Gazzetta n. 25 del 2002-01-30
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 dicembre 2001, n. 475
Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 5, primo comma, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre
2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 dicembre 2001

Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 95



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 17, comma 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle universita',
sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36.
(Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore):
"Art. 17. - Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori
e' necessario:
1o essere cittadino italiano o italiano appartenente
a regioni non unite politicamente all'Italia;
2o godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3o essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4o essere in possesso della laurea in giurisprudenza
conferita o confermata in una universita' della Repubblica;
5o avere compiuto lodevolmente e proficuamente un
periodo di pratica, frequentando lo studio di un
procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali
della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni
consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che
saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini
dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso
periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai
sensi dell'art. 8;
6o essere riuscito vincitore, entro il numero dei
posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;
7o avere la residenza nella circoscrizione del
tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata.
Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti
occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1o, 2o,
3o e 4o
Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel
registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una
delle condanne o delle pene accessorie o si trovino
sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma
dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e
coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria
agli interessi della Nazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili):
"Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e'
necessario:
1o essere cittadino del regno ed aver compiuto l'eta'
di anni 21;
2o essere di moralita' e di condotta sotto ogni
rapporto incensurate;
3o non aver subito condanna per un reato non colposo
punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi,
ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore;
l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati
comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei
notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla
declaratoria di estinzione del reato ;
4o essere fornito della laurea in giurisprudenza data
o confermata in una delle universita' del Regno;
5o avere ottenuto, dopo conseguita la laurea,
l'iscrizione fra i praticanti presso un consiglio notarile
ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo
l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
praticante, col consenso del notaro stesso e
coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine
giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in
esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno
due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto puo' essere
continuata in un altro distretto; nel qual caso il
praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile
di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta
nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto
in cui intende proseguirla;
6o avere sostenuto con approvazione un esame di
idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 13
febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e
disciplina dell'accesso in magistratura):
"Art. 17 (Modifiche all'art. 17 della legge n. 127 del
1997, e all'art. 16 del decreto legislativo n. 398 del
1997). - 1. All'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio
1927, n. 127, e' soppressa la seguente parola: biennale .
2. All'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e' soppressa la parola: "biennale e
nei commi 1 e 2 e' soppressa la parola: biennali .
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis). La durata delle scuole di cui al comma 1 e'
fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in
giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al
comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro
che conseguono la laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici
adottati in esecuzione del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
i criteri generali ai fini dell'adeguamento
dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
e norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127):
"Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
legali). - 1. Le scuole di specializzazione per le
professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui
criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
114 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto
dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art.
17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla
formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze
pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di
magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di
avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione
comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da
magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo
accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi
giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato,
con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e'
fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in
giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3
novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al
comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro
che conseguono la laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici
adottati in esecuzione del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
i criteri generali ai fini dell'adeguamento
dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di
accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del
caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura.".



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