Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 gennaio 2002
Modalita' di attuazione della conversione dei valori bollati e relative forme di controllo.

IL CAPO
del Dipartimento per le politiche fiscali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto l'art. 1-bis della legge 23 novembre 2001, n. 409, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 22 gennaio 2002, protocollo n. 2002/15210, dell'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1.
1. Il cambio dei valori bollati in lire privi delle indicazioni in euro puo' essere richiesto dai rivenditori secondari ottenendo la sostituzione contestuale con valori di corrispondente importo in euro o comunque, nei limiti di tale importo, con altri valori nel caso in cui la richiesta di cambio sia relativa a tagli di valori in lire di importo minimo o desueti per i quali non sia stato realizzato il corrispondente valore con importo espresso in euro.
2. Le richieste di cambio, prodotte in unica soluzione per tutti i valori bollati in lire, vanno presentate dal rivenditore secondario alla agenzia delle poste quale proprio punto di approvvigionamento mediante la compilazione di due modelli 22 T da redigere, ciascuno in duplice copia, dai quali devono risultare le generalita' del rivenditore secondario nonche' l'ubicazione ed il numero della rivendita. Sul primo modello 22 T devono essere indicate la quantita', le tipologie ed i tagli dei valori in lire da cambiare; sul secondo modello 22 T devono essere indicate la quantita', le tipologie ed i tagli dei valori in euro che si chiedono in sostituzione.
 
Art. 2.
1. I valori bollati per i quali si richiede il cambio devono riportare sul retro il timbro e la firma del rivenditore nonche' l'indicazione della quantita' per consentirne il riconoscimento in una eventuale contestazione di falsita' dei valori.
 
Art. 3.
1. Le agenzie postali, prima di effettuare il cambio, dovranno assicurarsi che i valori siano integri, quindi uniti al margine del foglio, che non siano contraffatti, attraverso l'utilizzo di apposite lampade (lampade di Wood), che non rechino tracce di precedente uso e che siano di legittima provenienza.
2. Qualora esistessero dubbi sull'autenticita' dei valori, le agenzie postali non effettueranno il cambio a vista, ma inoltreranno, tramite la filiale postale, i valori al deposito centrale carte e valori postali di Roma che li trasmettera' al deposito generale valori bollati dell'Agenzia delle entrate per il successivo esame dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, mediante la propria Commissione perizie, ne convalidera' l'autenticita'.
 
Art. 4.
1. I valori bollati resi che hanno formato oggetto di cambio sono custoditi, per ciascuna operazione, in busta, distinta per rivenditore, unitamente alle due copie modello 22 T, presso la locale cassa o deposito provinciale che, in seguito, saranno autorizzate dal deposito generale valori bollati alla loro distruzione in loco, previo riscontro delle quantita' cambiate.
 
Art. 5.
1. Tutte le operazioni devono essere contabilizzate in contabilita' separata presso l'ufficio postale, presso la locale cassa o presso il deposito provinciale.
2. La cassa o il deposito provinciale provvedono ad inviare al deposito centrale carte e valori postali di Roma la riassunzione generale dei valori bollati in euro consegnati ai rivenditori secondari.
3. Il deposito centrale carte e valori postali di Roma inoltra al deposito generale valori bollati dell'Agenzia delle entrate apposito modello contenente la richiesta di reintegro di tutti i valori bollati in euro consegnati ai rivenditori per i cambi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2002
Il capo del Dipartimento: Tino
 
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