Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 gennaio 2002 |
Modalita' di attuazione della conversione dei valori bollati e relative forme di controllo. |
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IL CAPO del Dipartimento per le politiche fiscali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; Visto l'art. 1-bis della legge 23 novembre 2001, n. 409, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro; Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota del 22 gennaio 2002, protocollo n. 2002/15210, dell'Agenzia delle entrate; Decreta: Art. 1. 1. Il cambio dei valori bollati in lire privi delle indicazioni in euro puo' essere richiesto dai rivenditori secondari ottenendo la sostituzione contestuale con valori di corrispondente importo in euro o comunque, nei limiti di tale importo, con altri valori nel caso in cui la richiesta di cambio sia relativa a tagli di valori in lire di importo minimo o desueti per i quali non sia stato realizzato il corrispondente valore con importo espresso in euro. 2. Le richieste di cambio, prodotte in unica soluzione per tutti i valori bollati in lire, vanno presentate dal rivenditore secondario alla agenzia delle poste quale proprio punto di approvvigionamento mediante la compilazione di due modelli 22 T da redigere, ciascuno in duplice copia, dai quali devono risultare le generalita' del rivenditore secondario nonche' l'ubicazione ed il numero della rivendita. Sul primo modello 22 T devono essere indicate la quantita', le tipologie ed i tagli dei valori in lire da cambiare; sul secondo modello 22 T devono essere indicate la quantita', le tipologie ed i tagli dei valori in euro che si chiedono in sostituzione. |
| Art. 2. 1. I valori bollati per i quali si richiede il cambio devono riportare sul retro il timbro e la firma del rivenditore nonche' l'indicazione della quantita' per consentirne il riconoscimento in una eventuale contestazione di falsita' dei valori. |
| Art. 3. 1. Le agenzie postali, prima di effettuare il cambio, dovranno assicurarsi che i valori siano integri, quindi uniti al margine del foglio, che non siano contraffatti, attraverso l'utilizzo di apposite lampade (lampade di Wood), che non rechino tracce di precedente uso e che siano di legittima provenienza. 2. Qualora esistessero dubbi sull'autenticita' dei valori, le agenzie postali non effettueranno il cambio a vista, ma inoltreranno, tramite la filiale postale, i valori al deposito centrale carte e valori postali di Roma che li trasmettera' al deposito generale valori bollati dell'Agenzia delle entrate per il successivo esame dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, mediante la propria Commissione perizie, ne convalidera' l'autenticita'. |
| Art. 4. 1. I valori bollati resi che hanno formato oggetto di cambio sono custoditi, per ciascuna operazione, in busta, distinta per rivenditore, unitamente alle due copie modello 22 T, presso la locale cassa o deposito provinciale che, in seguito, saranno autorizzate dal deposito generale valori bollati alla loro distruzione in loco, previo riscontro delle quantita' cambiate. |
| Art. 5. 1. Tutte le operazioni devono essere contabilizzate in contabilita' separata presso l'ufficio postale, presso la locale cassa o presso il deposito provinciale. 2. La cassa o il deposito provinciale provvedono ad inviare al deposito centrale carte e valori postali di Roma la riassunzione generale dei valori bollati in euro consegnati ai rivenditori secondari. 3. Il deposito centrale carte e valori postali di Roma inoltra al deposito generale valori bollati dell'Agenzia delle entrate apposito modello contenente la richiesta di reintegro di tutti i valori bollati in euro consegnati ai rivenditori per i cambi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 2002 Il capo del Dipartimento: Tino |
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