativamente
piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono
destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia
dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati
anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la
collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
a) targhe di immatricolazione anteriori degli
autoveicoli: 360 x 110 mm, collocate sul lato anteriore dei
veicoli (fig. III.4/a);
b) targhe di immatricolazione posteriori degli
autoveicoli:
1) formato A: 520 x 110 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
2) formato B: 297 x 214 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (il formato in questione e'
destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui
alloggiamento targa non consente l'installazione della
targa formato A) - (fig. III.4/c);
c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da
autoveicoli:
1) formato A: 486 x 109 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
2) formato B: 336 x 202 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (il formato in questione e'
destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento
targa non consente l'installazione della targa formato A) -
(fig. III.4/m);
d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli
autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine
operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro
rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 x 109 mm,
collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/d,
III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);
e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole
semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe
ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle
macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli:
165 x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli
(figure III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q,
III.4/r, III.4/v);
e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli:
177 mm x 177 mm collocate sul lato posteriore dei
motoveicoli (figura III.4/e).".
"Art. 260 (Art. 100 cod. str.) - (Caratteristiche
costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la
loro accettazione). - 1. Il fondo delle targhe e' giallo
per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole
semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o
trainate e per tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in
tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste
all'estremita' delle targhe per autoveicoli e motoveicoli.
I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica
italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad eccezione dei
casi di seguito indicati:
a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.;
lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e
caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione
delle macchine operatrici;
b) (soppressa dal regolamento che qui si pubblica);
c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe
previste dall'art. 134, comma 1, del codice;
c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per
escursionisti esteri, quando prevista.
2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi
complementari impressi nelle targhe sono realizzati
mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 mm, che puo' essere
ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato il
marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse
su cui e' stampata la sigla dello Stato italiano nelle
targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo
destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle
targhe per escursionisti esteri nonche' per i riquadri
rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice
XII, comma 3, al presente titolo.
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei
motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona
rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm e'
destinata a contenere un talloncino delle medesime
dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con
impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un
tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno
in cui scade la validita' della carta di circolazione.
Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra
e' destinata a contenere due talloncini in materiale
autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e
non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e
del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella
parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di
immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte
bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza
dell'intestatario della carta di circolazione.
4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi
caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al
presente regolamento.
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente
regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma
7, del codice, a partire dal 1 ottobre 1993
progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio
tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il
31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i
motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le
macchine operatrici semoventi e trainate, gia'
immatricolati, possono continuare a circolare con la targa
di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra)
originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli
e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di
targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono essere
sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta
degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1 gennaio
1999, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, senza che si configuri
l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per
l'accettazione delle targhe devono rispondere alle
prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui
all'appendice XIII al presente titolo.".
- Si riporta il testo del paragrafo 0, punto 0.2
dell'appendice XIII al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"0.2. Campo di applicazione.
Il presente disciplinare si applica alle targhe di
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento definite
dal presente regolamento e realizzate con pellicola
retroriflettente applicata su supporto di alluminio."



Art. 4.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'articolo 254, l'articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le lettere b), d), i) ed l), del paragrafo 1, punto 1.3, dell'appendice XIII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", di prova" sono soppresse.
3. All'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole "le disposizioni dei commi 5, 6 e 10" sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni dei commi 5 e 10".
4. L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' abrogato per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.
5. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse.
6. All'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
a) nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse;
b) al comma 1, alinea, le parole ", di prova" sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), le parole "targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi;" sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e), le parole "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici" sono soppresse.
7. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
a) al comma 1, lettera a), le parole "e delle targhe prova per le stesse" sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera b) e' soppressa.
8. All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole ", in prova" sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 135



Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 98 e 100 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo
codice della strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 98 (Circolazione di prova). - 1. (Comma abrogato
dal decreto qui pubblicato).
2.(Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di
prova ad uso diverso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza
che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione
o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il
numero di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento
di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire unmilionesedicimilacentoquaranta; ne consegue in
quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.".
"Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono
agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. (Comma abrogato dal regolamento che qui si
pubblica).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
di riconoscimento.
8. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale
che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle
ripetitrici, devono portare.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
- Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e
ritiro delle targhe). - 1. La produzione e la distribuzione
delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati
sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con
proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il
Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita
delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una
quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle
attivita' previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri
del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i
proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al
Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per
cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura
dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di
circolazione devono essere restituiti all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato
non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal
rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di
cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,
provvede, tramite gli organi di Polizia, al ritiro delle
targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe
per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il
fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.".
- Si riporta il testo dell'art. 256 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 256 (Art. 100 cod. str.) - (Definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di
riconoscimento). - 1. Agli effetti del presente
regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli,
di cui all'art. 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art.
100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art.
100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole
semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui
all'art. 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici
semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici
trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante
la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente le macchine agricole trainate, quando
ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2,
del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere munite
posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui
all'art. 114, comma 4, del codice.
3. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture
e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131,
comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli
autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art.
134, comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono
essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1,
del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100,
commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la
sigla di identificazione della provincia, come riportata
nell'appendice XI al presente titolo.".
- Si riporta il testo del paragrafo 1 dell'appendice
XII al titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal
regolamento che qui si pubblica:
"1. I criteri per la formazione dei dati sono:
a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli
(figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una
zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e'
impressa in giallo nella parte superiore la corona di
stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore
e' impressa in bianco la lettera I, due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona
rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig.
III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due
caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica
italiana e cinque caratteri numerici;
c) targa dei motoveicoli (fig. III.4/e): riporta
nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su
fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la
corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte
inferiore e' impressa in bianco la lettera I; due caratteri
alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre
caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona
rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
d) targa delle macchine agricole semoventi (fig.
III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici,
il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre
caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig.
III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici,
il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un
carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h):
riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
g) targa delle macchine operatrici trainate (fig.
III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due
caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica
italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli
appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due
caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri
alfanumerici;
i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per
macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta,
nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e
cinque caratteri alfanumerici;
l) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
m) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
n) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
o) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli
(fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale
della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a
contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato
italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due
caratteri alfabetici;
q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig.
III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato
italiano, la scritta "Rimorchio", il rettangolo destinato a
contenere il talloncino di scadenza, la scritta "EE", il
marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque
caratteri numerici;
r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli
appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t):
riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R",
cinque caratteri alfanumerici;
s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta,
nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della
Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il
rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza,
tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.".
- Si riporta il testo del paragrafo 1, punto 1.3
dell'appendice XIII al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"1.3. Colori.
Il fondo retroriflettente deve essere:
bianco per:
a) le targhe di immatricolazione posteriori ed
anteriori degli autoveicoli;
b) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;
d) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
f) le targhe per veicoli escursionisti esteri;
giallo per:
g) le targhe di immatricolazione delle macchine
agricole semoventi e trainate;
h) le targhe di immatricolazione delle macchine
operatrici semoventi e trainate;
i) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
l) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli
trainati.
Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco,
giallo e blu sono contenute al punto 4.1.".
- Si riporta il testo degli articoli 258 e 260 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, come modificati dal regolamento che qui si
pubblica:
"Art. 258 (Art. 100 cod. str.) Collocazione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di
riconoscimento. - 1. Gli alloggiamenti delle targhe
d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono
presentare una superficie piana o approssimativamente
piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono
destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia
dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati
anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la
collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
a) targhe di immatricolazione anteriori degli
autoveicoli: 360 x 110 mm, collocate sul lato anteriore dei
veicoli (fig. III.4/a);
b) targhe di immatricolazione posteriori degli
autoveicoli:
1) formato A: 520 x 110 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
2) formato B: 297 x 214 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (il formato in questione e'
destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui
alloggiamento targa non consente l'installazione della
targa formato A) - (fig. III.4/c);
c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da
autoveicoli:
1) formato A: 486 x 109 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
2) formato B: 336 x 202 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (il formato in questione e'
destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento
targa non consente l'installazione della targa formato A) -
(fig. III.4/m);
d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli
autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine
operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro
rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 x 109 mm,
collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/d,
III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);
e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole
semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe
ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle
macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli:
165 x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli
(figure III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q,
III.4/r, III.4/v);
e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli:
177 mm x 177 mm collocate sul lato posteriore dei
motoveicoli (figura III.4/e).".
"Art. 260 (Art. 100 cod. str.) - (Caratteristiche
costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la
loro accettazione). - 1. Il fondo delle targhe e' giallo
per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole
semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o
trainate e per tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in
tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste
all'estremita' delle targhe per autoveicoli e motoveicoli.
I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica
italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad eccezione dei
casi di seguito indicati:
a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.;
lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e
caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione
delle macchine operatrici;
b) (soppressa dal regolamento che qui si pubblica);
c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe
previste dall'art. 134, comma 1, del codice;
c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per
escursionisti esteri, quando prevista.
2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi
complementari impressi nelle targhe sono realizzati
mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 mm, che puo' essere
ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato il
marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse
su cui e' stampata la sigla dello Stato italiano nelle
targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo
destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle
targhe per escursionisti esteri nonche' per i riquadri
rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice
XII, comma 3, al presente titolo.
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei
motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona
rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm e'
destinata a contenere un talloncino delle medesime
dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con
impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un
tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno
in cui scade la validita' della carta di circolazione.
Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra
e' destinata a contenere due talloncini in materiale
autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e
non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e
del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella
parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di
immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte
bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza
dell'intestatario della carta di circolazione.
4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi
caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al
presente regolamento.
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente
regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma
7, del codice, a partire dal 1 ottobre 1993
progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio
tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il
31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i
motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le
macchine operatrici semoventi e trainate, gia'
immatricolati, possono continuare a circolare con la targa
di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra)
originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli
e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di
targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono essere
sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta
degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1 gennaio
1999, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, senza che si configuri
l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per
l'accettazione delle targhe devono rispondere alle
prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui
all'appendice XIII al presente titolo.".
- Si riporta il testo del paragrafo 0, punto 0.2
dell'appendice XIII al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"0.2. Campo di applicazione.
Il presente disciplinare si applica alle targhe di
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento definite
dal presente regolamento e realizzate con pellicola
retroriflettente applicata su supporto di alluminio."



Allegato
(previsto dall'art. 2, comma 4)
----> Vedere allegato di pag. 6 <----
Allegato
(previsto dall'art. 2, comma 4)
----> Vedere allegato di pag. 6 <----
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