Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 16 gennaio 2002 |
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15, 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3174). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15, 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania; Viste le ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1 febbraio 1997; n. 2507 del 30 gennaio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 febbraio 1997; n. 2508 del 22 febbraio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997; n. 2629 del 24 luglio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997; n. 2787 del 21 maggio 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998; n. 2789 del 15 giugno 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998; n. 2794 del 27 giugno 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998; n. 2804 del 3 luglio 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1998; n. 2820 del 24 luglio 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1998; n. 2863 dell'8 ottobre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998; n. 2887 del 30 novembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998; n. 2908 del 30 dicembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 1999; n. 2969 del 1 aprile 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999; n. 2980 del 27 aprile 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999 n. 2991 del 31 maggio 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999; n. 2994 del 29 luglio 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999; n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999; n. 3036 del 9 febbraio 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000 n. 3049 del 31 marzo 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000; n. 3061 del 30 giugno 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000 n. 3076 del 3 agosto 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000; n. 3081 del 12 settembre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000; n. 3088 del 3 ottobre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000; n. 3095 del 23 novembre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000; n. 3100 del 22 dicembre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001; n. 3114 del 19 marzo 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001; n. 3124 del 12 aprile 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001; n. 3128 del 27 aprile 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001; n. 3144 del 25 luglio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001; Vista la nota n. 11850 dell'8 novembre 2001, con la quale il commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania ha comunicato alcuni elementi informativi e valutazioni inerenti al completamento del programma degli interventi in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998; Vista la nota n. 13310 del 7 dicembre 2001, con la quale il commissario di governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania ha predisposto, tra l'altro, una programmazione temporale per l'ultimazione degli interventi di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota n. 15869 dell'11 dicembre 2001, con la quale il responsabile della struttura operativa per l'attuazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029 del 18 dicembre 1999, ha predisposto, tra l'altro, un cronoprogramma per l'attuazione degli interventi di cui alla medesima disposizione; Ritenuto che le sopra richiamate programmazioni possono essere di massima condivise, con l'aggiunta di specifiche disposizioni di dettaglio; Ravvisata la necessita' di accelerare l'attuazione del piano di interventi gia' previsti nelle precedenti ordinanze, al fine di addivenire al definitivo superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania; Acquisita l'intesa della regione Campania, comunicata con nota del 21 dicembre 2001; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Campania - commissario delegato, di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza 2994 del 29 luglio 1999, entro il 31 gennaio 2002, presenta al Dipartimento della protezione civile un programma di avanzamento mensile per ogni intervento da attuare ai sensi delle ordinanze emesse per fronteggiare le emergenze di cui alla presente ordinanza, coerentemente con le indicazioni fornite con le note numeri 11850, 13310, 15869 di cui in premessa. 2. Nel programma di cui al comma precedente dovranno essere indicate le scadenze relative, rispettivamente, ai tempi previsti per l'affidamento della progettazione, per l'ultimazione della progettazione esecutiva, per l'affidamento dei lavori e per l'ultimazione delle opere. 3. Il commissario delegato redige, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione sull'avanzamento del programma di cui al comma 1, da presentare al Dipartimento entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre, corredata dalle schede di monitoraggio per ciascun intervento. 4. Il commissario delegato, entro il 16 febbraio 2002, provvede altresi' alla definizione di tutte le carte di pericolosita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3128/2001, ed entro i successivi quindici giorni alla relativa approvazione. 5. I termini di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 3144/2001 sono prorogati al 31 dicembre 2002, con oneri a carico delle risorse stanziate dall'art. 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226. 6. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 3144/2001 e' prorogato al 31 dicembre 2002. Il relativo onere e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088/2000. |
| Art. 2. 1. Alla definizione delle linee di indirizzo progettuale, al coordinamento e controllo delle attivita' progettuali di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000, ed alla identificazione degli interventi, provvede il commissario delegato, avvalendosi della struttura commissariale e, ove necessario, degli esperti di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2980/1999. 2. Il commissario delegato, al fine di redigere l'istruttoria dei progetti, si avvale della propria struttura commissariale, e, ove assolutamente necessario per garantire il rispetto dei tempi del programma di cui all'art. 1, di tecnici esperti, stipulando appositi contratti professionali; il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999, che opera se confermato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza da apposito provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile, puo' essere interessato dal commissario delegato per una valutazione ulteriore dei progetti stessi. 3. La segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998, e successive modifiche ed integrazioni, se confermata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza da apposito provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile, continua a fornire l'assistenza tecnica ed il supporto operativo al Comitato tecnico-scientifico, nonche' ad attuare le disposizioni impartite dal Dipartimento della protezione civile ai fini della verifica dello stato di attuazione del programma, anche con riferimento al rispetto dei termini ivi previsti, di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 3 dello stesso articolo. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comprese le spese per le forniture, arredi e materiale di consumo per il funzionamento della segreteria tecnica presso la sede di Napoli, si provvede a valere sul fondo di gestione di cui all'art. 7, comma 5, dell'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000, nel limite di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3088/2000. |
| Art. 3. 1. La gestione del piano interprovinciale di emergenza per i comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e' trasferita con decorrenza 1 marzo 2002 al presidente della regione Campania - commissario delegato ovvero ad altro soggetto indicato dal medesimo. 2. La regione Campania subentra al Dipartimento della protezione civile in tutti i rapporti, operativi e organizzativi con l'ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico di Napoli, in relazione alla gestione delle reti pluviometriche utilizzate per la gestione del piano interprovinciale. 3. Per far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'attuazione del precedente comma la regione Campania e' autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato per assicurare la continuita' del servizio con scadenza 1 aprile 2002. I relativi oneri vengono posti a carico delle disponibilita' della regione Campania. 4. Nelle more della costituzione del centro funzionale di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3158 del 12 novembre 2001, la regione Campania, per le zone alluvionate sulle quali rende operativi i piani di emergenza, definisce entro il 28 febbraio 2002, sulla base di una apposita intesa con il Dipartimento della protezione civile, tutte le modalita' di compilazione di un bollettino meteo ed i relativi protocolli di trasmissione. |
| Art. 4. 1. In relazione alla maggiore gravosita' dell'impegno del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, anche con riferimento alla necessita' di assicurare adeguata presenza nel centro situazione del Dipartimento medesimo in ordine alla situazione emergenziale oggetto della presente ordinanza, in attesa di una organica revisione della materia nell'ambito delle misure organizzative del Dipartimento da adottare ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' autorizzata l'estensione del trattamento di cui agli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. comparto Ministeri, sino al 31 dicembre 2002, al personale non appartenente al predetto comparto. 2. Il relativo onere, valutato in euro 51.645,69 e' posto a carico del Fondo della protezione civile. |
| Art. 5. 1. Per il persistere delle esigenze straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza nel territorio della regione Campania, con particolare riferimento agli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, delle unita' di personale STAC di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000. Il relativo onere, valutato in euro 154.937,07 e' posto a carico del Fondo della protezione civile. |
| Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 2002 Il Ministro: Scajola |
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