Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2002 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2002, n. 4
Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di termini relativi ai predetti interventi;
Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha ripartito l'apposito fondo di cui all'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2001;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori interventi per la zootecnia e per il rilancio del settore della pesca, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare, relativamente al settore agricolo, la rinegoziazione di mutui onerosi ed il riconoscimento del diritto di prelazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: "decreto-legge n. 1 del 2001", l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennita' forfettarie onnicomprensive:
a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;
b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001.
3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operativita' dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia, dal 1 gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia individuati. Il materiale conferibile e' quello prodotto dal 1 gennaio al 31 marzo 2002; dal 1 maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.
4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001, e' esteso fino al 30 giugno 2001.
5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1 aprile-30 giugno 2001 e' corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001.
 
Art. 2.
1. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1 gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.
 
Art. 3.
1. Al fine di assicurare il finanziamento per le misure previste dall'articolo 1, comma 5, nonche' per le indennita' e gli indennizzi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e), del decreto-legge n. 1 del 2001, nonche' le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia, e per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali e' dovuta, il Fondo di cui al citato articolo 7-bis, comma 1, e' incrementato di 31,331 milioni di euro.
2. Il riparto dell'importo di cui al comma 1 e' operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 4.
1. Al fine di consentire l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca e di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, le quote di contributi comunitari e statali relative alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca, nonche' di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca, previste per il biennio 2000-2001. Per le annualita' successive il Fondo procede alle relative anticipazioni, sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure della citata legge n. 183 del 1987.
3. Al fine di assicurare la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 119/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, provvede alla definitiva liquidazione, entro il 30 giugno 2002, delle istanze di finanziamento relative alla regione Abruzzo, presentate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, entro il 31 dicembre 1998, applicando i massimali previsti a tale data per le regioni dell'obiettivo 1.
4. A valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al comma 3, il Ministero delle politiche agricole e forestali ammette al finanziamento e liquida entro il 30 giugno 2002 le istanze relative alle misure di arresto definitivo dell'attivita' di pesca e di rinnovo e ammodernamento delle unita' iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise. Parimenti sono liquidati entro lo stesso termine, i progetti realizzati o in corso di ultimazione, ricadenti su tutto il territorio nazionale, le cui istanze sono state presentate al Ministero entro il 31 dicembre 1999.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella tabella, allegato B, numero 21-bis, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e della pesca".
 
Art. 5.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis. Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, gia' di proprieta' dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, e' riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco.".
 
Art. 6.
1. Le misure previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 122, si applicano, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche a favore delle imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, nonche' del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Sono fatte salve le competenze delle regioni di cui all'articolo 128, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in euro 52.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quanto a euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, quanto a euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto a euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 5, valutato in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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