Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 settembre 2001
Definizione e modalita' del conferimento di borse di studio.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, l'art. 6;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art. 17 che prevede l'istituzione di borse di studio destinate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed, in particolare l'art. 5, comma 1 e l'art. 5, comma 20, che prevede l'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli studenti beneficiari di borse di studio e dei prestiti d'onore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, ed, in particolare l'art. 3, comma 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio de Ministri "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" 9 aprile 2001, ed, in particolare l'art. 2, comma 5;
Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti beneficiari di borse di studio e dei prestiti d'onore, nonche' gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsita' di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenze e gli studenti in situazione di handicap con una invalidita' riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento;
Considerata l'opportunita' di definire le modalita' per il conferimento delle borse di studio di cui all'art. 17 della citata legge n. 390/1991, allo scopo di una loro piu' ampia e proficua utilizzazione, nonche' di uniformare le modalita' di selezione dei benefici riservati agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi;
Visto il parere del comitato di presidenza della Conferenza permanente dei rettori reso noto in data 6 giugno 2001;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 27 giugno 2001;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale degli studenti universitari nell'adunanza del 19/20 luglio 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Le borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, sono poste a concorso dalle universita' con oneri a carico del proprio bilancio tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, richiamata in premessa.
 
Art. 2.
1. Le universita' determinano autonomamente i requisiti relativi alla condizione economica, qualora prevista, e al merito per l'accesso iniziale ai benefici, le modalita' di definizione delle graduatorie, le norme relative agli importi, le procedure di selezione delle borse di studio facendo riferimento, ove possibile, alle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. L'importo minimo delle borse e' comunque stabilito con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 per la tipologia degli studenti fuori sede.
 
Art. 3.
1. Le universita' stabiliscono autonomamente le modalita' di conferma, per un numero di anni pari alla durata del corso universitario piu' un semestre e di revoca delle borse, definendo i relativi requisiti di merito in misura non inferiore a quanto stabilito all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
 
Art. 4.
1. Il beneficio delle borse di studio, di cui al presente decreto, e' incompatibile con gli altri servizi ed interventi di cui all'art. 2, comma 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad eccezione del servizio abitativo che puo' essere fruito a titolo oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale.
 
Art. 5.
1. Gli studenti beneficiari delle borse di studio, di cui al presente decreto sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
 
Art. 6.
1. Le norme del presente decreto si applicano alle nuove borse poste a concorso dalle Universita' per il primo anno di corso a partire dall'anno accademico 2001/2002.
Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2001
Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 18
 
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