Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2002 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001
Disposizioni in materia di offerta in Italia di fondi comuni di investimento e Sicav esteri non rientranti nell'ambito delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE.

IL GOVERNATORE
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di informazione finanziaria, di seguito "testo unico");
Visto l'art. 42, comma 5 del testo unico, che prevede che l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo e' autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani;
Visto l'art. 42, comma 6 del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio della richiamata autorizzazione;
Visto l'art. 50, comma 2 del testo unico, che estende l'applicazione dell'art. 42 alle offerte in Italia di azioni di Sicav estere;
Sentita la Consob;
E m a n a:
L'unito regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.
Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2001
Il Governatore: Fazio
 
Sezione I
Disposizioni di carattere generale 1. Fonti normative.
Art. 42, commi 5 e 6 e art. 50, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "Testo unico"). 2. Ambito di applicazione.
Le presenti disposizioni disciplinano le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'offerta in Italia delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE (di seguito "OICR non armonizzati") (1) (2).
Le presenti disposizioni trovano applicazione anche qualora l'offerta delle quote o azioni sia rivolta a soli investitori istituzionali.
(1) Le presenti disposizioni si applicano anche alle offerte di OICR non armonizzati effettuate ricorrendo a tecniche di comunicazione a distanza.
(2) La sollecitazione all'investimento avente ad oggetto parti di OICR non armonizzati e' soggetta anche alle disposizioni di cui alla Parte IV, titolo II, capo I del testo unico, in materia di appello al pubblico risparmio.
Sezione II
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1. OICR insediati in Paesi dell'UE.
L'offerta in Italia di azioni o quote di OICR esteri comunitari non armonizzati e' soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.
L'autorizzazione e' concessa se l'OICR:
1) ha uno schema di funzionamento compatibile con quelli previsti per gli organismi italiani;
2) e' sottoposto nel Paese di origine ad adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorita' di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorita' pubblica che eserciti sull'attivita' svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani;
3) commercializza le proprie quote o azioni nel Paese di origine;
4) cura la diffusione di informazioni al pubblico e si avvale di un modulo organizzativo volto ad assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia secondo quanto previsto, rispettivamente, dalle successive sezioni VI e VII;
5) ha responsabili aziendali in possesso di requisiti di onorabilita' e professionalita' equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso societa' di gestione del risparmio e Sicav. 2. OICR insediati in Paesi extra UE.
Per gli OICR insediati in Paesi non facenti parte dell'UE (3), oltre alla valutazione dei requisiti riportati al par. 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione rilevano:
a) la sussistenza di accordi di collaborazione tra le autorita' di vigilanza nazionali e quelle del Paese di origine dell'OICR, finalizzati ad agevolare la vigilanza dell'organismo medesimo;
b) il rispetto nel Paese di origine di condizioni di reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
(3) Gli OICR insediati in Paesi facenti parte dello SEE (Spazio Economico Europeo) sono equiparati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, agli OICR aventi sede nell'UE.
Sezione III
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione 1. Domanda di autorizzazione.
La domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al successivo paragrafo 2 sono presentate in duplice copia alla Banca d'Italia, Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria, Divisione analisi e interventi I, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma.
La domanda indica:
1) la denominazione, la sede legale e la direzione generale della societa' istante;
2) la denominazione del fondo o del comparto le cui quote o azioni si intendono offrire in Italia;
3) la denominazione della banca corrispondente, dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del soggetto, ove diverso dalla banca corrispondente, che cura i rapporti con la clientela in Italia;
4) le complete generalita' e la veste legale della persona che la sottoscrive;
5) l'elenco dei documenti allegati. 2. Documentazione da produrre.
