Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2002 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto della Fideuram Vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma |
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Con provvedimento n. 2014 del 15 gennaio 2002, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Fideuram Vita, Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 29 novembre 2001, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative agli articoli 1 (Possibilita' di esprimere la denominazione sociale in forma abbreviata "Fideuram Vita S.p.a." ed in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per consuetudine sono usate nei vari Paesi); 2 (Istituzione di una sede secondaria con rappresentanza stabile a Parigi, Place Vendome n. 7, che opera sotto la denominazione, in lingua francese, di "Fideuram Vie S.p.a." e facolta' di istituire altre sedi secondarie nonche' agenzie e rappresentanze in altre citta' italiane e all'estero); 9 (Possibilita' di convocare le assemblee tanto ordinarie che straordinarie in localita' diverse dalla sede sociale purche' nel territorio dei Paesi dell'Unione europea); 17 (Possibilita' per il consiglio di amministrazione di procedere alla nomina di rappresentanti generali - institori delle sedi secondarie; obbligo degli amministratori di riferire al collegio sindacale con periodicita' almeno trimestrale, mediante relazioni scritte od orali, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa); 19 (Nuova identificazione, ai fini del possesso dei requisiti di professionalita' dei sindaci previsti dal decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie di insegnamento universitario e delle attivita' professionali; possibilita' di nominare il presidente del collegio sindacale solo fra i sindaci effettivi in possesso dei requisiti dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili e dell'esercizio dell'attivita' di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni); 21 (Sostituzione della espressione "conto profitti e perdite" con "conto economico"). |
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