IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Aversa" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1994 e 28 febbraio 2000, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di terra di lavoro di Caserta, intesa ad ottenere la modifica del comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere favorevole della regione Campania sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza espresso dal Comitato stesso nella riunione del 12 dicembre 2001; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa", in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il settimo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa" annesso al decreto ministeriale 9 febbraio 1994, modificato con decreto ministeriale 28 febbraio 2000, e' sostituito per intero dal testo seguente: "Per il solo tipo spumantizzato in autoclave e' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, su conforme parere della regione Campania, consentire per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data di entrata in vigore (31 luglio 1993) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa , che le operazioni sopra indicate siano effettuate in stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata nell'art. 3 del disciplinare di cui trattasi o autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2002 Il direttore generale reggente: Ambrosio |