La domanda di autorizzazione e' corredata dei documenti di seguito elencati. I) Documentazione relativa al modulo di vigilanza nel Paese di origine:
a) un attestato dell'autorita' di vigilanza del Paese di origine comprovante che:
l'OICR e' assoggettato a vigilanza e che la societa' di gestione ovvero la societa' di investimento dispone di un'adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile; andranno, in particolare, illustrati i controlli svolti nei confronti della societa' di gestione o della societa' di investimento e quelli attinenti ai prodotti gestiti;
l'OICR commercializza effettivamente nel Paese di origine le proprie quote o azioni e che nei confronti del medesimo non risultano procedimenti di revoca dell'autorizzazione o equivalenti ovvero altri provvedimenti di rigore;
l'OICR ha adempiuto alle formalita' eventualmente richieste nel Paese di origine per l'insediamento di una sede secondaria in Italia, ove sia prevista tale struttura;
b) un attestato dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine ovvero, ove l'autorita' in questione non rilasci questo tipo di attestazioni, una dichiarazione a cura del legale rappresentante dell'OICR che indichi i requisiti di onorabilita' e professionalita' richiesti per i responsabili aziendali dell'OICR e le altre condizioni per l'accesso al mercato dell'organismo previste dalla normativa vigente nel Paese di origine. II) Documenti relativi all'informativa da fornire al pubblico:
c) copia del regolamento di gestione del fondo o altro documento equivalente ovvero copia dello statuto della societa' di investimento e di eventuali ulteriori documenti costitutivi, muniti dell'attestazione di vigenza rilasciata dall'autorita' competente del Paese di origine;
d) l'ultimo prospetto informativo ovvero l'ulteriore documentazione di offerta trasmesso all'autorita' competente del Paese di origine, munito di un attestato di tale autorita' in cui si certifica che quello e' l'ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo e' oggetto di approvazione o controllo preventivo;
e) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;
f) informazioni dettagliate sulle modalita' adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o azioni. III) Documentazione relativa al modulo organizzativo:
g) una nota analitica sul modulo organizzativo che l'OICR intende adottare per la commercializzazione in Italia delle quote o azioni e per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;
h) copia della convenzione stipulata con la banca corrispondente in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;
i) nelle ipotesi in cui i rapporti con la clientela vengano tenuti dalla sede secondaria in Italia dell'OICR, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
j) qualora l'organismo abbia conferito l'incarico di curare i rapporti con la clientela a un intermediario di cui alla successiva sezione VII, copia della convenzione stipulata;
k) elenco nominativo dei responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela, corredato della documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza conferiti;
l) ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilita' da parte dei responsabili dell'eventuale sede secondaria in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela, i medesimi documenti previsti per l'accertamento della sussistenza dei requisiti in esame da parte degli esponenti di societa' di gestione del risparmio e Sicav italiane. IV) Altra documentazione:
m) una nota illustrativa dello schema di funzionamento dell'OICR contenente le informazioni indicate nella sezione IV;
n) un documento contenente una sintetica descrizione del programma dell'attivita' che l'OICR intende svolgere in Italia (con riferimento all'attivita' iniziale, alle sue linee di sviluppo nonche' alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e all'espansione territoriale).
Tutti i documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera, dovranno essere corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformita' all'originale resa dal legale rappresentante dell'OICR. 3. Rilascio dell'autorizzazione.
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione, sentita la Consob, entro quattro mesi dalla data della ricezione della domanda di autorizzazione, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata presentata ovvero e' pervenuta alla Banca d'Italia per lettera raccomandata A.R.
Se la documentazione presentata risulta incompleta, il termine e' interrotto; in tale ipotesi, dalla data di ricezione della documentazione integrativa, riprende a decorrere un nuovo termine.
La Banca d'Italia puo' altresi' sospendere il termine qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere all'autorita' di vigilanza del Paese d'origine dell'OICR ulteriori notizie.
Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data comunicazione all'OICR interessato.
L'offerta al pubblico delle quote o azioni e' comunque subordinata agli adempimenti connessi con l'approvazione e la pubblicazione del prospetto informativo. 4. Decadenza e revoca dell'autorizzazione.
L'autorizzazione decade:
per effetto del venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima;
nel caso in cui l'OICR sia destinatario, nel Paese d'origine, di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di altro provvedimento equivalente.
La decadenza e' dichiarata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. Della decadenza viene data comunicazione all'OICR interessato.
Fatti salvi i poteri della Banca d'Italia e della Consob previsti dagli articoli 54 e 99 del testo unico, in caso di gravi irregolarita' che abbiano riflessi sulle attivita' svolte nel territorio dello Stato, l'autorizzazione e' revocata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
Sezione IV
Schema di funzionamento dell'OICR
non armonizzato
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia, sentita la Consob - valuta la compatibilita' dello schema di funzionamento dell'OICR istante rispetto a quelli previsti per gli organismi italiani.
Detta valutazione di compatibilita' riguarda la conformita' dello schema di funzionamento dell'OICR alla disciplina nazionale, con particolare riferimento ai criteri generali definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 37 del testo unico.
Per consentire tale valutazione, l'OICR invia alla Banca d'Italia una nota illustrativa, redatta in lingua italiana, nella quale vengono illustrati in modo analitico almeno gli aspetti di seguito indicati, ove non disponibili in altra documentazione allegata alla domanda (in tal caso va indicato il punto del documento dove si trova l'informazione):
A) le caratteristiche del prodotto offerto:
gli investimenti consentiti all'OICR e il grado di rischio connesso alla sottoscrizione delle quote o azioni;
le categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote o azioni, sia nel Paese di origine che in Italia;
le modalita' di partecipazione all'OICR, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote o azioni nonche' all'ammontare minimo della sottoscrizione;
la forma (es. aperta o chiusa) dell'OICR;
la struttura giuridica (es. contrattuale o statutaria) dell'OICR;
le regole prudenziali di investimento e frazionamento del rischio cui e' soggetta l'attivita' di investimento;
l'informativa resa ai partecipanti.
