Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 gennaio 2002, n. 5
Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Considerato che l'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 220/01 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 dicembre 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione della Commissione per la progressione
in carriera del personale appartenente
ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
della Polizia di Stato.
E' istituita la Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, di seguito denominata "Commissione".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, reca: "Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, reca: "Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338, reca: "Ordinamento dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca:
"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78".
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia.), e' il seguente:
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della
Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del
personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n.
121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o
istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e
all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto
avente funzioni di Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge
1 aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione
funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni,
provvedendo anche alla revisione delle modalita' di
accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente
con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative
funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una
specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative
all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di
Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo
dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
comunque non inferiore al 20 per cento delle vacanze,
mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al
personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei
direttori tecnici e dei sanitari e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato
possano essere temporaneamente collocati, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica, e per particolari esigenze di servizio, in
posizione di disponibilita', anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita' per l'Amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta'
pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto,
relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle
Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni
transitorie".
- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera).
- 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' istituita la commissione per la progressione in
carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi
e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal Capo
della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
e composta dal vice direttore generale della pubblica
sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di
livello B. Il capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente
al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il
suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e
funzionamento della commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale
direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali
dei sanitari e dei ruoli che espletano attivita'
tecnico-scientifica a tecnica, la commissione di cui al
comma 1, e' integrata dal direttore centrale di sanita' e
da un dirigente superiore dei ruoli dei direttori tecnici.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono
svolte da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in
servizio presso la direzione centrale del personale del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualita'
di relatore e senza voto, il direttore centrale del
personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il
direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi
precedenti la direzione centrale del personale trasmette
alla commissione tutti gli elementi valutativi e
informativi in suo possesso.
6. La Commissione formula al consiglio di
amministrazione la proposta di graduatoria di merito
relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la
promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice
questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice
questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche
equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche
equiparate, sulla base dei criteri di valutazione,
determinati dal consiglio di amministrazione secondo le
disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, su proposta della medesima Commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la
graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita'
alla proposta formulata dalla Commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31
dicembre 2001".
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' il seguente:
"Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni
e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme
concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento
della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di
pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di
polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
articolato secondo i criteri di organizzazione e le
modalita' stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
a) segreteria del Dipartimento;
b) ufficio per l'amministrazione generale del
Dipartimento;
c) ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di polizia;
d) ufficio centrale ispettivo;
e) direzione centrale per gli affari generali della
Polizia di Stato;
f) direzione centrale della polizia criminale;
g) direzione centrale della polizia di prevenzione;
h) direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione;
i) direzione centrale dei servizi antidroga;
l) direzione centrale per le risorse umane;
m) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
n) direzione centrale di sanita';
o) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale;
p) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la
Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresi'
l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la
qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della
Polizia di Stato nonche' la Scuola di perfezionamento per
le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento
dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto
un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia,
direttore generale della pubblica sicurezza, e sono
assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del
1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per
l'attivita' di coordinamento e di pianificazione e un vice
direttore generale al quale e' affidata la responsabilita'
della direzione centrale della polizia criminale. Ai
prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme
restando le attribuzioni agli stessi conferite da
disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della
Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, puo'
delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche
funzioni".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato , sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'Amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e la loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Compiti della Commissione
1. Per gli scrutini di promozione del personale della Polizia di Stato, indicato dall'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Commissione propone al consiglio di amministrazione i criteri di valutazione e la graduatoria di merito dei funzionari ammessi a valutazione.
2. Ai fini indicati al comma 1, la Commissione si avvale del supporto amministrativo della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 59, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note in
premessa.



