Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 31 dicembre 2001, n. 108
Adeguamento all'euro dei valori monetari espressi in lire nella normativa concernente le scommesse ed i concorsi pronostici. Soluzione di quesiti.

Alle Direzioni regionali delle
entrate
Agli Uffici delle entrate
Agli Uffici IVA
e, per conoscenza:
Alla Sogei S.p.a.
Alla Snai
Alla Sara Bet S.r.l.
Alla Snai servizi S.r.l.
Alla Spati S.r.l.
Alla Toto 2000 S.r.l
Alla Ariston servizi S.r.l.
Alla Federippodromi
Al Sindacato nazionale allibratori
Alla Sagi sport
Al Sics
All'Unire
Al Coni
Alla Sisal
Al Gruppo Sesterzi S.r.l.
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento politiche
fiscali
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali

Come e' noto, dal 1 gennaio 2002 iniziera' la fase definitiva del passaggio alla moneta europea con l'introduzione delle banconote e delle monete in euro.
In materia di giochi, il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 29 dicembre 2001, per ovvi motivi di semplificazione, prevede l'uso di monete di taglio unitario per la partecipazione al gioco. In particolare, dal 1 gennaio 2002, l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa Tris e quelle alla stessa assimilabili, e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro. L'unita' minima delle scommesse a quota fissa e' pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di tre euro. La posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici e' determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima e' pari a due colonne. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro. Con riferimento allo stesso concorso sono state soppresse le limitazioni delle vincite di prima e seconda categoria previste dall'art. 14, quarto comma, del decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modificazioni.
Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti riguardanti i nuovi criteri di esercizio delle scommesse.
Con la presente circolare si forniscono ragguagli sull'argomento.
E' stato prospettato il caso delle scommesse per le quali la giocata e' avvenuta nell'anno 2001 e l'evento oggetto della scommessa si verifichera' nel 2002. Si ritiene che la liquidazione delle vincite ed il pagamento dovranno avvenire in euro.
Dal 1 gennaio 2002 la registrazione delle giocate, l'emissione della ricevuta, la contabilizzazione e lo scambio dei dati tra i concessionari ed il totalizzatore nazionale dovranno avvenire in euro, mentre l'accettazione delle giocate, il pagamento delle vincite e dei rimborsi da parte dei concessionari, fino al 28 febbraio 2002, potra' avvenire in moneta unica europea o anche in lire.
Successivamente a tale data, la valuta legale di riferimento sara' esclusivamente l'euro.
Per quanto riguarda le modalita' di calcolo delle quote per le scommesse al totalizzatore sia sportive che ippiche, si precisa quanto segue.
Le nuove modalita' di calcolo, oltre ad essere una conseguenza legata all'introduzione della nuova moneta europea, tendono a rendere omogenea la visualizzazione delle quote tra le diverse tipologie di scommesse sia ippiche che sportive e permettono una maggiore distribuzione del disponibile per vincite, limitando in misura sensibile i resti della totalizzazione.
L'importo totale delle scommesse al totalizzatore (compresa la scommessa tris e quelle alla stessa assimilabili) su di un determinato tipo di scommessa al netto del prelievo, costituisce il disponibile per vincite.
Il quoziente tra il disponibile per vincite e l'importo scommesso costituisce la quota del totalizzatore troncata al secondo decimale. L'importo da pagare e' determinato moltiplicando l'importo scommesso per la quota del totalizzatore.
Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore dell'UNIRE.
Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore all'unita', l'importo delle scommesse e' restituito integralmente agli scommettitori.
Nel caso che si verifichi un arrivo in parita' di due o piu' cavalli, il calcolo della quota per ognuna delle combinazioni vincenti e' determinato nel modo seguente:
a) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse risultate vincenti;
b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti;
c) si determinano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuna delle combinazioni vincenti;
d) il quoziente cosi' ottenuto per ciascun cavallo, aumentato di uno, costituisce la quota relativa a ciascun cavallo o combinazione vincente.
Per la scommessa sul piazzato, le quote sono determinate nel modo seguente:
a) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati piazzati;
b) la differenza cosi' ottenuta si divide:
in due parti uguali qualora siano state accettate scommesse per due piazzati;
in tre parti uguali qualora siano state accettate scommesse per tre piazzati;
c) si calcolano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei cavalli piazzati;
d) le quote si ottengono aggiungendo uno al quoziente relativo a ciascun cavallo piazzato.
Analogamente si procedera' per tutte le altre tipologie di scommessa.
Si riportano di seguito le modalita' di calcolo per le scommesse sportive al totalizzatore:
a) si determina il disponibile per vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento detratto l'importo del prelievo e aumentato di eventuali riporti;
b) dal disponibile per vincite di cui alla lettera a) si detrae l'importo delle vincite e la differenza che ne risulta si divide per il numero degli eventi delle combinazioni vincenti pronosticabili;
c) si divide ulteriormente l'importo di cui alla lettera b) riferibile a ciascun evento o combinazione vincente per l'ammontare totalizzato sul medesimo evento o combinazione. Tale quoziente aumentato di uno costituisce la quota.
Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori all'unita'.
Per quanto concerne le modalita' di calcolo per le scommesse multiple, ippiche e sportive, a quota fissa si precisa che l'importo della vincita e' determinato moltiplicando l'importo scommesso per il risultato del prodotto delle quote offerte per ogni singolo evento indicato nella multipla, conservando tutti i decimali. La somma da corrispondere allo scommettitore e' pari a quanto ottenuto dalla operazione precedente troncata alla seconda cifra decimale.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. La SOGEI S.p.a. e gli operatori interessati sono invitati ad assumere le idonee iniziative finalizzate a dare tempestivo adempimento alle disposizioni del decreto-legge n. 452 del 2001.
Roma, 31 dicembre 2001
p. Il direttore: Ferrara
 
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