Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 15 gennaio 2002, n. 5 |
Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78; Considerato che l'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato; Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 220/01 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 dicembre 2001; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato. E' istituita la Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, di seguito denominata "Commissione".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, reca: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato". - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca: "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78". - Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.), e' il seguente: "Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione; b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al 20 per cento delle vacanze, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo; c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita', anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilita' per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti; d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare; e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie". - Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: "Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera). - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di livello B. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione. 2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attivita' tecnico-scientifica a tecnica, la commissione di cui al comma 1, e' integrata dal direttore centrale di sanita' e da un dirigente superiore dei ruoli dei direttori tecnici. 3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione. 5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 6. La Commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima Commissione. 7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla Commissione. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001". - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' il seguente: "Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalita' stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze: a) segreteria del Dipartimento; b) ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento; c) ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia; d) ufficio centrale ispettivo; e) direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato; f) direzione centrale della polizia criminale; g) direzione centrale della polizia di prevenzione; h) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione; i) direzione centrale dei servizi antidroga; l) direzione centrale per le risorse umane; m) direzione centrale per gli istituti di istruzione; n) direzione centrale di sanita'; o) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale; p) direzione centrale per i servizi di ragioneria. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresi' l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonche' la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia. 3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale e' affidata la responsabilita' della direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, puo' delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni". - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato , sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e la loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Compiti della Commissione 1. Per gli scrutini di promozione del personale della Polizia di Stato, indicato dall'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Commissione propone al consiglio di amministrazione i criteri di valutazione e la graduatoria di merito dei funzionari ammessi a valutazione. 2. Ai fini indicati al comma 1, la Commissione si avvale del supporto amministrativo della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note in premessa.
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| Art. 3 Attivita' della Commissione
1. La Commissione si riunisce sulla base del programma dei lavori, definito ai sensi dell'articolo 5, ed in ogni altra circostanza ritenuta necessaria per lo svolgimento dei propri compiti. La Commissione e' convocata dal Presidente o, in sua sostituzione, dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie. 2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno sette dei componenti. 3. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 4. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. |
| Art. 4. Formazione dei criteri di valutazione e proposta al consiglio di amministrazione 1. La Commissione predispone ogni triennio, secondo le esigenze dei singoli ruoli del personale della Polizia di Stato, i criteri di valutazione per gli scrutini, a norma dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione. 2. Nell'individuazione dei criteri, la Commissione tiene conto delle categorie dei titoli ammessi a valutazione, dell'arco temporale di riferimento e dei relativi coefficienti numerici. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. 3. La Commissione definisce parametri idonei a consentire una valutazione responsabile delle qualita' professionali dei funzionari, soprattutto in vista dell'attribuzione della qualifica superiore e a garantire la necessaria obiettivita' nel giudizio complessivo della personalita' del candidato da ammettere allo scrutinio. 4. I criteri di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dall'articolo 62, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note in premessa. - Il testo dell'art. 61, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente: "3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. 4. Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tener conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alle sedi di servizio". - Il testo dell'art. 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente: "Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere".
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| Art. 5. Programmazione dei lavori 1. Sulla base dei dati forniti dalla Direzione centrale per le risorse umane, la Commissione definisce il programma dei lavori entro il 31 marzo e il 31 maggio di ogni anno per gli scrutini di promozione da effettuarsi, rispettivamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre dello stesso anno. 2. Nell'ambito della programmazione dei lavori, la Commissione determina modalita' e tempi delle fasi procedurali degli adempimenti connessi con le operazioni di scrutinio. 3. Gli adempimenti comprendono anche gli elementi informativi, istruttori ed integrativi predisposti a cura della Direzione centrale per le risorse umane in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, ivi compresa la formazione degli elenchi nominativi dei funzionari ammessi agli scrutini e di quelli relativi ai funzionari nei cui confronti operino cause di esclusione o di sospensione degli scrutini, previste, rispettivamente, dagli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: "Art. 60 (Cause di esclusione dagli scrutini). - 1. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che: a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto ; b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto". - Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: "Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli scrutini). - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. 2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001".
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| Art. 6. Schede di scrutinio 1. La Commissione predispone il modello di scheda personale per gli scrutini di promozione per merito comparativo, con l'indicazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi. 2. Ai fini indicati dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane predispone, per ciascuno dei funzionari ammessi allo scrutinio, l'elenco dei titoli valutabili e lo trasmette alla Commissione insieme con ogni altro elemento valutativo e informativo. 3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, la Commissione attribuisce il punteggio in relazione ai titoli posseduti. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuna categoria dei titoli. |
| Art. 7. Valutazione comparativa 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 6, comma 3, la Commissione predispone un quaderno di scrutinio nel quale vengono trascritti i nominativi dei funzionari valutati, i punteggi loro attribuiti per ciascuna categoria di titoli e quelli complessivi. 2. Sulla base dei punteggi complessivi, la Commissione effettua, anche mediante ausilio di strumenti informatici, la comparazione fra gli scrutinati e forma, quindi, la graduatoria di merito da proporre al consiglio di amministrazione. Nell'ambito della graduatoria a parita' di punteggio prevale la precedenza in ruolo. 3. La Commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito, allegando gli atti sulla cui base la stessa e' stata formata. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria, motivando le decisioni adottate in difformita' della proposta formulata dalla Commissione. |
| Art. 8. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e, comunque, non oltre le promozioni da conferire entro il 2002, i lavori della Commissione per la progressione in carriera prescindono dall'applicazione dei termini di cui all'articolo 5. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 gennaio 2002 Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002 Ministeri istituzionali registro n. 1, foglio n. 233 |
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