Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - AUTORITA' CENTRALE PER LA CONVENZIONE DE L' AJA DEL 29 MAGGIO 1993
DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002
Approvazione del bando relativo al "Finanziamento di progetti di sussidiarieta' per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario anno 2001". (Deliberazione n. 2/2002).

LA COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c), prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;
Considerato che il principio di sussidiarieta' e' uno degli elementi piu' caratterizzanti e qualificanti della sopraindicata Convenzione de L'Aja del 1993;
Premesso che, con la ratifica della suddetta Convenzione, l'Italia si e' impegnata a promuovere progetti di sussidiarieta' con l'obiettivo di rimuovere le cause dell'abbandono dei bambini nei Paesi di origine;
Vista l'opportunita' di sostenere l'iniziativa degli enti italiani autorizzati allo svolgimento di procedure adozionali affinche' agiscano in collaborazione tra di loro coinvolgendo organismi territoriali locali, dimodo che i progetti possano successivamente consentire il proseguimento degli interventi sociali di prevenzione dell'abbandono;
Visto il verbale della riunione del 17 novembre 2001, da cui risulta che la Commissione ha deliberato di impegnare la somma di L. 1.500.000.000 (Euro 774.685,35) per il finanziamento di tre progetti di sussidiarieta', presentati dai sopraindicati enti autorizzati, da attuare nell'ambito delle tre aree geografiche, Europa orientale, America latina, Asia-Africa;
Vista la propria deliberazione in data 9 gennaio 2002, nella quale e' stato approvato in via definitiva il contenuto del bando per la presentazione dei progetti;
Delibera:
E' approvato il bando recante "Finanziamento di progetti di sussidiarieta' per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario anno 2001", che e' parte integrante della presente deliberazione e se ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2002
La presidente: Cavallo
 
Allegato FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SUSSIDIARIETA' PER GLI ANNI 2002-2003 DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELLO STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO PER
L'ANNO FINANZIARIO ANNO 2001.
La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, che lo Stato italiano ha ratificato con la legge del 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli obiettivi piu' significativi, l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire, tra le priorita' politiche "misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine".
La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorita' centrale cui le sono state attribuite poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia, e nell'ambito delle attivita' di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza - in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale - ha scelto di intervenire per promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta e' avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale tracciato dalle Convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo.
In tale programma si colloca la decisione della Commissione per le adozioni internazionali, adottata in data 17 novembre 2001, con la quale e' stato deliberato lo stanziamento di L. 1.500.000.000 - euro 774.685,35, per il finanziamento di tre progetti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei minori stranieri. Si tratta di una prima esperienza di collaborazione in tale settore e se ne sottolinea, pertanto, il carattere sperimentale.
I progetti devono interessare le seguenti aree geografiche: Paesi dell'Europa orientale, America latina, Asia e Africa. Alla realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2001, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per le singole aree geografiche cui il progetto e' rivolto. Per la realizzazione del progetto devono concorrere un numero di enti non inferiore a tre.
La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni internazionali, riferita al progetto approvato, sara' direttamente proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi impegnati dagli enti partecipanti al progetto o dagli stessi messi a disposizione. Non e' preclusa la partecipazione al progetto di altri organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento e' pertanto necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola la partecipazione al progetto. Contenuti e soggetti partecipanti.
Si ribadisce che:
i progetti presentati dagli enti devono essere volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori stranieri, mediante la realizzazione di interventi che, nel superiore interesse del minore, permettano allo stesso di rimanere nella propria famiglia e, piu' in generale, nella comunita' di appartenenza;
la presentazione dei progetti e' consentita soltanto agli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1998, n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti pubblici e privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto.
Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:
1) gli enti autorizzati ex all'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1998, n. 476, che partecipano;
2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori che concorrano alla realizzazione;
3) le istituzioni aderenti:
amministrazioni centrali;
regioni;
enti locali;
organismi internazionali;
comunita' europea;
4) l'esatta localita' geografica di intervento all'estero;
5) le amministrazioni dei Paesi stranieri interessate;
6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.);
7) il costo del progetto:
le risorse umane;
i mezzi strumentali;
8) durata del progetto:
le fasi intermedie di realizzazione;
il termine di conclusione del progetto. Nel caso la durata prevista sia superiore al periodo considerato (2002-2003), occorre specificare quali interventi si intendono realizzare entro il 31 dicembre 2002 ed il 31 dicembre 2003. Modalita' e termini di presentazione del progetto.
I progetti devono essere presentati in triplice originale e due copie, firmate dai responsabili legali degli enti che partecipano al progetto e dal coordinatore di progetto.
Essi dovranno pervenire alla Commissione per le adozioni internazionali, via Fornovo, n. 8 - Pal. A, 00192 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalita' e degli obiettivi e in una seconda contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando.
Il progetto deve essere altresi' corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilita', che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione deve emergere, altresi', chiaramente, se il progetto e' da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento. Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.
La Commissione per le adozioni internazionali esaminera' e approvera', entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, i tre progetti che, a suo giudizio, meglio corrispondono alle finalita' perseguite.
La Commissione per le adozioni internazionali in sede di valutazione privilegera' i progetti aventi come obiettivo:
a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori in affidamento familiare o in casa famiglia;
b) la riduzione del fenomeno dei "bambini di strada" mediante la costituzione di case famiglia, di laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o di "focolari" ove possa svilupparsi la personalita' dei minori;
c) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, impegnate nella crescita della cultura dell'accoglienza, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinche' non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate.
La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di approvazione, ripartira' lo stanziamento sopraindicato di L. 1.500.000.000 - euro 774.685,35, in relazione alla complessita' degli interventi e alle dimensioni dei singoli progetti. E' evidente che, stante l'esiguita' delle risorse e la ristrettezza dei tempi necessari stabiliti, si consiglia di evitare la presentazione di un numero eccessivo di progetti rispetto a quelli finanziabili. Raccomandazioni e limitazioni.
Come anticipato in premessa, in considerazione della fase sperimentale degli interventi, la Commissione per le adozioni internazionali che ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritiene che la responsabilita' di predisposizione e realizzazione dei progetti sia preminentemente da attribuirsi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e/o private in qualita' di capi-progetto.
Si sottolinea inoltre che, per le esigenze connesse alle necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo, non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobiliari e quelle riguardanti l'acquisto di beni deperibili e/o strumentali di facile consumo.
Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata superiore a due anni. Modalita' di erogazione del finanziamento.
Nel quadro della piu' chiara collaborazione istituzionale, per l'informazione della pubblica opinione verra' data comunicazione della ripartizione, dell'oggetto e dei destinatari dei finanziamenti in Gazzetta Ufficiale e nel sito web della Commissione per le adozioni internazionali, entro una settimana dalla data di approvazione dei progetti.
L'erogazione del finanziamento si articolera' in tre tempi dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo:
a) 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di preventiva relazione particolareggiata dell'attivita' svolta;
b) 50% dopo nove mesi dall'avvio del progetto, a seguito di preventiva relazione particolareggiata dello stato di avanzamento del progetto;
c) il rimanente 25% a conclusione delle attivita' progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati.
Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presentera' la fatturazione con le relazioni di cui alle lettere a), b) e c), onde consentire alla Commissione per le adozioni internazionali ogni valutazione prima di esprimere il nulla osta alla liquidazione.
Ogni relazione dovra' essere corredata da altrettante fatture per i relativi importi percentuali di cui alle lettere a), b), e c) del precedente capoverso.
Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non e' soggetto a I.V.A. ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.
Si dispone la pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione della stessa a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476.
 
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