 
Art. 3
Attivita' della Commissione

1. La Commissione si riunisce sulla base del programma dei lavori, definito ai sensi dell'articolo 5, ed in ogni altra circostanza ritenuta necessaria per lo svolgimento dei propri compiti. La Commissione e' convocata dal Presidente o, in sua sostituzione, dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie.
2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno sette dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
 
Art. 4.
Formazione dei criteri di valutazione
e proposta al consiglio di amministrazione
1. La Commissione predispone ogni triennio, secondo le esigenze dei singoli ruoli del personale della Polizia di Stato, i criteri di valutazione per gli scrutini, a norma dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione.
2. Nell'individuazione dei criteri, la Commissione tiene conto delle categorie dei titoli ammessi a valutazione, dell'arco temporale di riferimento e dei relativi coefficienti numerici. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
3. La Commissione definisce parametri idonei a consentire una valutazione responsabile delle qualita' professionali dei funzionari, soprattutto in vista dell'attribuzione della qualifica superiore e a garantire la necessaria obiettivita' nel giudizio complessivo della personalita' del candidato da ammettere allo scrutinio.
4. I criteri di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dall'articolo 62, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 59, comma 6, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note in
premessa.
- Il testo dell'art. 61, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il
seguente:
"3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel
giudizio della completa personalita' dell'impiegato emesso
sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e
dello stato matricolare, con particolare riferimento ai
rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
4. Negli scrutini per merito comparativo si dovra'
tener conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e
della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento
alla competenza professionale dimostrata ed al grado di
responsabilita' assunte, anche in relazione alle sedi di
servizio".
- Il testo dell'art. 62, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il
seguente:
"Il consiglio di amministrazione ogni triennio
determina mediante coefficienti numerici i criteri di
valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle
singole carriere".



 
Art. 5.
Programmazione dei lavori
1. Sulla base dei dati forniti dalla Direzione centrale per le risorse umane, la Commissione definisce il programma dei lavori entro il 31 marzo e il 31 maggio di ogni anno per gli scrutini di promozione da effettuarsi, rispettivamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Nell'ambito della programmazione dei lavori, la Commissione determina modalita' e tempi delle fasi procedurali degli adempimenti connessi con le operazioni di scrutinio.
3. Gli adempimenti comprendono anche gli elementi informativi, istruttori ed integrativi predisposti a cura della Direzione centrale per le risorse umane in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, ivi compresa la formazione degli elenchi nominativi dei funzionari ammessi agli scrutini e di quelli relativi ai funzionari nei cui confronti operino cause di esclusione o di sospensione degli scrutini, previste, rispettivamente, dagli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 60 (Cause di esclusione dagli scrutini). - 1. Non
e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli
dei direttivi e dei dirigenti che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia
riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto ;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato
la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia
riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia
riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano
applicazione con riferimento ai giudizi complessivi
espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino
all'entrata in vigore del presente decreto".
- Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli
scrutini). - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il
personale dei ruoli direttivi e dei dirigenti rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui
all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95
del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957,
n. 3.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli
scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001".



 
Art. 6.
Schede di scrutinio
1. La Commissione predispone il modello di scheda personale per gli scrutini di promozione per merito comparativo, con l'indicazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi.
2. Ai fini indicati dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane predispone, per ciascuno dei funzionari ammessi allo scrutinio, l'elenco dei titoli valutabili e lo trasmette alla Commissione insieme con ogni altro elemento valutativo e informativo.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, la Commissione attribuisce il punteggio in relazione ai titoli posseduti. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuna categoria dei titoli.
 
Art. 7.
Valutazione comparativa
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 6, comma 3, la Commissione predispone un quaderno di scrutinio nel quale vengono trascritti i nominativi dei funzionari valutati, i punteggi loro attribuiti per ciascuna categoria di titoli e quelli complessivi.
2. Sulla base dei punteggi complessivi, la Commissione effettua, anche mediante ausilio di strumenti informatici, la comparazione fra gli scrutinati e forma, quindi, la graduatoria di merito da proporre al consiglio di amministrazione. Nell'ambito della graduatoria a parita' di punteggio prevale la precedenza in ruolo.
3. La Commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito, allegando gli atti sulla cui base la stessa e' stata formata. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria, motivando le decisioni adottate in difformita' della proposta formulata dalla Commissione.
 
Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e, comunque, non oltre le promozioni da conferire entro il 2002, i lavori della Commissione per la progressione in carriera prescindono dall'applicazione dei termini di cui all'articolo 5.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 gennaio 2002
Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali registro n. 1, foglio n. 233
 
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