B) il depositario:
l'esistenza di un depositario cui sia affidata la custodia dei beni dell'OICR, in grado di assicurare lo stesso livello di protezione degli investitori previsto dalle disposizioni italiane vigenti.
Sezione V
Modifiche alla documentazione inviata
dall'OICR non armonizzato
L'OICR comunica alla Banca d'Italia, prima della loro realizzazione, le modifiche relative:
1) allo schema di funzionamento dell'OICR (sezione IV);
2) al modulo organizzativo (sezione VII);
3) alla documentazione inviata ai sensi della precedente sezione III, par. 2, punto II), lettere c), d), f).
La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le modifiche in questione entro quattro mesi dalla data della ricezione della comunicazione e della relativa documentazione. Si applicano le disposizioni in materia di interruzione e sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione previste nella precedente sezione III, par. 3.
L'OICR provvede, inoltre, a segnalare con la massima sollecitudine alla Banca d'Italia il verificarsi per i rappresentanti della propria sede secondaria in Italia di situazioni che incidono sul requisito di onorabilita' e che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica.
Sezione VI
Documenti e informazioni
a disposizione del pubblico
L'OICR mette a disposizione del pubblico sia presso il soggetto che cura i rapporti con la clientela sia presso la banca corrispondente, nonche' presso tutte le dipendenze di quest'ultima abilitate a regolare le sottoscrizioni e i rimborsi:
1) l'indicazione del valore unitario delle quote o azioni dell'OICR;
2) le informazioni cui e' prescritta la diffusione secondo la normativa vigente nel Paese di origine, tradotti in lingua italiana;
3) un'informativa contabile integrativa - redatta in lingua italiana - analoga a quella prevista per gli OICR italiani dalle disposizioni nazionali vigenti per i casi in cui l'obbligo non risulti gia' adempiuto, in tutto o in parte, con la predisposizione della documentazione di cui al punto 2;
4) nel caso di OICR aventi forma statutaria, l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.
I documenti di cui al punto 2) sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Paese di origine. Quelli di cui al punto 3) entro trenta giorni dalla loro redazione. Le informazioni di cui al punto l) sono messe a disposizione entro tre giorni dalla loro pubblicazione nel Paese d'origine.
I partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente una copia della documentazione di cui ai punti 2) e 3), anche a domicilio.
Gli OICR pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, da comunicare alla Banca d'Italia:
1) con periodicita' almeno pari a quella di calcolo, il valore unitario delle quote o azioni. Nella pubblicazione andra' indicata la data cui si riferisce il valore delle quote o delle azioni;
2) l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee dei titolari delle quote o azioni dell'OICR;
3) l'avviso di pagamento dei proventi in distribuzione.
Sezione VII
Modulo organizzativo in Italia 1. Banca corrispondente.
Al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia e la diffusione delle informazioni di cui alla precedente sezione VI, l'OICR e il depositario stipulano apposita convenzione con la banca corrispondente insediata in Italia avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'OICR (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi).
L'OICR (eventualmente per il tramite del soggetto designato a curare i rapporti con la clientela) e il depositario predispongono con la banca corrispondente tutti i mezzi necessari per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle rispettive funzioni. A tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari affinche' sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto o rimborso delle quote o azioni e al pagamento dei proventi alla data prestabilita dall'OICR.
Per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni sono accesi presso la banca corrispondente conti intestati all'OICR, con rubriche distinte per ciascun fondo comune o comparto. 2. Rapporti con la clientela.
I rapporti tra gli investitori in Italia e la sede statutaria ed amministrativa dell'OICR all'estero sono curati dalla banca corrispondente o da un altro soggetto all'uopo designato (la sede secondaria in Italia dell'OICR, una societa' di gestione del risparmio, un'impresa di investimento o una banca insediata in Italia).
I responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR devono essere in possesso di requisiti di onorabilita' e professionalita' equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso societa' di gestione del risparmio.
Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate unicamente mediante Internet, i rapporti con la clientela potranno essere intrattenuti avvalendosi esclusivamente della rete Internet (sito e posta elettronica), a condizione che tali modalita' assicurino agli investitori italiani i medesimi servizi prestati dal soggetto incaricato di curare i rapporti con la clientela.
Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori istituzionali, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di valutare moduli organizzativi alternativi, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di tutela degli investitori.
Il soggetto designato provvede a:
a) curare l'attivita' amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento di cui al successivo par. 3;
b) attivare le procedure necessarie affinche' le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonche' quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite della banca corrispondente vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalita' previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;
c) effettuare l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;
d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto;
e) intrattenere i rapporti con la clientela, ivi compreso l'esame dei relativi reclami;
f) curare la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale delle informazioni previste alla precedente sezione VI. 3. Soggetti incaricati del collocamento.
L'OICR stipula apposita convenzione con i soggetti incaricati del collocamento in Italia, nella quale questi ultimi si impegnano a:
trasmettere all'OICR, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione;
depositare presso la banca corrispondente, entro il medesimo termine, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni.
 
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